Cos’è il nuovo spesometro
Spesometro 2017: nuova liquidazione Iva e nuova comunicazione trimestrale analitica dei dati Iva.
Lo spesometro è il termine utilizzato per indicare un particolare adempimento fiscale, noto come «elenco clienti-fornitori»: si tratta di una comunicazione (per la precisione, comunicazione polivalente) che deve essere inviata ogni anno, entro il 10 o il 20 aprile, all’Agenzia delle Entrate, contenente tutte le fatture emesse e ricevute nell’anno precedente, anche in forma riepilogativa.
Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017 ha profondamente innovato questa comunicazione: dal prossimo anno, lo spesometro dovrà essere trasmesso ogni 3 mesie non più in forma aggregata, ma esclusivamente in forma analitica. In buona sostanza, ogni trimestre si dovranno trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fattureemesse e ricevute, assieme a tutte le eventuali variazioni.
Il nuovo spesometro è dunque un adempimento tutt’altro che leggero, al quale si aggiunge, sempre dal 2017, una nuova comunicazione Iva trimestrale, che dovrà contenere i dati contabili riepilogativi delle operazioni di liquidazione periodica dell’Iva.
Ma procediamo per ordine e cerchiamo di fare chiarezza sul funzionamento dell’attuale spesometro, per capire che cosa cambierà col nuovo adempimento.
Nuovo spesometro: chi deve inviarlo?
Sono obbligati a inviare il nuovo spesometro gli stessi soggetti obbligati ad inviare l’attuale spesometro, cioè la comunicazione polivalente annuale: si tratta, in generale, di professionisti, imprese ed enti. Nel dettaglio i soggetti obbligati sono:
- le società di persone;
- le società di fatto che esercitano attività commerciale;
- le società di capitali;
- le società consortili;
- le società cooperative e di mutua assicurazione imprese individuali;
- gli artisti e professionisti in forma autonoma o associata;
- le imprese familiari ed aziende coniugali;
- le imprese agricole;
- gli enti privati che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività commerciale;
- le società estere rappresentate in Italia;
- le stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
- le soggetti non residenti che si sono identificati ai fini iva;
- i rappresentanti fiscali di soggetti non residenti;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- i contribuenti in regime di contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, per le sole operazioni rilevanti ai fini iva;
- i piccoli produttori agricoli, anche se non superano i 7.000 euro di vendite l’anno;
- le associazioni ed enti associativi sportivi dilettantistici, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali.
Sono invece esonerati dall’obbligo, sia del vecchio che del nuovo spesometro, i seguenti soggetti:
- i contribuenti minimi e aderenti al regime forfettario;
- i commercianti al minuto, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.000 euro;
- le pubbliche amministrazioni;
- i tour operator, per le operazioni attive unitarie al di sotto di 3.600 euro;
- i non residenti con stabile organizzazione in Italia;
- i curatori fallimentari e commissari liquidatori;
- i soggetti che trasmettono le fatture emesse e ricevute in forma elettronica all’Agenzia delle entrate, col sistema d’interscambio Sdi, utilizzato per la Fattura Pa.
Nuovo spesometro: quali operazioni si devono comunicare?
Sia lo spesometro attuale che il nuovo spesometro, come abbiamo detto, servono per effettuare la comunicazione dei dati rilevanti ai fini Iva: in buona sostanza, tramite la comunicazione polivalente vengono trasmesse all’Agenzia delle entrate le fatture emesse (corrispettivi-vendite) e quelle ricevute (acquisti).
La differenza, tra vecchio e nuovo spesometro, è la seguente:
- l‘attuale spesometro riguarda le operazioni dell’intero anno, che possono essere trasmesse anche in forma aggregata, cioè inviando i soli totali delle operazioni attive, passive e della relativa imposta;
- il nuovo spesometro invece riguarda le operazioni di ogni trimestre, che non possono più essere trasmesse in forma riepilogativa, ma vanno inoltrate analiticamente, fattura per fattura.
Lo spesometro, in entrambi i casi, riguarda le operazioni:
- con obbligo di emissione della fattura, a prescindere dall’importo;
- senza obbligo di emissione della fattura, se l’ammontare è almeno pari a 3.600,00 euro, al lordo dell’Iva;
- soggette a reverse charge (cioè all’inversione contabile), per le quali non è stata addebitata l’Iva in fattura;
- soggette allo split payment (cioè alla scissione dei pagamenti), per le quali l’Iva viene versata direttamente all’Erario dal cliente- pubblica amministrazione.
Risultano invece escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall’Agenzia delle entrate. In particolare:
- le operazioni che sono già comunicate all’Anagrafe tributaria(come le bollette dell’elettricità, dell’acqua e del gas, i contratti di mutuo, etc.);
- le operazioni di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate nei confronti dei contribuenti non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto tramite carte di credito, di debito e prepagate;
- le operazioni finanziarie esenti dall’Iva;
- le operazioni già comunicate tramite il sistema tessera sanitaria(Sts).;
- le operazioni effettuate o ricevute in ambito extra Ue, se già oggetto di dichiarazione in Dogana;
- le operazioni intracomunitarie incluse nelle comunicazioni Intrastat.
Nuovo spesometro: come si compila
Come appena esposto, il nuovo spesometro dovrà essere trasmesso ogni 3 mesi, precisamente l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre e dovrà contenere tutte le operazioni attive e passive in forma analitica.
In particolare, il nuovo spesometro trimestrale dovrà indicare:
- i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento;
- i dati di tutte le fatture ricevute e registrate, comprese le bollette doganali;
- i dati delle relative variazioni.
Dovranno essere riportati, dettagliatamente, i seguenti dati:
- i dati identificativi dei soggetti coinvolti (attivi e passivi, cioè clienti e fornitori);
- la data e il numero di ogni fattura;
- la base imponibile di ogni fattura;
- l’aliquota applicata di ogni fattura;
- l’imposta e la tipologia di ogni operazione.
L’obbligo di includere una fattura passiva (acquisti) nello spesometro sorge, comunque, dal momento della sua registrazione e non dalla ricezione.
Nuovo spesometro: sanzioni
In merito al nuovo spesometro e alla liquidazione periodica dell’Iva, costa molto caro non solo dimenticare di inviare le comunicazioni, ma anche commettere degli errori nel loro contenuto.
In particolare, sono previste:
- sanzioni pari a 25 euro, per l’omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura, sino a un massimo di 25000 euro; non si applica il concorso di violazioni e la continuazione;
- sanzioni da 5000 a 50000 euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazione delle liquidazioni periodiche Iva.
Nuovo spesometro: adempimenti più leggeri nel 2017
Ad ogni modo, il nuovo spesometro e la comunicazione periodica Iva non entreranno da subito a pieno regime; per il solo anno 2017, difatti, gli adempimenti saranno i seguenti:
- spesometro 1° e 2° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 25 luglio 2017;
- spesometro 3° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 novembre 2017;
- spesometro 4° trimestre: la comunicazione dovrà essere inviata entro il 28 febbraio 2018.
A partire dal 2018, le scadenze dello spesometro trimestrale saranno 30 maggio: 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.
FONTE: http://bit.ly/2fxBkxZ
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