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Welfare aziendale: come viene disciplinato?

Welfare aziendale: come viene disciplinato?

welfare-aziendale-fisco7-2016La Legge di Stabilità 2016 ha introdotto diverse misure volte a incentivare il welfare aziendale, da un lato, potenziando le defiscalizzazioni di alcuni servizi e prestazioni offerte ai dipendenti e, dall’altro, reintroducendo e rimodulando la detassazione dei premi produttività.

Per welfare aziendale si intende l’insieme coordinato e strutturato di iniziative con le quali le aziende si fanno carico dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, concedendo benefit e facilitazioni, non tanto in denaro, quanto sotto forma di beni e servizi.

I piani di welfare si fondano sul presupposto che la relazione di lavoro debba includere anche il soddisfacimento di esigenze non necessariamente “misurabili” in termini monetari e quindi rispondono ad una funzione di integrazione sussidiaria alle esigenze di varia natura dei lavoratori e/o della loro famiglia.

Il welfare aziendale interviene principalmente in tre aree:

  • Benefit aventi natura previdenziale e assistenziale (previdenza e assistenza sanitaria integrativa, coperture infortuni, morte/invalidità, ecc.);
  • Beni/servizi immediatamente utilizzabili dal dipendente sia in ambito lavorativo che extralavorativo (auto, cellulare, pc, prestiti, mensa/buoni pasto, ecc.);
  • Strumenti di conciliazione vita-lavoro, che facilitano lo svolgimento del lavoro, favorendo un maggior equilibrio con la vita personale (asili nido, lavanderia/stireria, disbrigo pratiche, campus estivi, smartworking, ecc.).

Il TUIR (Testo Unico delle Imposte dei Redditi) agli art. 51 e 100, identifica i benefit ed il loro trattamento fiscale, fornendo in questo modo alle aziende, anche di piccole e medie dimensioni, l’opportunità di combinare, da un lato, un risparmio fiscale e contributivo sul costo del lavoro, e dall’altro, di migliorare l’offerta e la soddisfazione dei bisogni dei propri dipendenti.

La legge n. 208/2015 ai commi 182-191 (Legge di Stabilità 2016) ha introdotto significative novità in materia di welfare aziendale, in particolare:

  • all’erogazione dei benefit ai dipendenti sotto forma di “liberalità”, si è aggiunta la possibilità di applicare il beneficio fiscale anche per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali. In precedenza, infatti, le agevolazioni fiscali dei servizi offerti ai dipendenti (come asili nido e buoni pasto) erano previste solo se erogati su base di un atto volontario del datore di lavoro; oggi, con le modifiche intervenute, il beneficio fiscale è applicabile anche per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali;
  • è stata estesa la gamma di benefit che possono essere goduti dai dipendenti e dai familiari a servizi educativi e d’istruzione anche nell’età prescolare (compresi i servizi di mensa ad essi afferenti), centri estivi o invernali (colonie climatiche) e ludoteche (a fini didattici) ecc.;
  • è stata introdotta l’esenzione Irpef anche per servizi e prestazioni assistenziali nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti;
  • è ammessa l’erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro anche mediante documenti di legittimazione (voucher).

Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto alcune novità in tema dei premi di produttività che vanno nella direzione di sostenere e favorire il welfare aziendale, in particolare:

  • il lavoratore che ha diritto al premio o alla quota di utili, potrà scegliere di optare a sistemi di welfare di cui all’art. 51 del TUIR, il cui rispetto dei limiti in esso indicati, assicura la completa esenzione fiscale e contributiva anche per il datore di lavoro.

Infine l’Agenzia delle Entrate, con la propria Circolare del 15 giugno 2016, n. 28/E, esamina e approfondisce la tematica dei premi di produttività e del welfare aziendale alla luce della nuova disciplina normativa introdotta dalla Legge del 28 dicembre 2016, n. 208.

La circolare, redatta d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, illustra l’agevolazione e la possibilità di applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 10%, introdotta per i premi di produttività, facendo riferimento anche ai precedenti di prassi che risultino ancora attuali, date le analogie tra la agevolazione in commento e quelle preesistenti, prorogate fino al 2014.

Sono inoltre esaminate le nuove disposizioni in materia di benefit, anche al fine di delineare il quadro delle erogazioni detassate che possono essere corrisposte in sostituzione delle retribuzioni premiali ed è chiarito l’ambito entro il quale è consentita la sostituzione tra le due componenti.

FONTE: http://bit.ly/2e1fILd

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