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Congedo retribuito Legge 104/90, chi può richiederlo?

Congedo retribuito Legge 104/90, chi può richiederlo?

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Congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili: quali parenti possono godere dell’aspettativa retribuita?

Se devi assistere uno dei tuoi genitori, in quanto portatore di handicap grave secondo la Legge 104, forse non sai che puoi richiedere il congedo straordinario retribuito [1] anche se l’altro genitore è ancora in vita.

Difatti, per quanto riguarda la fruizione del congedo per l’assistenza di un familiare disabile, sono ammessi i soggetti aventi, addirittura, un rapporto di parentela entro il 3° grado se il genitore o il coniuge del disabile:

– hanno compiuto 65 anni;

– sono deceduti o mancanti per assenza naturale, giuridica (es. celibato) o per situazioni di assenza continuative, giuridicamente assimilabili alle precedenti e certificate dall’autorità giudiziaria o dalla pubblica autorità (come stabilito da una nota circolare dell’Inps [2]);

– sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente indicate con decreto interministeriale [3]; nel dettaglio, sono considerate patologie permanentemente invalidanti le patologie acute o croniche che:

  • determinano una riduzione o la perdita dell’autonomia personale, comprese le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
  • richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario.

Congedo straordinario: ordine di priorità tra familiari

In particolare, l’ordine di priorità, tra i familiari del disabile che possono fruire del congedo straordinario per la sua assistenza, è il seguente:

  • coniuge;
  • genitori: i genitori possono richiedere il congedo straordinario per mancanza, decesso o presenza di patologie invalidanti del coniuge;
  • figli: i figli possono richiedere il congedo straordinario per mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei genitori;
  • fratelli e sorelle: i fratelli e le sorelle possono richiedere il congedo straordinario per mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei genitori;
  • parenti o affini entro il 3° grado: questi soggetti possono richiedere il congedo straordinario per mancanza, decesso, presenza di patologie invalidanti dei fratelli e delle sorelle.

Congedo straordinario: convivenza col disabile

È indispensabile, per la fruizione del congedo straordinario, la convivenza con il disabile (requisito non indispensabile, invece, per i semplici permessi Legge 104, ossia per le assenze retribuite pari a tre giornate mensili, ugualmente finalizzate, come il congedo, all’assistenza del familiare disabile).

La convivenza si intende sussistente con riferimento, in via esclusiva, alla residenza, cioè al luogo in cui la persona ha la dimora abituale, secondo quanto previsto dal codice civile [4] e non al domicilio né alla mera elezione di domicilio speciale previsto per determinati atti o affari: è stato precisato dall’Inps, con un noto messaggio [5].

Congedo straordinario: documentazione che attesta l’impedimento di chi precede il lavoratore nella priorità per l’assistenza

Per poter beneficiare del congedo, il parente o affine di 3° grado interessato deve inviare al centro medico legale dell’Inps la documentazione sanitaria che attesta lo stato di salute del coniuge, o del genitore, o del parente che lo precede in ordine di priorità, impossibilitato all’assistenza del disabile. Inoltre, deve autocertificare all’Inps la relazione di parentela con il disabile e la sussistenza dei requisiti per la fruizione dei permessi (come stabilito dall’Istituto stesso [6]).

Congedo straordinario: domanda

La domanda del congedo deve essere presentata sia all’Inps, per il pagamento della relativa indennità, sia al datore di lavoro: questi, tuttavia, non ha il potere di sindacare sulla fruizione o meno delle assenze, ma può soltanto controllare l’esistenza dei requisiti per il godimento delle assenze retribuite.

Alla domanda deve essere allegata la certificazione di handicap grave effettuata da parte della commissione Asl integrata, oppure l’attestazione provvisoria rilasciata dalla commissione stessa o da parte di altro medico specialista, nei casi di ritardo nel rilascio del certificato stesso.

 

[1] D.lgs 151/2001.

[2] Inps circ. n. 155/2010.

[3] Art. 2 Co. 1 Lett. d, Di 278/2000; Mlps, risp. interpello n. 43/2012; Inps Circ. n. 32/2012.

[4] Art. 43 cod. civ.

[5] Inps mess. n. 19583/2009.

[6] Inps mess. n. 1740/2011.

FONTE: http://bit.ly/2f0JMWE

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