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Quando un’offerta di lavoro è congrua?

Quando un’offerta di lavoro è congrua?

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Rifiuto di un’offerta di lavoro: nuove condizioni di congruità dell’impiego per la perdita della Naspi e dello stato di disoccupazione.

Rifiutare un’offerta di lavoro congrua fa perdere al lavoratore sia lo stato di disoccupazione, sia l’eventuale indennità a cui ha diritto (la nuova disoccupazione Naspi o l’Asdi, l’assegno che spetta ai soggetti più bisognosi non rioccupatisi dopo il termine della Naspi).

Ma quando un’offerta di lavoro è considerata congrua?

I parametri di congruità sono mutati, nel corso degli ultimi anni, diverse volte: inizialmente erano basati sulla distanza della sede aziendale dalla residenza dell’interessato e sull’ammontare della retribuzione. Ora, però, il nuovo decreto attuativo sulla riforma delle politiche attive del lavoro cambia le carte in tavola, introducendo delle condizioni di congruità dell’impiego completamente diversi.

Offerta di lavoro congrua

Innanzitutto, non esiste più un parametro unitario per l’offerta di lavoro congrua, ma i requisiti cambiano a seconda della durata della disoccupazione.

Nel dettaglio, più è lungo il periodo trascorso senza lavoro, più la nuova offerta d’impiego può essere distante dall’esperienza pregressa del disoccupato.

Il nuovo decreto prevede, comunque, una suddivisione in settori economico-professionali, con i codici Istat relativi alle attività economiche (Ateco) e alle professioni (Classificazione delle professioni).

In questo modo, l’esperienza pregressa viene classificata: la “qualifica” così ottenuta deve in seguito combinarsi con la durata della disoccupazione. La durata della disoccupazione, in particolare, viene calcolata a partire dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did: può essere rilasciata non solo presso il centro per l’impiego, ma anche in sede di presentazione di domanda di Naspi all’Inps, anche telematicamente).

Non è invece stato chiarito, nella bozza di decreto, come l’esperienza pregressa debba essere “combinata” con la durata della disoccupazione e col profilo personale di occupabilità.

Offerta di lavoro congrua: durata e retribuzione minima

Esistono poi ulteriori parametri di congruità dell’offerta d’impiego, che consistono nella durata del contratto e nello stipendio minimo.

Per quanto riguarda la durata, viene considerata congrua un’offerta che preveda un contratto a tempo determinato pari ad almeno due mesi, anche se l’assunzione non avviene direttamente dal datore di lavoro ma tramite agenzia di somministrazione.

Per quanto riguarda la retribuzione, questa deve risultare almeno superiore al 20% rispetto all’indennità di disoccupazione percepita.

Sistema informativo unitario

Ci si chiede, a questo punto, come i servizi per l’impiego o l’Inps possano venire a conoscenza del rifiuto di un’offerta di lavoro. Naturalmente deve trattarsi di un’offerta “ufficiale”, cioè pervenuta al disoccupato tramite i servizi per il lavoro della propria Regione. Non è ovviamente possibile che le istituzioni vengano a conoscenza del rifiuto di un’offerta reperita dal lavoratore tramite altri canali, come un annuncio generico su internet o il passaparola.

Per questo il Governo reputa urgentissima l’istituzione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, attraverso cui condividere le informazioni.

Uno degli scopi di tale sistema è difatti far confluire le offerte di lavoro in un canale unico e facilitare l’incontro tra domanda e offerta d’impiego. Non solo: il sistema informativo sarà interconnesso con l’Inps, i centri per l’impiego e gli operatori privati accreditati. Sarà in questo modo possibile  che le istituzioni del settore conoscano l’importo dell’ultima indennità percepita dal disoccupato, per calcolare la congruità dell’offerta e comunicare all’Inps i casi di rifiuto di un’offerta congrua, per la decadenza dalla disoccupazione.

FONTE: http://bit.ly/1Ofdz5x

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