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Festività di novembre: ecco come compilare il libro unico del lavoro

Festività di novembre: ecco come compilare il libro unico del lavoro

In fase di elaborazione del libro unico del lavoro di novembre andranno corrisposti ai lavoratori gli emolumenti dovuti per il 1° novembre, cadente di sabato, e la festività soppressa del 4 novembre. Quali sono le procedure di calcolo e le possibili criticità? Il trattamento delle festività, effettive e soppresse, pone sovente alcune perplessità di carattere operativo a chi deve determinare gli elementi retributivi ed elaborare il libro unico del lavoro.
A tal riguardo, il mese di novembre quest’anno porta con se due fattispecie che meritano di essere analizzate nel dettaglio.

1 novembre: le festività cadenti sabato
Il giorno festivo non costituisce un giorno di riposo assoluto, ma un giorno ricorrendo il quale il lavoratore può decidere di astenersi dal lavoro, rifiutando l’eventuale richiesta, da parte del datore di lavoro, di prestare la propria opera. La Legge definisce, per la generalità dei lavoratori, il calendario standard delle festività.

FESTIVITA’ NAZIONALI FESTIVITA’ INFRASETTIMANALI
25 aprile
1 maggio
2 giugno
1 gennaio
6 gennaio
Lunedì di Pasqua
1 novembre
8 dicembre
25 e 26 dicembre
Giorno del Santo Patrono del Comune in cui si presta l’attività lavorativa

Per quanto concerne la retribuzione delle giornate di festività, bisogna operare le opportune distinzioni:

  • le festività nazionali vanno retribuite sempre come se cadessero di domenica;
  • per le festività infrasettimanali, invece, nel caso in cui non cadano di domenica, al lavoratore spetta solo un ulteriore giorno di riposo senza che ciò comporti necessariamente un incremento della retribuzione;
  • lavoratori retribuiti in misura fissa: la retribuzione spettante per la festività ammonta alla retribuzione globale di fatto ovvero ad una normale giornata di lavoro compreso ogni elemento accessorio, opportunamente riproporzionata in caso di part-time;
  • lavoratori retribuiti ad ore: per le festività nazionali spetta la normale retribuzione globale di fatto ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale. Tuttavia, se il lavoratore è sospeso dal lavoro per un periodo superiore a 15 giorni, la festività non viene retribuita

Per tutte quelle attività in cui viene adottata la settimana corta il compenso da aggiungere per le festività infrasettimanali viene determinato suddividendo la retribuzione settimanale per i 5 giorni di lavoro effettivo.

Per quel che riguarda la giornata dell’1 novembre di quest’anno, cadente di sabato, va premesso che la retribuzione aggiuntiva non spetta, salvo diversa previsione dei CCNL, se la giornata festiva coincide con il sabato non lavorativo, nel caso di lavoro suddiviso su 5 giorni di lavoro.
In tal caso la festività non cade in un giorno lavorativo e nemmeno nel giorno previsto per il riposo settimanale (solitamente la domenica).

La giornata di sabato con la quale coincide una festività infrasettimanale sarà quindi da qualificarsi come giorno non lavorativo, feriale a zero ore, e non anche festivo: non dà quindi diritto, salvo diverse disposizioni di legge o contrattuali, ad alcuna erogazione retributiva aggiuntiva.

Ne consegue che il dipendente non maturerà alcun diritto di compensazione, non coincidendo la festività con la domenica, ma nemmeno potrà godere della festività in quanto la stessa coincide con la giornata in corrispondenza della quale risulterebbe comunque assente.

N.B.: Alcuni contratti collettivi dispongono, per la festività cadente di sabato, il medesimo trattamento economico previsto per quelle cadenti di domenica.

L’effettuazione della prestazione lavorativa durante le festività deve essere limitata a casi eccezionali e da luogo all’erogazione della retribuzione giornaliera maggiorata secondo quanto previsto dai CCNL. Qualora il lavoratore presti attività in un giorno festivo avrà diritto, oltre al trattamento economico per la festività, anche a quello per la prestazione lavorativa svolta in tale giornata.
Quest’ultimo trattamento sarà in genere maggiorato, considerato che la prestazione lavorativa viene svolta durante una giornata di festa.

4 novembre: le festività soppresse
A decorrere dal 1977 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica e quella della festa dell’Unità nazionale hanno luogo rispettivamente nella prima domenica di giugno e nella prima domenica di novembre. La festività del 2 giugno è stata ripristinata, a decorrere dal 2001, il 4 novembre continua invece a essere considerato giorno non festivo per il quale spetta comunque ai lavoratori dipendenti la prestazione economica prevista per le festività cadenti di domenica o il diverso o alternativo trattamento contemplato dalla contrattazione collettiva nazionale e/o di secondo livello.
Diverse sono, infatti, le modalità utilizzate dai CCNL per inquadrare la festività del 4 novembre: la più diffusa è quello che prevede l’assorbimento di tale trattamento nei Rol o la compensazione di tutte le festività soppresse con 32 ore di permessi individuali retribuiti.

FESTIVITA’ SOPPRESSE
19 marzo: San Giuseppe
39° giorno dopo Pasqua: Ascensione
19 giugno: Corpus Domini
4 novembre: festa dell’Unità nazionale

I permessi retribuiti per le ex festività maturano in proporzione al periodo di lavoro effettuato nell’anno, con il criterio di calcolo per dodicesimi, considerando come mese intero la frazione di mese superiore ai 15 giorni.
I permessi per festività soppresse devono essere utilizzati entro l’anno di maturazione. In caso contrario vanno monetizzati nella misura di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata.

FONTE: http://bit.ly/11dQu0Q

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