Norme e Giurisprudenza

Società estinta: nullo l’accertamento notificato al legale rappresentante non socio

Società estinta: nullo l’accertamento notificato al legale rappresentante non socio

Società estinta: nullo l'accertamento notificato al legale rappresentante non socio
È nulla la notifica dell’avviso di accertamento effettuata al rappresentante legale di società estinta, trattandosi di soggetto non legittimato. La cancellazione di una società dal Registro delle imprese ha efficacia costitutiva e ne determina l’immediata estinzione, indipendentemente dai rapporti giuridici a essa facenti capo, con la conseguenza che i crediti pendenti resteranno a carico dei soli soci. È quanto sancito nella sentenza n. 269/03/2014 depositata il 5 settembre 2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Prato.

IL FATTO
Il caso trae origine dal ricorso presentato dal legale rappresentante di una società di persone estinta avverso un avviso di accertamento notificato dall’Agenzia delle Entrate ai fini IRPEF, IVA e IRAP. Nello specifico, la società risultava estinta al momento della notifica dell’accertamento perchè cancellata dal Registro delle Imprese a richiesta dei Liquidatori della società.

Per questo motivo, il contribuente ha ritenuto nullo l’accertamento perché notificato al rappresentante legale di una società estinta.

L’Agenzia delle Entrate ha, invece, richiamato il disposto dell’art. 2312, comma 2, del codice civile che testualmente dispone che: “dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi” e, per valersi di tale disposizione, ha sostenuto che l’avviso di accertamento era stato notificato al ricorrente in quanto socio rimasto illimitatamente responsabile ex art. 2312 c.c.
Tuttavia, dalla relata era risultato indiscutibilmente che il destinatario della notifica era stato qualificato solo come rappresentante legale e non come socio.

LA DECISIONE DELLA CTP DI PRATI
La CTP accoglie il ricorso presentato dal legale rappresentante. In particolare, i giudici richiamano le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010, le quali hanno ravvisato nelle modifiche apportate dal legislatore al testo dell’articolo 2495 del codice civile (rispetto alla formulazione del precedente articolo 2456, che disciplinava la medesima materia) una valenza innovativa. Pertanto, la cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese, che nel precedente regime normativo si riteneva non valesse a provocare l’estinzione dell’ente, qualora non tutti i rapporti giuridici ad esso facenti capo fossero stati definiti, è ora invece da considerarsi senz’altro produttiva di quell’effetto estintivo: effetto destinato ad operare in coincidenza con la cancellazione, se questa abbia avuto luogo in epoca successiva al l° gennaio 2004, data di entrata in vigore della citata riforma (sentenza 12 marzo 2013, n. 6070).

Sempre la stessa Corte di Cassazione ha poi affermato che la stessa regola è apparsa applicabile anche alla cancellazione volontaria delle società di persone dal registro, quantunque tali società non siano direttamente interessate dalla nuova disposizione del menzionato articolo 2495 e sia rimasto per loro in vigore l’invariato disposto dell’articolo 2312 (integrato, per le società in accomandita semplice, dal successivo articolo 2324). La situazione delle società di persone si differenzia da quella delle società di capitali, a tal riguardo, solo in quanto l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto che le cancella ha valore di pubblicità meramente dichiarativa, superabile con prova contraria. Ma è bene precisare che tale prova contraria non potrebbe vertere sul solo dato statico della pendenza di rapporti non ancora definiti facenti capo alla società, perchè ciò condurrebbe in sostanza ad un risultato corrispondente alla situazione preesistente alla riforma societaria. Per superare la presunzione di estinzione occorre, invece, la prova di un fatto dinamico: cioè che la società abbia continuato in realtà ad operare – e dunque ad esistere – pur dopo l’avvenuta cancellazione dal registro (sentenza 12 marzo 2013, n. 6070)

Ebbene, nel caso sottoposto all’esame della CTP di Prato, l’accertamento non fa riferimento alla sussistenza di un’attività svolta in concreto dopo la cancellazione della società e, pertanto, i giudici nel decidere non hanno potuto fare altro che muovere dalla equiparazione delle società di persone e di capitali.
I creditori sociali insoddisfatti devono, quindi, rivolgere le loro pretese direttamente nei confronti dei soci e non della società ormai estinta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2495, 2312 e 2324 del codice civile
In conclusione, ove la società sia estinta, la notifica dell’avviso di accertamento va effettuata al socio perché unico soggetto legittimato; in caso contrario l’atto è nullo perché indirizzato a soggetto ormai estinto.

CTP di Prato – Sentenza N. 269/03/2014

FONTE: http://bit.ly/1vOpuTM

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