Registro infortuni senza obbligo di vidimazione: ancora in attesa del decreto attuativo
La Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro con l’interpello n. 9/2014 si è doverosamente riportata all’articolo 53, comma 6, del Testo unico in base al quale fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale che elimina il registro, restano in vigore le disposizioni relative al registro degli infortuni. Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in attesa dell’emanazione del decreto istitutivo del Sistema informativo nazionale (Sinp) con conseguente eliminazione del registro dopo 180 giorni, il documento è obbligatorio per tutte le aziende che ricadono nella sua sfera di applicazione.
La Commissione ha ribadito che il registro dovrà essere redatto conformemente al modello approvato con il decreto del 1958 (come modificato dal D.M. 5 dicembre 1996), tuttora in vigore, vidimato presso l’Asl competente per territorio, salvo che nelle regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell’organo di vigilanza sul luogo di lavoro. La mancata tenuta o vidimazione del registro comporta l’applicazione della sanzione amministrativa (da 564 a 3.395 euro) prevista dall’articolo 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
Da considerare che il decreto istitutivo del registro non ne prevede soltanto la vidimazione ma anche la conformità al modello stabilito nell’allegato A al decreto stesso, la numerazione in ogni sua pagina, la dichiarazione nell’ultima pagina del numero dei fogli che lo compongono e la data della sua istituzione che, necessariamente corrisponderà a quella dell’inizio dell’attività, nonché le notizie, in caso di infortunio o malattia professionale, riportate nel medesimo decreto ministeriale e ribadite dall’articolo 4, comma 5, lettera o), del D.Lgs. n. 626/1994.
Sul punto è da notare che il legislatore dopo oltre sei anni dalla data di nascita del Testo unico ancora non è riuscito a dare esecuzione alla previsione di legge. Infatti, ciò non è avvenuto neanche con le novità introdotte con il decreto legge n. 69/2013 “del fare” che, pur disponendo alcune semplificazioni in materia di lavoro intervenendo sul D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 (assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nulla ha disposto in merito alle denunce degli infortuni sul lavoro che sono pur correlate al registro degli infortuni.
FONTE: http://bit.ly/1AFLgKH

