Guida alla nuova IUC
A decorrere dal 1° gennaio 2014, la Legge di stabilità 2014 ha previsto la nuova imposta Unica Comunale, detta IUC, che si basa su due presupposti impositivi: il possesso di immobili e la fruizione di servizi comunali.
La IUC si compone:
- dell’IMU, di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali (la cui disciplina rimane contenuta nell’art. 13, D.L. n.201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n.214/2011 disposizione che ha subito tuttavia diverse modifiche finalizzate principalmente ad escludere dal 2014 l’applicazione dell’imposta sull’abitazione principale);
- di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (c.d. TASI – così come rinnovata ad opera del decreto “Salva Roma-ter”, D.L. n. 16 del 6 marzo 2014 (G.U. n. 54 del 6 marzo 2014), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (c.d. TARI – in luogo della TARES abrogata con effetto 1° gennaio 2014), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.
| Presupposto | Soggetto passivo | Base imponibile | |
| IMU | Possesso di immobili diversi dall’abitazione principale (escluse quelle di lusso) | Possessore | Valore immobile art. 13 del DL n. 201/2011 |
| Tari | Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali suscettibili di produrre rifiuti | Utilizzatore | Superficie del fabbricato |
| Tasi | Possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale nonché aree edificabili (così come definiti ai fini IMU) con eccezione dei terreni agricoli | Possessore ovvero utilizzatore (tra il 10% e il 30%) | Base imponibile IMU (aliquota base 1 per mille) |
LE NOVITÀ IN TEMA DI IMU
La Legge di stabilità in tema di IMU ha apportate alcune modifiche all’art. 13 del DL n. 201/2011 ed in particolare:
- l’IMU è applicabile a regime già a decorrere dal 2014, anziché dal 2015;
- a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’IMU non è dovuta per l’abitazione principale e relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni “di lusso” (censite nelle categorie A/1, A/8 e A/9). Per le abitazioni principali “di lusso” anche per il 2014 continua a trovare applicazione la detrazione di Euro 200. Invece, è stato soppresso il riferimento alla maggiorazione di Euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni residente e dimorante nell’abitazione principale;
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Attenzione: il Comune può classificare come “abitazione principale”, l’unità immobiliare:
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- dal 2014, l’IMU non è dovuta per:
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- un unico immobile (iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare) posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia;
- la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- con decorrenza 2014, il coefficiente moltiplicatore per la determinazione della base imponibile IMU dei terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti ovvero da imprenditori agricoli professionali (c.d. IAP) iscritti nella previdenza agricola, è ridotto da 110 a 75;
- anche per gli anni successivi al 2014 vi è la soppressione della quota di IMU riservata allo Stato, ad eccezione del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”, calcolato con l’aliquota dello 0,76%. È prevista la possibilità per i Comuni di aumentare sino all’1,06% l’aliquota IMU dei suddetti immobili, il maggior gettito (oltre lo 0,76%) è destinato al Comune;
- è stata prevista la parziale deducibilità dell’IMU relativa agli immobili strumentali, per destinazione e per natura, dal reddito di impresa e di lavoro autonomo (L’IMU degli immobili strumentali è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo nelle seguenti misure: 30%, per il periodo d’imposta in corso al 31.12.2013; 20%, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014). Invece, ai fini IRAP l’IMU rimane indeducibile, a prescindere dalla tipologia dell’immobile. Già a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2013, il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati, situati nello stesso Comune nel quale si trova l’abitazione principale, assoggettati ad IMU, è tassato ai fini IRPEF e relative addizionali nella misura del 50%;
- con riferimento agli enti non commerciali è stato stabilito che per il pagamento occorre utilizzare esclusivamente il modello F24 (il versamento va effettuato in tre rate, di cui: le prime due, pari al 50% dell’imposta dovuta per l’annualità precedente, rispettivamente entro il 16.6 e il 16.12; ! la terza, a conguaglio, entro il 16.6 dell’anno successivo). Inoltre, gli enti non commerciali dovranno presentare la dichiarazione IMU: esclusivamente in via telematica; secondo le modalità stabilite con un apposito decreto ministeriale. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione relativa all’anno 2013 dovrà essere presentata anche la dichiarazione relativa all’anno 2012;
- a decorrere dall’anno 2012, il contribuente che abbia effettuato il versamento dell’IMU per un importo superiore a quando dovuto deve presentare al Comune l’istanza di rimborso. Il Comune provvede: alla restituzione della quota di propria spettanza; a segnalare al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno la quota da rimborsare a carico dell’Erario;
- a decorrere dall’anno 2012, nel caso in cui il contribuente abbia effettuato il versamento dell’IMU ad un Comune diverso da quello destinatario dell’imposta, il Comune che viene a conoscenza dell’errato versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve attivare le procedure più idonee per riversare al Comune competente le somme indebitamente percepite;
- a decorrere dall’anno 2012, nel caso in cui sia stata versata allo Stato una somma a titolo di IMU spettante invece al Comune, questi, anche su comunicazione del contribuente, dà notizia dell’esito dell’istruttoria al Ministero dell’Economia e delle Finanze e al Ministero dell’Interno, il quale effettua le conseguenti regolazioni. Se il contribuente ha provveduto a regolarizzare la propria posizione nei confronti del Comune, può richiedere il rimborso di quanto versato in eccedenza allo Stato presentando istanza di rimborso al Comune;
- è stato stabilito che in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell’IMU dovuta per l’anno 2013, non saranno applicate sanzioni qualora la differenza sia versata entro il termine di versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014.
TARI
Così come anticipato una componente della IUC è la Tari che a decorrere dal 1° gennaio 2014 va a sostituire la Tares-rifiuti, inoltre, la stessa può essere determinata anche mediante criteri tariffari alternativi al metodo normalizzato (secondo quanto previsto dal DPR n. 158/1999); per meglio dire in base alle quantità e qualità medie di rifiuti prodotti o ai coefficienti di produttività, fermo restando il rispetto del principio comunitario “chi inquina paga”.
Presupposto della TARI è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
In caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
Inoltre, nel caso in cui la detenzione abbia carattere temporaneo, quindi, per una durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sarà dovuta unicamente dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie
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Rimangono escluse dalla Tari:
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Base imponibile della Tari
La base imponibile della TARI è data dalla superficie calpestabile delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ne deriva che ciò che si deve prendere a riferimento è la mera idoneità dei locali e delle aree a produrre rifiuti, a prescindere dall’effettiva produzione degli stessi.
Si precisa, inoltre, che:
- al fine dell’applicazione della tassa si devono considerare le superfici dichiarate ovvero accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;
- con riferimento alla determinazione della superficie da assoggettare alla nuova tassa non si deve tener conto della parte di essa ove siano formati in via prevalente e continuativa rifiuti speciali per il cui smaltimento provvedono a proprie spese direttamente i produttori;
- in presenza di rifiuti speciali assimilati che sono prodotti da magazzini di materie prime e prodotti finiti, la Tassa è dovuta solo nella misura del 40%. Rientrano tra i rifiuti assimilati quelli che sono prodotti da uffici, mense, spacci, bar e locali al servizio di lavoratori e pubblico. Inoltre, si fa presente che la TARI sarà dovuta nella misura massima del 20% della tariffa nei seguenti casi:
- mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti;
- effettuazione del servizio di gestione dei rifiuti in grave violazione della disciplina di riferimento;
- interruzione del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall’autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all’ambiente.
TASI – LA NUOVA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIDIBILI DEI COMUNI
Altra componente che costituisce l’Imposta Unica Comunale (c.d. IUC) è la TASI che di fatto sostituisce la maggiorazione sulla Tares, pari a 30 centesimi a metro quadro.
Risulta opportuno precisare che la TASI non è legata alla superficie degli immobili bensì coincide con quella prevista per l’IMU, per meglio dire prendendo a riferimento la rendita catastale moltiplicata per appositi coefficienti.
Presupposto della TASI, così come riformulato dal Decreto Salva Roma-ter, è il possesso o detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, nonché aree edificabili come definiti ai fini IMU, eccetto, in ogni caso, i terreni agricoli.
Sulla base delle modifiche apportate dal Decreto Salva Roma-ter in merito al presupposto della TASI sembra ragionevole ritenere che (ancorché risulta opportuno/necessario una conferma ministeriale) dovrebbe venire meno l’assoggettamento a tale tributo per le aree fabbricabili possedute dai coltivatori diretti e IAP.
Infatti, tali tipologie di aree ai fini IMU sono considerate terreni agricoli. Sempre il citato Decreto Salva-Roma ha eliminato la disposizione normativa che prevedeva l’esclusione dalla TASI per le aree scoperte pertinenziali ovvero accessorie a locali imponibili, non operative, nonché per le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del C.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
Così come disposto dall’art. 1, comma 677 della Legge n. 147/2013, l’aliquota massima complessiva dell’IMU e del TASI, per ciascuna tipologia di immobile, non può superare l’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille.
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Nota Bene: Il Decreto Salva Roma-ter ha previsto che i Comuni potranno aumentare la misura complessiva della TASI dello 0,8 per mille a condizione che siano finanziate detrazioni d’imposta ovvero altre misure relative alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate. Di fatto con tale intervento normativo l’aliquota massima potrà essere dell’11,4 per mille (per meglio dire 10,6 + 0,8), invece, con riferimento alle abitazioni principali per le quali non è più dovuta l’IMU potrà arrivare fino al 3,3 per mille (per meglio dire 2,5 +0,8). |
| Ambito soggettivo | Soggetto tenuto al versamento della TASI è chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, fabbricati, compresa l’abitazione principale (come definita ai fini dell’IMU), nonché quelle edificabili come definite ai fini IMU. Sono tenuti a contribuire sia proprietari di abitazione principale e gli inquilini. Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (ad esempio perché locata) è stabilito che: il titolare del diritto reale e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa il tributo nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa fra il 10% e il 30% dell’importo complessivamente dovuto, la parte rimanente deve essere pagata dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.NB: nel caso in cui vi sia una pluralità di possessori o detentori, è loro imposto un vincolo di solidarietà ai fini dell’adempimento dell’obbligazione tributaria. In caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nello stesso anno la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie. |
| Aliquote TASI | L’aliquota di base del TASI è pari all’1 per mille. I Comuni possono:-aumentarla, fino ad un limite massimo. In tale ipotesi rispettando il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non sia superiore a quella massima dell’11,4 per mille e ad altri minori aliquote in relazione alle diverse tipologie di immobile. -ridurla, fino al suo azzeramento.NB: è opportuno precisare che per il 2014 l’aliquota TASI massima non può superare il 3,3 per mille per la prima casa. A decorrere dal 2015 tale limite massimo dovrebbe venire meno. |
| Base imponibile della TASI | Con riferimento alla base imponibile della TASI viene fatto diretto rinvio alle disposizioni in tema di IMU più nel dettaglio all’art. 13 del DL n. 201/2011. Ne consegue che le modalità di determinazione della base imponibile variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata, conseguentemente a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Va da sé che risulta necessario acquisire la rendita catastale non rivalutata, incrementare la stessa nella misura del 5% ed applicare (per gli immobili abitativi) il moltiplicatore pari a 160. |
| Compiti del Comune | È facoltà del Comune decidere la percentuale di aliquota TASI ed IMU la cui somma non può superare la massima aliquota fissata per l’IMU altri immobili per meglio dire il 10,6 per mille a cui va aggiunta la nuova somma dello 0,8 per mille arrivando di fatto all’11,4 per mille. Così come accade per la TARSI, anche in tema di TASI il Comune può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:-abitazioni con unico occupante; -abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; -locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente; -abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero; -fabbricati rurali ad uso abitativo; -superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. |
FONTE/AUTORE: Buffetti Consulenza – di Stefano Setti

