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Voucher, posso utilizzarli per retribuire un lavoratore straniero?

Voucher, posso utilizzarli per retribuire un lavoratore straniero?

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Buoni per il lavoro occasionale accessorio: è possibile utilizzarli per la retribuzione di cittadini comunitari o extracomunitari?

Nessun ostacolo all’utilizzo dei voucher, o buoni lavoro, per retribuire il lavoro occasionale accessorio prestato da cittadini stranieri, siano essi comunitari o extracomunitari: è quanto chiarito dalla rivista ufficiale dell’agenzia delle Entrate, Fisco Oggi, nella risposta ad un recente quesito.

Peraltro, anche l’Inps, nel suo portale web, conferma questa possibilità, riconoscendo il compenso derivante dai voucher ai fini del reddito utile ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno: i buoni valgono, per raggiungere la soglia di reddito minima, anche se non sono pagati da un’azienda ma un privato, ad esempio per servizi domestici. Il solo reddito da prestazione occasionale, però, non è sufficiente a rilasciare o rinnovare il permesso per motivi di lavoro

Perché il cittadino straniero possa essere retribuito con i voucher, poi, è necessario che sia in possesso di codice fiscale, perché si tratta di un dato fondamentale, senza il quale il buono non è completo: se ne è privo, dovrà effettuare la richiesta presso un ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate.

Voucher: come funzionano

Ricordiamo brevemente la procedura di pagamento del lavoratore attraverso i voucher. Si tratta, come già esposto, di buoni finalizzati a retribuire chi presta un’attività saltuaria, sia nei confronti di un privato che di un’azienda. Ogni buono corrisponde a 10 euro (normalmente un voucher è riferito a un’ora di lavoro): di questi 10 euro, 7,50 vanno al lavoratore, ed il resto è così suddiviso:

  • 1,30 euro sono versati alla Gestione Separata Inps a titolo di contribuzione previdenziale;
  • 0,70 centesimi sono versati all’Inail come premi assicurativi per il rischio infortuni;
  • 0,50 centesimi sono versati all’Inps per la gestione dei voucher.

I voucher possono essere acquistati tramite le seguenti procedure:

  • in modalità cartacea presso gli Uffici Postali;
  • in modalità telematica, dal sito dell’Inps;
  • presso i rivenditori di generi di monopolio autorizzati;
  • presso gli sportelli bancari abilitati.

I buoni, dopo la loro attivazione da parte del committente, possono essere riscossi dal lavoratore, secondo la modalità di acquisto, entro 24 mesi dalla loro emissione.

Voucher: compatibilità

Ricordiamo che i voucher sono pienamente compatibili, sino a 3.000 euro di compensi totali nell’anno, con l’indennità di disoccupazione, di mobilità e la cassaintegrazione; sopra i 3.000 euro di compensi, l’eventuale sussidio percepito è ridotto in misura pari all’80% di quanto ricevuto con i buoni. Il lavoratore è tenuto ad effettuare all’Inps un’apposita dichiarazione, se supera i 3.000 euro di compensi.

I voucher percepiti nell’anno non possono superare l’ammontare di 7.000 euro netti e di 9.660 euro lordi l’anno. Si tratta di un reddito esente da imposizione, quindi i compensi derivanti dai buoni non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi.

FONTE: http://bit.ly/2c6A4PS

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