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Il lavoratore part time ha gli stessi diritti di quello full time?

Il lavoratore part time ha gli stessi diritti di quello full time?

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Divieto di discriminazione sul trattamento retributivo come nel caso della maggiorazione per il lavoro notturno.

L’azienda non può negare ai lavoratori assunti con part time gli stessi diritti riconosciuti ai lavoratori della corrispondente mansione assunti però con full time. Il divieto di discriminazione sul luogo di lavoro prevede, infatti, che entrambe le categorie di dipendenti abbiano i medesimi riconoscimenti anche di natura retributiva. È il caso, ad esempio, dell’indennità per il lavoro notturno che non può essere negata ai lavoratori part time solo perché questi svolgono servizio per metà giornata. Lo ha chiarito la Cassazione con una recente sentenza [1].

Cosa prevede la legge in favore del part time?

In attuazione di una direttiva comunitaria [2], l’Italia ha emanato una propria normativa [3] che sancisce il divieto di discriminazione nei confronti dei lavoratori a part time. Il testo di uno degli articoli più significativi è il seguente: «Fermi restando i divieti di discriminazione diretta ed indiretta previsti dalla legislazione vigente, il lavoratore a tempo parziale non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile, intendendosi per tale quello inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi per il solo motivo di lavorare a tempo parziale».

In pratica, questa normativa si aggiunge agli altri articoli di legge che vietano le discriminazioni sul lavoro, come quelle tra uomini e donne o che si fondano su ragioni di aderenza a sindacati.

Ai lavoratori part time spettano gli stessi diritti di quelli a tempo pieno

Il principio affermato dalla Suprema Corte nella pronuncia in commento è tanto chiaro quanto categorico: in tema di lavoro a tempo parziale, il rispetto del principio di non discriminazione, previsto dalla legge, comporta che il lavoratore in regime di part-time non possa ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno inquadrato nello stesso livello.

In particolare il lavoratore part time ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione oraria; la durata del periodo di prova e delle ferie annuali; la durata del periodo di astensione obbligatoria e facoltativa per maternità; la durata del periodo di conservazione del posto di lavoro a fronte di malattia; infortuni sul lavoro, malattie professionali; l’applicazione delle norme di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro; l’accesso ad iniziative di formazione professionale organizzate dal datore di lavoro; l’accesso ai servizi sociali aziendali; i criteri di calcolo delle competenze indirette e differite previsti dai contratti collettivi di lavoro; i diritti sindacali.

Detto in termini più sintetici, il lavoratore part time non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno comparabile (quello cioè inquadrato nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dai contratti collettivi).

L’unica differenza tra lavoratori part time e full time resta quindi unicamente legata all’entità della retribuzione per via della ridotta quantità di ore lavorate da parte dei primi. Aggiunge infatti la Cassazione che la busta paga del lavoratore a tempo parziale è riproporzionata in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa, in particolare per quanto riguarda l’importo della retribuzione globale e delle singole componenti di essa; l’importo della retribuzione feriale; l’importo dei trattamenti economici per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità. In ogni caso il contratto di lavoro e il contratto collettivo nazionale può comunque prevedere, in favore dei lavoratori in part time, che il pagamento dello stipendio sia effettuato in misura più che proporzionale.

Lavoro notturno: anche ai part time la maggiorazione

Con riferimento poi alla maggiorazione dovuta in caso di lavoro notturno, la Cassazione ha chiarito che essa spetta tanto ai lavoratori a tempo pieno che a quelli part time. In particolare, si legge in sentenza, l’indennità per il lavoro notturno si applica anche ai lavoratori in regime part time che abbiano lo stesso livello di inquadramento e svolgano le stesse modalità di prestazione lavorativa del personale a tempo pieno, in quanto la maggiore retribuzione per i lavoratori impiegati in turni continui e avvicendati non può essere esclusa in caso di diversità di sequenza oraria, che, tuttavia, contempli il lavoro notturno con caratteristiche di costanza. Diversamente si finirebbe per violare il principio di non discriminazione sul lavoro.

[1] Cass. sent. n. 6087/17 del 9.03.2017.

[2] Direttiva n. 97/81/Ce relativa all’accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale.

[3] Art. 4 d.lgs. n. 61/2000.

FONTE: http://bit.ly/2mB5H8n

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