Un 730 quasi Unico
É con il D.L. 69/2013, il c.d. “Decreto del fare”, che è stata introdotta la possibilità di utilizzare il 730 anche per i contribuenti titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, da indicare nel quadro C del modello stesso, privi di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio.
La possibilità era già presente nell’anno 2013, per il contribuente privo di sostituto d’imposta, ma solo se presentava un conguaglio a credito d’imposta; dall’anno 2014, tale facoltà è data anche se dalla dichiarazione emerge un debito. In questo caso, il contribuente può:
- far versare l’importo direttamente da chi presta l’assistenza fiscale, che provvede a trasmettere telematicamente la delega di versamento. In questo caso il contribuente dovrà consegnare al CAF o al professionista abilitato all’assistenza la delega di addebito e le proprie coordinate bancarie. Si ricorda che se il c/c è scoperto, l’Agenzia provvede allo scarto della delega e il contribuente incorre in un omesso versamento;
- ricevere il modello F24 compilato, entro il decimo giorno antecedente la scadenza del termine di pagamento, e procedere al versamento autonomo presentando il modello in banca.
La data di versamento è quella prevista per il pagamento delle imposte scaturite da Unico e cioè il 16 giugno, ovvero il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.
L’eventuale rimborso è, invece, eseguito direttamente dall’Amministrazione Finanziaria:
- in contanti alle Poste, per gli importi fino a Euro 999,99, rispettando la normativa antiriciclaggio;
- con accredito nel c/c del contribuente, comunicando all’Agenzia l’IBAN mediante presentazione di apposita richiesta;
- a mezzo vaglia cambiario della Banca d’Italia.
Si ricorda che gli importi non superiori a Euro 12,00 non saranno rimborsati: verranno invece riportati nel prospetto di liquidazione del modello (righi dal 191 al 198 – col.5) e potranno essere utilizzati in compensazione.
FONTE: http://bit.ly/1mANxQ2

