È necessario essere in possesso di un valore ISEE non superiore ad euro 8.650,11: l’assegno mensile corrisposto agli aventi diritto, se spettante nella misura intera, è pari ad euro 142,85.
L’assegno di maternità è un contributo riservato alle mamme che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi, che hanno partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino e che sono in possesso di un valore ISEE non superiore ad euro 17.141,45. L’assegno mensile di maternità, se spettante, è pari ad euro 342,62.
L’istanza va presentata entro sei mesi dalla data del parto o, nei casi di adozione o affidamento preadottivo, dalla data di ingresso del bambino nella famiglia.
Nella generalità dei casi il soggetto richiedente deve essere la madre. Tuttavia sono previste delle eccezioni in cui è permesso che la domanda venga presentata da un soggetto diverso:
- in caso di madre minore di età, la domanda di assegno può essere presentata, in nome e per conto della madre minorenne dal genitore della stessa esercente la potestà, o il padre maggiorenne del neonato/a a condizione che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), la domanda può essere presentata dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica;
- nei casi di adozione specialedi cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
Ricordiamo infine che entrambe le domande possono essere presentate da:
- Cittadini italiani;
- Cittadini comunitari;
- Cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, nonché dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 13 Legge 97 del 6 agosto 2013).
FONTE: http://bit.ly/2F3K3CZ