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Dipendente in malattia: il datore non può telefonare al medico

Dipendente in malattia: il datore non può telefonare al medico

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L’azienda non può contattare il medico che ha redatto i certificati medici al dipendente in malattia per verificare che essi siano autentici e per sincerarsi della genuinità della malattia.

Il datore di lavoro che nutre dubbi sull’attendibilità dei certificati medici inviati dal dipendente in malattia può sincerarsene solo contattando l’Inps e chiedendo la visita fiscale; in ultima analisi potrebbe sempre proporre una causa contro il lavoratore. Gli è invece interdetto telefonare al medico curante e chiedergli maggiori informazioni: un tale comportamento viola, infatti, la privacy del dipendente e, non essendo contemplato da alcuna norma, deve considerarsi illecito. È quanto chiarito dal Garante della Privacy con una decisione di qualche anno fa [1].

Immaginiamo una persona che, sopraggiunta una malattia, sia costretta a prendersi qualche giorno di permesso dal lavoro. A tal fine svolge tutte le pratiche a ciò necessarie: si fa rilasciare il certificato dal proprio medico curante, si assicura che quest’ultimo li invii telematicamente all’Inps e, per maggior scrupolo, telefona al datore di lavoro e gli anticipa la propria assenza. Senonché, qualche giorno dopo, viene sapere che il capo del personale ha, a sua volta, telefonato al proprio medico per chiedergli maggiori informazioni sulla malattia e sul suo stato di salute, sospettando che dietro l’assenza si nasconda solo la scusa per prendersi qualche giorno di vacanza. La cosa lo fa andare su tutte le furie perché il medico, per rassicurare l’azienda, è stato costretto a rivelare alcuni particolari della malattia che ritiene imbarazzanti e lesivi della sua riservatezza. Così contesta l’operato al datore di lavoro e gli anticipa una richiesta di risarcimento del danno.

Dal canto suo, il capo sostiene che è suo diritto verificare la veridicità della malattia e dei certificati medici e, a tal fine, può ben contattare il medico, che è pubblico ufficiale e, pertanto, tenuto a dare tutte le spiegazioni e i chiarimenti a lui richiesti nell’esercizio del proprio compito istituzionale.

Il dipendente, invece, ritiene che il certificato medico abbia già questa finalità, contenendo tutti i dati necessari e sufficienti per evincere la natura della patologia, per come richiesti dalla legge; altro non deve contenere (se così fosse ci sarebbero i relativi campi da compilare). Sicché il datore di lavoro che avesse sospettato una bugia dietro la malattia avrebbe dovuto tutt’al più attivare la visita fiscale del medico dell’Inps o, in ultima analisi, fare causa al dipendente.

Chi ha ragione dei due?

La risposta fornita dal Garante della Privacy è favorevole al dipendente. L’azienda, ricevendo il certificato medico del dottore che ha in cura il lavoratore, ha già tutti i dati sufficienti per valutare l’effettività della malattia e, qualora dovesse ritenere tali elementi non soddisfacenti, potrebbe sempre chiedere maggiori informazioni all’Inps, circostanza che vale anche per quelle pubbliche amministrazioni non ancora al passo coi tempi, che non si sono adeguate al certificato medico telematico.

Il controllo dell’azienda sull’assenza per malattia

In particolare – prosegue il Garante della Privacy – il datore di lavoro ha una serie di strumenti di controllo per prevenire e contrastare condotte assenteistiche e fraudolente dei dipendenti che fingano di essere malati per assentarsi dal lavoro: strumenti che consistono in

  • visite fiscali, richieste all’Inps;
  • contestazione diretta al dipendente;
  • accertamenti sanitari [2];
  • controlli sulle assenze [3].

In estremo, qualora l’azienda – pubblica o privata che sia – sospetti che la malattia sia fittizia, potrebbe proporre una causa, previa acquisizione delle prove della falsità della malattia (eventualmente delegando un’agenzia investigativa), al fine di verificare l’attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore ed accertare eventuali illeciti [4].

[1] Garante Privacy, decisione del 10.04.2014,doc. web n. 3214369.

[2] Cfr. art. 5, l. 20 maggio 1970, n. 300.

[3] D. lg. 30 marzo 2001, n. 165, art. 55-septies.

[4] Cfr. sul punto Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro in ambito pubblico del 14 giugno 2007, doc. web n. 1417809, punto 8.2.

FONTE: http://bit.ly/2ji2VSt

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