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Qual è l’età minima per lavorare?

Qual è l’età minima per lavorare?

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Assunzione di lavoratori minorenni: età minima, limiti e restrizioni, casi eccezionali in cui possono lavorare i bambini.

Il lavoro minorile, in Italia, non è vietato, ma è soggetto a molteplici restrizioni a tutela del minore, relativamente alle mansioni, all’ambiente e all’orario di lavoro; il lavoratore minorenne deve essere inoltre autorizzato dai genitori o dal tutore e sottoporsi a una visita medica preventiva.

Esiste comunque un’età minima  per l’accesso al lavoro, che è attualmente pari a 16 anni: secondo la legge sulla tutela del lavoro minorile[1], combinata con la legge di riforma scolastica[2], che ha ridefinito l’obbligo scolastico a 10 anni (5 anni di scuola primaria, 3 di scuola secondaria di 1° grado e 2 di secondaria di 2° grado), l’età per l’accesso al lavoro è stata dunque elevata a 16 anni. Non è sufficiente, peraltro, aver completato l’obbligo scolastico, ma bisogna comunque aver compiuto il 16° anno di età.

Queste norme, però, contrastano con quanto disposto dalla nota Legge Biagi [3], che prevede la possibilità di assumere un lavoratore, col contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione, a 15 anni di età. È allora intervenuto, sull’argomento, il testo unico sull’apprendistato [4], che ha confermato la possibilità di ottemperare all’obbligo di istruzione tramite l’assunzione, in qualsiasi settore di attività, col contratto di apprendistato finalizzato a conseguire una qualifica professionale.

Eccezionalmente può essere ammesso anche il lavoro dei bambini: deve però trattarsi di attività nel settore dello spettacolo, pubblicitario o sportivo, preventivamente autorizzata dalla Direzione territoriale del lavoro, oltreché dai genitori.

Assunzione di minorenni e obbligo formativo

Oltre all’obbligo scolastico in senso stretto è stato poi previsto, dalla legge di riforma scolastica, l’obbligo formativo: si tratta del diritto-dovere di istruzione e formazione per almeno 12 anni, o sino al conseguimento di una qualifica professionale entro i 18 anni di età.

Di conseguenza, dai 16 ai 18 anni di età il lavoratore deve assolvere l’obbligo formativo:

  • tramite il sistema d’istruzione scolastica;
  • tramite il sistema della formazione professionale;
  • nel corso del contratto di apprendistato, attraverso la frequenza dimoduli formativi aggiuntivi per almeno 120 ore all’anno.

 

Pertanto, se un giovane intende lavorare una volta compiuti 16 anni, deve frequentare un istituto scolastico (la cosiddetta scuola serale), un corso di formazione professionale o i moduli aggiuntivi previsti dal piano formativo del contratto di apprendistato.

Assunzione di minorenni: tutele

Sono presenti diversi limiti al lavoro minorile, a tutela della giovane età del lavoratore:

– per quanto riguarda le mansioni, sono in generale vietate quelle che espongono a particolari rischi per la salute e la sicurezza, come la movimentazione manuale di carichi pesanti, i lavori che espongono a forti rumori, etc.: l’elenco completo è riportato nell’allegato al decreto sul lavoro minorile [5];

– per quanto riguarda l’orario di lavoro, questo non può mai superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali; nei casi eccezionali in cui a prestare lavoro sia un soggetto sotto i 16 anni, l’orario massimo è invece pari a 7 ore giornaliere e 35 settimanali ; lo straordinario è vietato;

– è inoltre vietato il lavoro notturno, nell’arco di tempo che va dalle 22 alle 6 o dalle 23 alle 7, a meno che le attività svolte non siano di carattere culturale, artistico o sportivo ed il lavoro non superi la mezzanotte.

[1] L. 977/67.

[2] L. 52/2003 così come modificata dalla L. 296/2006.

[3] D.lgs. 276/2003.

[4] D,lgs. 167/2011.

[5] D. Lgs. 262/2000.

FONTE: http://bit.ly/2cX3jIC

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