Fisco e Società

Unico: le sanzioni per l’omesso invio

Unico: le sanzioni per l’omesso invio

A rischio intermediario e contribuente

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Premessa – Nel caso di tardivo invio delle dichiarazioni, le sanzioni, oltre a essere irrogate all’intermediario, devono essere versate anche dal contribuente, il quale è comunque tenuto a controllare l’effettivo invio.

Il termine – Martedì 30 settembre sono scaduti i termini per l’invio dei modelli Unico e Irap e il mancato rispetto degli stessi può risultare estremamente costoso, in quanto due volte sanzionato. Tuttavia, per poter correttamente definire la “tardività” è necessario far riferimento alla data riportata sul frontespizio della dichiarazione come impegno a trasmettere.

Impegno – Se infatti l’impegno è stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni, l’intermediario sarà tenuto al versamento delle sanzioni per tardiva presentazione solo se la trasmissione stessa è avvenuta oltre un mese dall’assunzione dell’impegno. Se, al contrario, la trasmissione è avvenuta entro un mese dalla data di impegno a trasmettere, sebbene dopo il termine del 30 settembre, nulla sarà dovuto dall’intermediario, mentre le sanzioni dovranno essere corrisposte dal contribuente.

Scarto – Inoltre, i modelli presentati in via telematica entro i termini di legge, ma scartati dal sistema si considerano tempestivi a condizione che siano di nuovo trasmessi in modo corretto entro 5 giorni dalla data della comunicazione avente a oggetto l’avvenuto scarto.

La sanzione – Nel caso di tardiva od omessa presentazione da parte dei soggetti abilitati alla trasmissione telematica, è prevista una sanzione amministrativa che va dai 516,00 ai 5.164,00 euro, la quale si “accompagna” a quella prevista in capo al contribuente, da 258,00 a 1.032.00 euro in caso di tardiva od omessa dichiarazione per la quale non sono dovute imposte, e dal 120% al 240% delle imposte dovute (con un minimo di € 258,00) se dalla dichiarazione omessa scaturiscono imposte dovute.

Trasmissione dei file –
Così come chiarito dalla Risoluzione n. 105/2004 dell’Agenzia delle Entrate, la sanzione prevista in capo agli intermediari si applica nei confronti di ogni dichiarazione, anche se le dichiarazioni ricomprese in un unico file sono più di una. In tal caso, infatti, non trova applicazione l’istituto del cumulo giuridico di cui all’art. 12 del suddetto D.Lgs. 472/97. Può però essere applicato il cumulo giuridico previsto dall’art. 8 della L. 689/81, per cui può essere applicata un’unica sanzione pari a quella prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Tuttavia, qualora vengano inviati in tempi diversi più file, contenenti ciascuno più dichiarazioni, saranno applicate tante sanzioni quanti sono i file, ciascuna delle quali sarà calcolata tenendo conto del cumulo giuridico di cui sopra.

Versamento – Per il versamento della sanzione per tardiva od omessa trasmissione telematica delle dichiarazioni, a seguito di atti di contestazione e irrogazione è previsto l’apposito codice tributo “9590”. Si ricorda che è comunque ammessa la definizione agevolata con il pagamento del quarto della sanzione irrogata, entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento.

Il ravvedimento – Anche con riferimento alla sanzione per omessa o tardiva trasmissione telematica da parte dell’intermediario è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso. Per poter ricorrere al ravvedimento operoso è però necessario che vi sia una dichiarazione valida, sebbene tardivamente presentata. Si ricorda, a tal proposito, che sono considerate valide soltanto le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, mentre le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse, ma costituiscono, comunque, titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in esse indicati e delle ritenute indicate dai sostituti d’imposta.

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