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Cos’è il nuovo spesometro

Cos’è il nuovo spesometro

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Spesometro 2017: nuova liquidazione Iva e nuova comunicazione trimestrale analitica dei dati Iva.

Lo spesometro è il termine utilizzato per indicare un particolare adempimento fiscale, noto come «elenco clienti-fornitori»: si tratta di una comunicazione (per la precisione, comunicazione polivalente) che deve essere inviata ogni anno, entro il 10 o il 20 aprile,  all’Agenzia delle Entrate, contenente tutte le fatture emesse e ricevute nell’anno precedente, anche in forma riepilogativa.

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha profondamente innovato questa comunicazione: dal prossimo anno, lo spesometro dovrà essere trasmesso ogni 3 mesie non più in forma aggregata, ma esclusivamente in forma analitica. In buona sostanza, ogni trimestre si dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fattureemesse e ricevute, assieme a tutte le eventuali variazioni.

Il nuovo spesometro è dunque un adempimento tutt’altro che leggero, al quale si aggiunge, sempre dal 2017, una nuova comunicazione Iva trimestrale, che dovrà contenere i dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione periodica dell’Iva.

Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza sul funzionamento dell’attuale spesometro, per capire che cosa cambierà col nuovo adempimento.

Nuovo spesometro: chi deve inviarlo?

Sono obbligati a inviare il nuovo spesometro gli stessi soggetti obbligati ad inviare l’attuale spesometro, cioè la comunicazione polivalente annuale: si tratta, in generale, di professionisti, imprese ed enti. Nel dettaglio i soggetti obbligati sono:

  • le società di persone;
  • le società di fatto che esercitano attività commerciale;
  • le società di capitali;
  • le società consortili;
  • le società cooperative e di mutua assicurazione imprese individuali;
  • gli artisti e professionisti in forma autonoma o associata;
  • le imprese familiari ed aziende coniugali;
  • le imprese agricole;
  • gli enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
  • le società estere rappresentate in Italia;
  • le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • le soggetti non residenti che si sono identificati ai fini iva;
  • i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
  • i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • i contribuenti in regime di contabilità semplificata;
  • gli enti non commerciali, per le sole operazioni rilevanti ai fini iva;
  • i piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7.000 euro di vendite l’anno;
  • le associazioni ed enti associativi sportivi dilettantistici, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.

Sono invece esonerati dall’obbligo, sia del vecchio che del nuovo spesometro, i seguenti soggetti:

  • i contribuenti minimi e aderenti al regime forfettario;
  • i commercianti al minuto, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.000 euro;
  • le pubbliche amministrazioni;
  • i tour operator, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.600 euro;
  • i non residenti con stabile organizzazione in Italia;
  • i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
  • i soggetti che trasmettono le fatture emesse e ricevute in forma elettronica all’Agenzia delle entrate, col sistema d’interscambio Sdi, utilizzato per la Fattura Pa.

Nuovo spesometro: quali operazioni si devono comunicare?

Sia lo spesometro attuale che il nuovo spesometro, come abbiamo detto, servono per effettuare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva: in buona sostanza, tramite la comunicazione polivalente vengono trasmesse all’Agenzia delle entrate le fatture emesse (corrispettivi-vendite) e quelle ricevute (acquisti).

La differenza, tra vecchio e nuovo spesometro, è la seguente:

  • l‘attuale spesometro riguarda le operazioni dell’intero anno, che possono essere trasmesse anche in forma aggregata, cioè inviando i soli totali delle operazioni attive, passive e della relativa imposta;
  • il nuovo spesometro invece riguarda le operazioni di ogni trimestre, che non possono più essere trasmesse in forma riepilogativa, ma vanno inoltrate analiticamente, fattura per fattura.

Lo spesometro, in entrambi i casi, riguarda le operazioni:

  • con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
  • senza obbligo di emissione della fattura, se l’ammontare è almeno pari a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva;
  • soggette a reverse charge (cioè all’inversione contabile), per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura;
  • soggette allo split payment (cioè alla scissione dei pagamenti), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario dal cliente- pubblica amministrazione.

Risultano invece escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Agenzia delle entrate. In particolare:

  • le operazioni che sono già comunicate all’Anagrafe tributaria(come le bollette dell’elettricità, dell’acqua e del gas, i contratti di mutuo, etc.);
  • le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
  • le operazioni finanziarie esenti dall’Iva;
  • le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria(Sts).;
  • le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana;
  • le operazioni intracomunitarie incluse nelle comunicazioni Intrastat.

Nuovo spesometro: come si compila

Come appena esposto, il nuovo spesometro dovrà essere trasmesso ogni 3 mesi, precisamente l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre e dovrà contenere tutte le operazioni attive e passive in forma analitica.

In particolare, il nuovo spesometro trimestrale dovrà indicare:

  • i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
  • i dati di tutte le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali;
  • i dati delle relative variazioni.

Dovranno essere riportati, dettagliatamente, i seguenti dati:

  • i dati identificativi dei soggetti coinvolti (attivi e passivi, cioè clienti e fornitori);
  • la data e il numero di ogni fattura;
  • la base imponibile di ogni fattura;
  • l’aliquota applicata di ogni fattura;
  • l’imposta e la tipologia di ogni operazione.

L’obbligo di includere una fattura passiva (acquisti) nello spesometro sorge, comunque, dal momento della sua registrazione e non dalla ricezione.

Nuovo spesometro: sanzioni

In merito al nuovo spesometro e alla liquidazione periodica dell’Iva, costa molto caro non solo dimenticare di inviare le comunicazioni, ma anche commettere degli errori nel loro contenuto.

In particolare, sono previste:

  • sanzioni pari a 25 euro, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino a un massimo di 25000 euro; non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;
  • sanzioni da 5000 a 50000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.

Nuovo spesometro: adempimenti più leggeri nel 2017

Ad ogni modo, il nuovo spesometro e la comunicazione periodica Iva non entreranno da subito a pieno regime; per il solo anno 2017, difatti, gli adempimenti saranno i seguenti:

  • spesometro e 2° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017;
  • spesometro 3° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2017;
  • spesometro 4° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2018.

A partire dal 2018, le scadenze dello spesometro trimestrale saranno 30 maggio: 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.

FONTE: http://bit.ly/2fxBkxZ

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