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Tredicesima mensilità: come si calcola

 Tredicesima mensilità: come si calcola

Tredicesima mensilità: come si calcola

La corresponsione della tredicesima mensilità trae origine da accordi corporativi e diventa legge con il D.P.R. n. 1070/60.
E’ la somma retributiva a cadenza plurimensile più diffusa, è oggi prevista in qualsiasi settore di attività e non è derogabile in pejus dalla contrattazione collettiva o aziendale.

La tredicesima mensilità, per i lavoratori retribuiti in misura fissa, e la gratifica natalizia, per i dipendenti con paga oraria, vanno corrisposte prima del 25 dicembre ovvero, se precedente, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alle quote maturate a tale data.

I contratti collettivi e le regole di maturazione
Il periodo di maturazione coincide con l’anno solare e la retribuzione da tenere a base di riferimento per il calcolo è quella da erogare al 31 dicembre di ogni anno, ovvero all’ultimo giorno di servizio, applicando il calcolo sintetizzato nella seguente tabella:

Tabella di maturazione 13° mensilità (salvo previsioni più favorevoli dei CCNL)

Modalità retributiva del lavoratore Mensilità aggiuntiva Metodologia di calcolo
Retribuzione fissa mensile Tredicesima mensilità Una mensilità di retribuzione
Retribuzione oraria Gratifica natalizia Numero medio di ore mensili x retribuzione oraria

Gli elementi retributivi in senso proprio, da tenere in considerazione per il calcolo delle mensilità aggiuntive, sono quelli per i quali sussistono congiuntamente i caratteri di:

  • Obbligatorietà: l’erogazione dell’elemento retributivo deve essere imposta dalla legge, da un contratto collettivo o da un accordo aziendale effettivamente vincolante per le parti;
  • Determinatezza: la retribuzione dedotta in contratto deve essere determinata o quantomeno determinabile in base a parametri certi in esso esposti;
  • Continuità: un elemento, qualora corrisposto in maniera regolare e protratta nel tempo, seppure di ammontare varabile, rientra ipso facto nell’ambito della retribuzione propriamente detta.

Inclusione nella base di computo della 14° mensilità (giurisprudenza)

VOCE RETRIBUTIVA BASE DI COMPUTO 13°
Incentivi aziendali SI
Indennità di turno NO
Indennità lavoro straordinario SI
Lavoro nottuno/festivo SI
Indennità di reperibilità facoltativa NO
Indennità di maneggio denaro NO
Premio di produzione NO
Edr SI
Indennità di mensa SI
Rimborso spese NO
Superminimo SI

Modalità di calcolo
Qualora il rapporto di lavoro sia cominciato o cessato nel corso del periodo di riferimento, l’ammontare sarà riproporzionato con riferimento alla data di assunzione, considerando mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni di calendario.
Va ricordato che, qualora si tratti di lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o a percentuale (es. cottimo), il calcolo dell’importo della tredicesima viene effettuato sulla base della media degli elementi fissi e variabili della retribuzione percepita nei 12 mesi precedenti la maturazione del diritto, fatte salve diverse disposizioni contrattuali.

La tredicesima matura anche durante il periodo di prova e di preavviso e in caso di assenze retribuite totalmente a carico del datore di lavoro, quali ad esempio i periodi di carenza per malattia, ferie, festività e di fruizione dei permessi retribuiti.
Quando invece le assenze derivano da un’astensione obbligatoria per maternità, malattia o infortunio, il diritto alla mensilità aggiuntiva matura ma resta a carico degli istituti previdenziali e assistenziali che erogano le competenze a loro carico; qualora poi il datore di lavoro sia obbligato dal contratto collettivo ad integrare quanto anticipato per conto degli istituti previdenziali o assistenziali, la mensilità aggiuntiva va corrisposta fino a garantire la retribuzione netta che sarebbe spettata in caso di effettiva prestazione di lavoro: si rende necessario, dunque, determinare l’importo che il datore di lavoro deve aggiungere all’indennità riconosciuta dall’Istituto tenendo presente che tale indennità non è soggetta a contributi previdenziali (c.d. lordizzazione).
Nel caso di assenze da lavoro non retribuite, come la malattia o l’infortunio oltre il periodo di comporto, la malattia del figlio, l’astensione facoltativa o gli scioperi, la maturazione della quattordicesima non avviene e sarà dunque necessario detrarre l’importo non maturato in ore sulla base del periodo non retribuito per l’assenza.

Maturazione dei ratei in caso di assenza

VOCE RETRIBUTIVA MATURAZIONE RATEI
Malattia SI
Infortunio SI
Maternità e paternità obbligatoria SI
Congedo parentale NO
Malattia del bambino NO
Sospensione non retribuita NO
Congedo matrimoniale SI
Ferie, permessi, festività SI
Servizio civile o di leva NO
Aspettativa ed assenze non retribuite NO
Cig SI, ma entro i limiti massimi di intervento
Periodo di prova e preavviso lavorato SI
Preavviso non lavorato Compresi nell’indennità sostitutiva

ESEMPIO – Calcolo trattenuta ratei per assenze non retribuite
N. 30 ore di assenza nel periodo 1° gennaio 2014 – 31 dicembre 2014
Ore standard lavorabili nei 12 mesi n. 40*52 settimane = 2.080
Retribuzione mensile normale pari a (€ 1.234,52 / 2.080) x 30 = € 17,80
€ 1.234,52 – € 17,80 = € 1.216,72 TREDICESIMA DA CORRISPONDERE

Ai lavoratori part-time, in ossequio al principio di non discriminazione, spetta la tredicesima per un importo che va riproporzionato in base all’orario di lavoro ridotto effettivamente prestato.

Trattamento previdenziale e fiscale
La tredicesima mensilità costituisce imponibile previdenziale del mese in cui viene erogata, secondo le regole ordinarie, in materia di contribuzione sia Inps che Inail.
Anche fiscalmente l’importo erogato concorre alla formazione della base imponibile a norma dell’art. 51 del D.P.R. n. 917/1986. Tuttavia, occorre considerare che l’imposta sui redditi delle persone fisiche si applica autonomamente sull’importo erogato, al netto dei contributi di assistenza e di previdenza, e non in cumulo con la normale retribuzione mensile, utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito in vigore nell’anno di corresponsione (principio di cassa). Essa infatti non sconta detrazioni fiscali né per lavoro dipendente né per carichi familiari, salvo poi rientrare nel cumulo dei redditi percepiti nell’anno solare ai fini del conguaglio complessivo che il sostituto d’imposta opera nel mese di dicembre.

FONTE: http://bit.ly/1EYhi4b

 

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