Obbligo certificato penale dal 6 aprile
Forse non tutti sanno che dal prossimo 6 aprile coloro che impiegano al lavoro una o più persone per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati concernenti la tutela dei minori, devono preventivamente richiedere il certificato penale. Vediamo come far fronte a questo imminente adempimento.
Il nuovo art. 25-bis del DPR 313/2012 infatti, introdotto dall’art. 2 del D.Lgs. n.39 del 4 marzo scorso e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del n. 68/2014, in attuazione della direttiva comunitaria n. 92/2011 e relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, così recita:
“Certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro: 1. Il certificato penale del casellario giudiziale di cui all’articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l’esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
2. Il datore di lavoro che non adempie all’obbligo di cui all’articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre, n. 313, e’ soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00”.
La nuova disposizione entrerà in vigore il prossimo 6 aprile (lunedì, pertanto) e, ad oggi, non sono previsti periodi transitori.
La novità interessa tutte le attività organizzate a favore di minori (attività sportive, attività parrocchiali, campi estivi, attività di baby sitting, ecc.), svolte anche da volontari e organizzate sia da soggetti profit, che dai soggetti del terzo settore, cioè onlus, associazioni di volontariato, di promozione sociale, associazioni culturali, associazioni e società sportive dilettantistiche, pro loco, ecc..
Il documento va richiesto al Casellario Giudiziale del Tribunale cui ha sede il datore di lavoro, ovvero on-line.
I dubbi che si presentano sono importanti e in corso di approfondimento:
- chi deve richiedere il certificato penale? il lavoratore/volontario ovvero il “datore di lavoro”?
- come si deve operare nei casi in cui il casellario non sia informatizzato e venga chiesto il certificato di un soggetto non residente nella giurisdizione del tribunale del “datore di lavoro”?
- quali sono i costi relativi al rilascio, che comprendono sicuramente almeno i 16 Euro della marca da bollo (richiedendo il certificato on-line ci sono ulteriori 90,00 Euro da versare per ogni nominativo)?
- sarà possibile ricorrere all’autocertificazione?
- la richiesta deve essere effettuata solo per rapporti a partire dal 6 aprile?
È auspicabile che quanto prima venga fatta chiarezza, anche perché il 6 aprile è vicino e la sanzione da pagare è molto pesante.
FONTE: http://bit.ly/1kfqQRN
