Norme e Giurisprudenza

Compenso del professionista: da quando decorre il termine di prescrizione?

Compenso del professionista: da quando decorre il termine di prescrizione?

Il termine di prescrizione del diritto al compenso per un professionista decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico, e non dal momento del compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione. E’ quanto chiarito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 22868 del 28 ottobre 2014.

IL FATTO
La vicenda vede coinvolti un professionista che chiamava in giudizio, davanti al Tribunale ordinario, un cliente perché, dopo aver redatto su incarico di quest’ultimo un progetto esecutivo per la realizzazione di una casa di civile abitazione, non aveva ottenuto il pagamento delle proprie competenze, pari a poco più di 14.000 euro; il professionista chiedeva la condanna e il pagamento della somma dovuta.
Il cliente eccepiva il parziale pagamento della somma nonchè l’intervenuta prescrizione e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avanzata dal professionista.

In primo grado, il Tribunale condannava il cliente a pagare la somma di €. 5.983,16, oltre Iva ed accessori, come per legge, e interessi legali dalla data di messa in mora fino al soddisfo. Condannava lo stesso al pagamento delle spese giudiziali.

In sede di gravame, la Corte di Appello rigettava l’appello proposto dal cliente e confermava la sentenza di primo grado.

Nel ricorso per Cassazione, ad avviso del cliente, avrebbe errato la Corte territoriale nell’avere ritenuto ricompresa nella prestazione richiesta, oltre la progettazione anche la direzione dei lavori e aver attribuito alla (pretesa) direzione dei lavori una sorte di effetto interruttivo permanente della prescrizione in relazione all’incarico del professionista effettivamente commesso, perché il professionista non aveva mai chiesto il compenso per la direzione dei lavori non avendo, mai, eseguito il relativo incarico. Piuttosto, secondo il ricorrente la domanda proposta era riferita esclusivamente alla progettazione e poiché esisteva la prova che tale incarico fosse cessato in data 24 marzo 1993, apparirebbe evidente che il preteso credito per la progettazione si fosse estinto per effetto della prescrizione sancita dall’art. 2956 n. 2 cod. civ., atteso che la relativa attività era stata definita sin dall’anno 1993.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
La Corte di Cassazione respinge il ricorso presentato dal cliente. In particolare, precisano gli Ermellini che in tema di prescrizione, con riferimento al corrispettivo della prestazione d’opera, il contratto che ha per oggetto una prestazione di lavoro autonomo è da considerarsi unico in relazione a tutta l’attività svolta in adempimento dell’obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del diritto al compenso decorre dal giorno in cui è stato espletato l’incarico commesso, e non già dal compimento di ogni singola prestazione professionale in cui si articola l’obbligazione. E, correttamente la Corte territoriale ha attribuito all’attività di direzione dei lavori una valenza interruttiva della prescrizione.
In sostanza, quello che emerge dalla sentenza della Cassazione è che, per il professionista, la prescrizione del suo compenso decorre dalla realizzazione dell’incarico avuto e non dalle singole prestazioni eseguite.

FONTE: http://bit.ly/1FszcKJ

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