Calcolo dell’incremento occupazionale netto (U.L.A.) per accedere agli incentivi sulle assunzioni
Gli incentivi previsti dalla riforma Fornero e dal Decreto Lavoro sono erogati ai datori di lavoro ad una importante condizione posta dal legislatore. Le nuove assunzioni di lavoratori giovani under 30, donne o uomini under 50, devono comportare un incremento occupazionale netto, ossia il sostanziale aumento di una unità lavorativa, di un lavoratore in più, nel calcolo della forza lavoro aziendale, o presso il datore di lavoro che richiede il bonus. L’incremento occupazionale deve essere netto, come ben specificato nelle condizioni per usufruire del bonus giovani.
L’incremento occupazionale netto va verificato anche successivamente all’ottenimento dell’incentivo da parte dell’Inps. La circolare n. 131 del 2013, infatti, detta anche le condizioni per il suo mantenimento, oltre ad includere alcuni esempi relativi al calcolo dell’incremento occupazionale netto stesso. Trattasi quindi, quella della creazione di un posto di lavoro in più, di una condizione importantissima posta dal legislatore per riconoscere l’incentivo.
Il cosiddetto bonus giovani spetta per 12 mesi in caso di trasformazione di un rapporto a termine in un contratto a tempo indeterminato o per 18 mesi in caso di nuova assunzione. La misura è pari ad un terzo della retribuzione imponibile e fino ad un massimo di 650 euro mensili. Quindi il datore di lavoro recupera, attraverso l’Inps, un terzo dell’imponibile previdenziale in busta paga del lavoratore, ovviamente decurtando dalle ritenute Inps da versare mensilmente.
Tornando al requisito dell’incremento occupazionale netto, la circolare Inps precisa che l’incentivo spetta a condizione che l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine) determini un incremento netto dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nell’anno precedente l’assunzione stessa (ovvero nell’anno precedente la decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato).
E’ altresì necessario che tale incremento sia mantenuto (anche per un valore differenziale diverso dall’originario) per ogni mese di calendario di vigenza dell’incentivo. Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento. L’eventuale successivo ripristino dell’incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza.
Esempio: ALFA assume in data 01.10.2013; il beneficio scade il 31.03.2015; se non mantiene l’incremento per il 4° mese e lo ripristina per il 7° mese, non spetta il beneficio per i mesi dal 4° al 6°, mentre spetta nuovamente dal 7° e, se il nuovo incremento è mantenuto, per i mesi successivi fino al 31.03.2015.
Ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 800/2008, l’incentivo è comunque applicabile, qualora l’incremento non sia realizzato o non venga mantenuto per:
- dimissioni volontarie del lavoratore, diverse dalle dimissioni per giusta causa;
- invalidità sopravvenuta o decesso del lavoratore;
- pensionamento per raggiunti limiti di età;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
Va presa a riferimento l’intera organizzazione del datore di lavoro. In forza dell’articolo 1, comma 7, del Decreto Legge n. 76/2013, la realizzazione iniziale, il mantenimento mensile e l’eventuale ripristino dell’incremento devono essere valutati in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e delle eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Quali lavoratori vanno computati nel calcolo. Per valutare l’incremento dell’occupazione è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Devono essere considerati anche i lavoratori che sono utilizzati mediante somministrazione nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia. Il lavoratore assunto (o utilizzato mediante somministrazione) in sostituzione di un lavoratore assente non si computa, in quanto si computa il lavoratore sostituito.
In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato che indeterminato), l’incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell’agenzia; nella base di computo della forza aziendale dell’agenzia devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione e gli altri dipendenti (rispetto a questi ultimi si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato).
L’incremento deve essere valutato rispetto all’intera organizzazione dell’agenzia e di eventuali società controllate o collegate, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Non devono essere considerati i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione (questi devono essere compresi nella forza aziendale dell’utilizzatore).
Calcolo dell’incremento occupazionale netto in Unità lavoro Annuo
Ai fini della valutazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto comunitario. In caso di assunzione a tempo indeterminato l’incremento netto dell’occupazione deve essere mantenuto per 18 mesi e verificato confrontando due valori medi convenzionali:
- il primo termine di confronto è sempre costituito dalla forza media occupata nei 12 mesi precedenti l’assunzione;
- il secondo termine di confronto è costituito, per i primi dodici mesi di vigenza del rapporto agevolato, dalla forza media relativa al primo anno successivo all’assunzione. Per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato, il secondo termine di confronto è invece costituito dalla forza media occupata nel secondo anno successivo all’assunzione.
Esempio: assunzione effettuata il 15.10.2013; il beneficio scade il 14.04.2015; per i primi 12 mesi di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012 – 14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2013 – 14.10.2014; per il terzo semestre di vigenza del rapporto agevolato il confronto deve essere effettuato tra la forza media relativa al periodo 15.10.2012 – 14.10.2013 e la forza media relativa al periodo 15.10.2014 – 14.10.2015).
In caso di trasformazione ci vuole una nuova assunzione compensativa entro un mese. In forza della speciale previsione contenuta nell’articolo 1, comma 5, del Decreto Lavoro, D.L. n. 76/2013, in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, l’incremento netto dell’occupazione può essere realizzato alla data di decorrenza della trasformazione oppure, mediante un’assunzione compensativa successiva, entro un mese da tale data. In caso di assunzione compensativa successiva, il periodo di spettanza massima del benefico (12 mesi) decorre comunque dalla data della trasformazione.
Quando non è necessaria l’ulteriore assunzione. L’art. 1 comma 5 ultimo periodo, stabilisce che l’assunzione compensativa (contestuale o differita rispetto al giorno di decorrenza della trasformazione a tempo indeterminato, per la quale si intende chiedere il beneficio) è prevista per garantire il rispetto della condizione dell’incremento occupazionale. Pertanto tale assunzione compensativa deve ritenersi necessaria solo nelle ipotesi in cui, altrimenti, considerando il valore in U.L.A del rapporto trasformato e degli altri rapporti in essere alla data di decorrenza della trasformazione, non si realizzerebbe l’incremento.
Esempio: ALFA ha un solo dipendente a tempo determinato; dopo 5 mesi il rapporto è trasformato a tempo indeterminato; la forza media occupata da ALFA prima dell’assunzione è pari a 5/12 di ULA; la forza media occupata da ALFA per effetto della trasformazione è pari a 12/12 di ULA; 12/12 è maggiore di 5/12; la trasformazione realizza l’incremento netto dell’occupazione, senza necessità di effettuare alcuna assunzione ulteriore.
Calcolo incremento occupazionale per le assunzioni a tempo indeterminato
La circolare n. 131 del 2013 dell’Inps contiene alcuni esempi esplicativi del calcolo dell’incremento occupazionale netto e fa riferimento alla circolare n. 111 del 2013. Quindi per le assunzioni a tempo indeterminato deve essere preliminarmente verificato se è realizzato l’incremento netto dell’occupazione in relazione al giorno dell’assunzione per cui si chiede il beneficio (ad esempio, 01.10.2013) applicando i criteri che ora illustriamo.
Calcolo dell’incremento occupazionale in U.L.A. Per stabilire se l’assunzione di un lavoratore, astrattamente portatore dell’incentivo, determina un incremento occupazionale in termini di U.L.A. si deve procedere come segue:
- un lavoratore a tempo pieno e indeterminato, impiegato per tutto il periodo da considerare, vale 1 U.L.A.;
- gli altri lavoratori valgono una frazione di U.L.A., in proporzione della durata del rapporto e della percentuale di eventuale part time;
- i lavoratori assunti in sostituzione non si considerano; si considera il lavoratore sostituito;
- si deve confrontare il valore in U.L.A., riferito ai 12 mesi precedenti l’assunzione, con il valore in U.L.A. del giorno dell’assunzione, riferito ai dodici mesi successivi all’assunzione; va prestata particolare attenzione, tra l’altro: alla modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato il cui rapporto è in corso alla data dell’assunzione; o alla modalità di computo dei lavoratori assunti durante i dodici mesi che precedono l’assunzione del lavoratore portatore dell’incentivo;
- il lavoratore stagionale equivale al lavoratore a tempo determinato;
- i lavoratori intermittenti, ripartiti e accessori non si considerano.
Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi anteriori all’assunzione:
- un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (esprimibile in vario modo secondo le necessità di computo; ad esempio, si possono effettuare rappresentazioni in dodicesimi o trecentosessantacinquesimi, per cui può valere 12/12 o 365/365);
- un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per tutti i dodici mesi del periodo da considerare vale 1 (12/12 o 365/365);
- un lavoratore a tempo pieno e determinato, impiegato per un periodo inferiore a dodici mesi nel periodo da considerare vale una frazione di U.L.A. (es. per sei mesi vale 0,5 ovvero 6/12);
- il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale: o 0,5 (ovvero 6/12) nel caso A) e B); o vale 0,25 (la metà di 0,5) (ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell’esempio sub C).
Calcolo della forza occupazionale media nel periodo di 12 mesi successivi all’assunzione. Come ha chiarito la giurisprudenza comunitaria, nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente all’assunzione con il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno successivo all’assunzione“; ciò significa che:
- un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in servizio il giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
- un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade dopo dodici mesi dal giorno considerato vale 1 (ovvero 12/12 o 365/365);
- un lavoratore a tempo pieno e determinato il cui rapporto scade prima di dodici mesi dal giorno considerato vale una frazione di U.L.A., in relazione alla parte di rapporto che ancora deve essere svolta; se, ad esempio, scade dopo sei mesi dal giorno considerato, vale 0,5 (ovvero 6/12);
- il lavoratore in part time vale una frazione dei valori sopra calcolati; es. un part time al 50%, vale: o 0,5 (ovvero 6/12 nel caso A) e B); o vale 0,25 (la metà di 0,5) ovvero 3/12, cioè la metà di 6/12) nell’esempio sub C).
Deve trattarsi ovviamente di forza stimata sulla base della situazione al momento dell’assunzione. In linea generale non rileva la situazione effettivamente verificatasi nell’anno successivo all’assunzione (il lavoratore di cui alla lettera A) vale 12/12, anche se dopo tre mesi sia stato licenziato).
FONTE: http://bit.ly/1EVlaTv

