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Molestie sessuali sul lavoro: come reagire

Molestie sessuali sul lavoro: come reagire

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Insinuazioni pesanti, contatti non voluti, ricatti, inviti a cena insistenti. Comportamenti punibili purché si abbia le prove. Altrimenti si rischia il licenziamento.

Le molestie sessuali sul luogo di lavoro hanno interessato in Italia, secondo l’Istat, oltre un milione di donne. Sono poche, però, quelle che hanno denunciato il fatto perché difficile da provare o per paura di perdere il posto di lavoro, oltre che la faccia. Piuttosto si licenziano o chiedono il trasferimento di ufficio con qualche scusa. Eppure la molestia sessuale sul luogo di lavoro è un reato punito dalla legge. Vediamo come.

Molestie sessuali sul lavoro: che cosa sono

Vengono considerati molestie tutti i comportamenti di carattere sessuale non voluti, che offendono la dignità della vittima. Nello specifico, la legge [1] parla di “comportamenti indesiderati posti in essere per ragioni connesse al sesso con lo scopo o l’effetto di violare la dignità di un lavoratore o di una lavoratrice e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante o offensivo”. Sono, pertanto, da ritenersi molestie sessuali:

  • le insinuazioni e commenti equivoci sull’aspetto esteriore di una persona;
  • le osservazioni o barzellette su caratteristiche, comportamenti e orientamenti sessuali;
  • contatti fisici non desiderati;
  • l’esibizione di materiale pornografico;
  • ricatti sessuali o le avance in cambio di promozioni o vantaggi sul lavoro;
  • gli inviti insistenti a chiaro scopo;
  • gli atti sessuali o la violenza carnale.

Molestie sessuali sul lavoro: che cosa fare

È probabile che il collega o superiore autore dei comportamenti sopracitati cerchi di nascondersi dietro il paravento dello “scherzo frainteso”. Tuttavia, è necessario chiarirgli le idee fin da subito, facendogli capire in modo chiaro e inequivocabile che quel tipo di battute o di attenzioni fisiche non sono gradite. Meglio se via e-mail e non solo verbalmente, in modo da avere una prima prova nero su bianco del rifiuto espresso.

I molestatori più accaniti difficilmente la smetteranno. A questo punto conviene chiedere aiuto. Alcuni posti di lavoro o amministrazioni pubbliche hanno al loro interno la figura del “consigliere di fiducia”. Questo può essere un primo valido interlocutore che cercherà, in base al codice etico dell’azienda, una soluzione. I dipendenti pubblici, inoltre, hanno la possibilità di rivolgersi al Comitato unico di garanzia.

Altra figura utile in questi casi è il consigliere territoriale di parità. Agisce gratuitamente insieme ad un avvocato di fiducia. Nei casi più disperati, è opportuno sentire il sindacato o, direttamente, il proprio avvocato.

Non è sbagliato nemmeno parlare con colleghi o ex colleghi di fiducia. Anche perché si potrebbe scoprire di non essere l’unica persona a subire delle molestie da parte dello stesso collega. Si può, in questo modo, agire insieme. In più, gli ex colleghi potrebbero testimoniare senza temere alcuna ritorsione.

È molto importante avere il maggior numero possibile di prove delle molestie subite: messaggi al cellulare o di posta elettronica, registrazioni di telefonate esplicite, note con ora e luogo in cui è avvenuta la molestia, eventuale presenza di testimoni. Prove che non sempre vengono ammesse ad un processo ma che servono a trattare prima di arrivare in aula. Le aziende, infatti, preferiscono quasi sempre arrivare ad un accordo pur di non compromettere il loro nome.

Inoltre, di fronte ad una denuncia per molestie sessuali non provate, la vittima rischia il licenziamento [2]

Molestie sessuali: se il lavoratore si licenzia

Chi ha subìto delle molestie sessuali e si dimette per giusta causa ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso e al risarcimento dei danni biologici e morali per la mancata prevenzione e repressione da parte dell’azienda di questo tipo di condotte [3].

La legge, dunque, riconosce la responsabilità del datore di lavoro per violazione dell’art. 2087 del codice civile, secondo cui l’imprenditore deve adottare necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei suoi dipendenti e collaboratori

Molestie sessuali sul lavoro: l’accordo Confindustria-sindacati

Imprenditori e sindacati confederali italiani hanno recepito un accordo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro siglato a livello europeo nel 2007. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza di tutte le parti in causa su questa materia e di fornire delle azioni concrete per prevenire e gestire il problema.

L’intesa tra Confindustria e Cgil, Cisl e Uil definisce le molestie quegli episodi in cui un individuo subisce deliberatamente abusi, minacce e/ o umiliazioni sul posto di lavoro, episodi anche isolati e, quindi, non necessariamente ripetuti. Viene chiesto alle aziende di dichiarare per iscritto che le molestie e la violenza non verranno tollerate, di adottare delle procedure da seguire nel caso si verifichino queste situazioni e di predisporre delle misure adeguate nei confronti di chi oltrepassa i limiti della confidenza con i colleghi, tra cui le azioni disciplinari fino ad arrivare al licenziamento.

 

[1]  Art. 26 D. lgs. 198/2006.
[2] Cass. Civ., sez. lav., sent. 143/2000.

[3] Trib.Firenze, sez. lav., sent. 20 aprile 2016

FONTE: http://bit.ly/29yySTI

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