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Rimborsi e benefit a dipendenti e collaboratori

Rimborsi e benefit a dipendenti e collaboratori

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Lavoratori subordinati e cococo: indennità di trasferta, rimborso chilometrico, telefono, pc e auto aziendale, alloggi, mensa, buoni pasto.

I lavoratori dipendenti ed i parasubordinati (cococo), oltre allo stipendio (inteso come compenso per l’attività lavorativa prestata), possono aver diritto ad ulteriori benefici, previsti da contratto o per particolari circostanze in cui è svolta l’attività (ad esempio in caso di trasferta). Tali “compensi extra”, detti anche “fringe benefits”, in molti casi sono esenti da tassazione e contribuzione.

Vediamo, in questa breve guida, quali sono i principali benefici che possono spettare ai dipendenti ed ai collaboratori e qual è il trattamento a cui sono assoggettati.

Telefoni cellulari

Non è raro il caso in cui l’azienda assegni al lavoratore un telefono cellulare; l’assegnazione può avvenire anche se il cellulare è acquistato dal lavoratore, ma la fattura è intestata al committente o al datore di lavoro, che ne resta proprietario.

Se il telefonino è di proprietà aziendale e viene concesso in uso gratuito al dipendente, o collaboratore, è un beneficio esente da tassazione e contribuzione. Se viene invece assegnato in proprietà al lavoratore, il valore è invece soggetto a contribuzione.

Il traffico telefonico rimborsato non è un benefit ed è totalmente esente, se il cellulare è usato per soli fini lavorativi; in caso contrario i costi per l’uso personale e lavorativo possono essere ripartiti in percentuale, anche tramite un accordo scritto.

Se il cellulare è caricato con schede telefoniche, il costo può essere anticipato dal lavoratore e rimborsato dal datore o dal committente: in questo caso, il costo non è imponibile fiscale né previdenziale, se la ricarica è intestata all’azienda.

Pc, stampanti, fax, tablet

Personal computer, stampanti, tablet, smartphone, palmari, registratori, fax e attrezzature similari (classificabili alla voce macchine da ufficio), non sono imponibili se di proprietà del datore o committente e concessi in uso gratuito al lavoratore (con l’accordo che siano restituiti, per i cococo, al termine del rapporto di collaborazione); sono invece interamente imponibili se la proprietà resta in capo al dipendente o collaboratore.

Autoveicoli

Gli autoveicoli non costituiscono reddito, per il dipendente o collaboratore,  se sono assegnati esclusivamente per uso lavorativo.

Se l’utilizzo è sia lavorativo che personale costituiscono reddito per il 30% del costo chilometrico annuo stabilito dalle tabelle ACI per il determinato veicolo, secondo una percorrenza media di 15.000 chilometri.

Per quanto riguarda il carburante, se ci si sposta al di fuori del comune sede di lavoro la spesa è già compresa nella voce di rimborso del costo chilometrico risultante dalle tabelle ACI; un eventuale rimborso spese ulteriore rispetto a quello chilometrico è interamente imponibile, fiscalmente e previdenzialmente.

All’interno del proprio comune, le spese per il rifornimento di carburante rimborsate sono sempre assoggettate a contribuzione.

Se il veicolo appartiene all’azienda, perché il costo dell’acquisto del carburante anticipato dal collaboratore sia rimborsato si deve utilizzare un’apposita “scheda carburante”. La scheda deve riportare:

– estremi del veicolo;

– intestatario del veicolo;

-costo dei singoli rifornimenti registrati dal gestore del distributore.

I costi che figurano nella scheda carburante sono totalmente esenti da imposizione e contribuzione.

Trasferta

Per quanto riguarda la trasferta, il trattamento è differente per l’indennità, rispetto ai rimborsi analitici delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

In particolare, per gli spostamenti in Italia l’indennità di trasferta è esente sino al limite giornaliero di:

46,48 euro, se vengono rimborsate a parte le sole spese di viaggio;

30,99 euro, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese o di vitto o di alloggio;

15,49 euro, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese di vitto e di alloggio.

Per gli spostamenti all’estero l’indennità di trasferta è esente sino al limite giornaliero di:

77,47 euro, se vengono rimborsate a parte le sole spese di viaggio;

51,65 euro, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese o di vitto o di alloggio;

25,82 euro, se vengono rimborsate a parte le spese di viaggio assieme alle spese di vitto e di alloggio.

Appartamenti, alloggi e pertinenze

Se l’azienda mette a disposizione del lavoratore un appartamento, un alloggio, un posto auto o altre pertinenze, il trattamento del beneficio è il seguente:

– se il fabbricato è iscritto in catasto,  il reddito imponibile è pari alla differenza tra la rendita catastale del fabbricato, aumentata di tutte le spese riguardanti l’immobile, comprese le utenze non a carico del lavoratore, e la cifra corrisposta per il godimento del fabbricato stesso (canone di locazione, utenze a carico, spese di manutenzione e voci assimilabili);

– se il fabbricato non è iscritto in catasto, il reddito imponibile è pari alla differenza tra il valore del canone di affitto e quanto corrisposto o trattenuto per il godimento del fabbricato.

– se l’immobile è a uso promiscuo, in quanto è adibito anche all’esercizio dell’attività lavorativa, oltreché ad abitazione, il valore del beneficio deve essere riparametrato secondo la suddivisione degli spazi (separando gli spazi a uso lavorativo da quelli totali). Se l’immobile è utilizzato solo per l’attività lavorativa,il beneficio è totalmente esente da contribuzione e imposizione.

Vitto, buoni pasto e indennità di mensa

La somministrazione diretta di vitto da parte del datore di lavoro, o effettuata tramite servizi di mensa, non costituisce un reddito imponibile.

I buoni pasto sono invece esenti da imposizione, fiscale e contributiva, sino a 5,29 euro giornalieri, se erogati in forma cartacea, o fini a 7 euro, se elettronici.  Lo stesso vale per l’indennità sostitutiva di mensa (utilizzata per quelle aziende, come i cantieri, prove di servizi di somministrazione alimenti e bevande nelle vicinanze, e che non erogano vitto direttamente o tramite mensa).

L’indennità di mensa (non sostitutiva) è invece interamente imponibile.

Prestazioni di welfare aziendale

Sono esenti anche le seguenti prestazioni erogate dal datore di lavoro o committente:

– i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità ai contratti collettivi, agli accordi o ai regolamenti aziendali, per un importo non superiore complessivamente a 3.615,20 euro;

– le prestazioni di servizi di trasporto collettivo, anche erogati da terzi, purché offerte alla generalità o a categorie omogenee di lavoratori;

– le somme erogate per borse di studio e per la frequenza degli asili nido, di altri servizi d’istruzione, di ludoteche, di centri estivi e invernali, compresi i servizi di mensa, a favore dei figli dei lavoratori;

– l’utilizzo di impianti sportivi e circoli ricreativi, se in conformità con accordi collettivi o accordi o regolamenti aziendali e fruibili da parte della generalità dei dipendenti o di categorie omogenee, o dei loro familiari;

– somme e prestazioni erogate alla generalità dei lavoratori o a loro categorie omogenee per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Le prestazioni di welfare aziendale possono essere erogate, a scelta del lavoratore, al posto dei compensi per incremento della produttività (che in questo modo risultano totalmente esenti, anziché esenti sino a 2000 o 2500 euro). Per approfondimenti sulle somme erogate in relazione agli incrementi di produttività, si veda: Premi di produttività, chi ha diritto allo sconto fiscale

FONTE: http://bit.ly/1UTZFwQ

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