Fisco e Società

Fisco: aggiornato il modello Unico 2014

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Rivalutazione: aggiornato Unico Corrette le istruzioni del rigo contenente l’indicazione dell’imposta sostitutiva

Con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate di ieri 12 maggio le istruzioni al modello Unico 2014 sono state corrette per tenere conto delle novità portate dal D.L. 66/2014 relative al pagamento dell’imposta sostituta sulla rivalutazione intermente nel 2014. Rivalutazione – Come noto la Legge di Stabilità 2014, (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) ai commi da 140 a 146 ha riproposto la rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2013 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2012 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Versamento – In base all’art. 1 comma 145 Legge di Stabilità 2014, le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l’eventuale affrancamento della riserva andavano versate in 3 rate annuali, senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti disponibili. Modifica D.L. 66/2014 – Ora il comma 11 dell’art. 4 del D.L. 66/2014 approvato dal Governo lo scorso 18 aprile e pubblicato in gazzetta Ufficiale lo scorso 24 aprile ha modificato tale termine prevedendo che “Il comma 145 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è sostituito dal seguente: Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate in unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”. Nuovo termine – In sostanza il decreto riscrive retroattivamente le regole per il versamento dei tributi dovuti in caso di rivalutazione stabilendo il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno 2014, in luogo delle tre rate annuali senza interessi previste dalla legge originaria. Si ricorda inoltre che il sottosegretario al Ministero dell’Economia ha dichiarato che in sede di conversione del Decreto la disposizione legislativa verrà ulteriormente modificata e il pagamento avverrà si tutto nel 2014 ma suddiviso in tre rate: 16 giugno, 16 settembre e 16 dicembre. Aggiornamento istruzioni Unico – La modifica normativa ha portato un aggiornamento del modello Unico. In particolare il rigo RQ77, colonna 2 del modello Unico 2014 PF prevedeva che in tale sezione andasse “indicato il totale delle imposte versate, risultante dalla somma degli importi di cui alla colonna 2 dei righi da RQ71 a RQ76. L’imposta sostitutiva è versata, ai sensi del comma 145 dell’art. 1 della legge, in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di cui la prima, da indicare in colonna 1, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione o l’affrancamento è eseguito, e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d’imposta successivi”. Ora con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 maggio è stata recepita la novella legislativa e le istruzioni sono state corrette con la seguente dicitura ““Le imposte sostitutive sono versate nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. Nel caso di versamento rateale, l’importo della prima rata sarà indicato in colonna 1”.

FONTE: http://bit.ly/1g2VjAw

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