Legge di Stabilità 2015, le novità per i datori di lavoro

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Argomento
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Novità
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Decorrenza
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Bonus 80 euro: norme di stabilizzazione del bonus
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Si prevede l’intervento sul comma 1-bis dell’articolo 13 del TUIR come a seguire: Qualora l’imposta lorda determinata sui redditi di cui agli articoli 49 del TUIR con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), sia di importo superiore a quello della detrazione spettante, compete un credito rapportato al periodo di lavoro nell’anno che non concorre alla formazione del reddito di importo pari a: 1) 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro; 2) 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 2.000 euro. Ai fini della determinazione della soglia di reddito rilevante per l’attribuzione del cd. Bonus 80 euro non si computano le riduzioni di base imponibile previste per i ricercatori che rientrano in Italia ; in sostanza, ai fini dell’attribuzione del bonus il reddito sarà considerato per intero.
Sara’, infine, il sostituto d’imposta che riconoscerà al lavoratore in via automatica il credito spettante sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga, rapportandolo al periodo stesso. Le somme erogate sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione.
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1° gennaio 2015
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Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori residenti all’estero
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Allungamento dei periodi d’imposta nei quali si applicano le agevolazione fiscali in favore dei ricercatori che rientrano in Italia.
La norma dovrebbe esser modificata come segue (decreto legge n. 78/2010, art. 44, co.1 e 3): ai fini delle imposte sui redditi è escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente o autonomo il 90% degli emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che, in possesso di titolo di studio universitario o equiparato e non occasionalmente residenti all’estero, abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 ed entro i sette (e non piu’ cinque) anni solari successivi vengono a svolgere la loro attività in Italia, acquisendo conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. Inoltre, quanto precede (unitamente alla norma che specifica che gli emolumenti netti non concorrono a formare il valore della produzione netta dell’Irap) si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, nel periodo d’imposta in cui il ricercatore diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato e nei tre (e non piu’ due) periodi d’imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.
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1° gennaio 2015
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Tassazione buoni pasto
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Elevazione della quota non sottoposta a tassazione, a euro 7, se il buono pasto è reso in formato elettronico
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1° luglio 2015
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Base imponibile Irap e deduzione del costo del lavoro
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Modifiche alle norme che regolano la base imponibile Irap e deduzione del costo del lavoro; introduzione di norme sulla deducibilità integrale al settore agricolo.
In particolare le modifiche prospettate riguardano l’art.11 del D.lgs. n. 446/97 recante “Disposizioni comuni per la determinazione del valore della produzione netta”.
Si prevede così, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, che fermo restando quanto stabilito dal presente articolo e in deroga a quanto stabilito negli articoli precedenti, per i soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 (del decreto n. 446), è ammessa in deduzione la differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti (ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater). Per i produttori agricoli e per le società agricole la deduzione in oggetto è ammessa anche per ogni lavoratore agricolo dipendente avente i requisiti prescritti dalla legge.
Inoltre, si prevede l’abrogazione delle norme che avevano stabilito una diminuzione del tributo (a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013).
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A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
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TFR in busta paga
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In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del settore agricolo, che abbiano un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi presso il medesimo datore di lavoro, possono richiedere al datore di lavoro medesimo, entro i termini definiti con il DPCM che ne stabilisce le modalità di attuazione, di percepire la quota maturanda dl TFR (ex articolo 2120 c.c.). Si procederà tramite liquidazione diretta mensile della medesima quota maturanda come parte integrativa della retribuzione. Si applicherà alla predetta parte integrativa della retribuzione la tassazione ordinaria; quanto erogato non sarà imponibile ai fini previdenziali. La manifestazione di volontà, qualora esercitata, è irrevocabile fino al 30 giugno 2018. Introduzione di norme che regolano, a favore dei datori di lavoro che non possono erogare il TFR maturando, uno schema di accesso al credito.
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In via sperimentale, in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018
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Lavoratori autonomi: regime fiscale e previdenziale agevolato
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Si prevede un regime fiscale agevolato per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni in forma individuale. In particolare si tratta di un regime forfetario di determinazione del reddito da assoggettare ad un’unica imposta in sostituzione di quelle dovute; in connessione con l’opzione per il regime fiscale agevolato, si prevede l’applicazione (a richiesta dell’interessato avanzata all’Inps) di un sistema contributivo agevolato basato sull’applicazione a titolari e collaboratori di un regime forfetario a percentuale sul reddito dichiarato (abbandono del sistema di contributi “fissi”).
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A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
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Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive
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Istituzione – per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi (il riferimento e’ al Jobs Act) di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti – è istituito un apposito fondo con dotazione economica stabilita per gli anni 2015 e oltre. La dotazione prevista è di 2.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2017.
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1° gennaio 2015
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Lavoratori esposti al rischio amianto
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Lavoratori esposti al rischio amianto: ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall’INAIL per il conseguimento dei benefici pensionistici, salvo il caso di dolo dell’interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva.
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1° gennaio 2015
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Pensione anticipata: penalizzazione
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“Penalizzazioni” legate al conseguimento della pensione anticipatamente rispetto alle decorrenze di legge: eliminazione della relativa norma contenuta nella Riforma Fornero. In pratica, si fa riferimento ai soggetti che maturano il requisito di anzianità contributiva per l’accesso al trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2017 nei confronti dei quali non troveranno applicazione le penalizzazioni (riduzioni della pensione) previste per l’accesso alla pensione anticipata (ossia prima dei 62 anni).
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Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2015
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Sgravi contributivi – Piccola mobilità
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Sgravi contributivi (ex legge n. 223, art. 8, co.2 e 25, co. 9 consistenti nel versamento dell’aliquota contributiva prevista per gli apprendisti, a favore del datore di lavoro) legati all’assunzione di lavoratori iscritti – fino al 2012 – nelle liste di mobilità in quanto licenziati da imprese con meno di 15 dipendenti (entro il limite massimo di 35.550.000 euro).
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1° gennaio 2015
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Lavoratori esposti all’amianto
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Riconoscimento delle maggiorazioni Inps a favore di soggetti collocati in mobilità dalle aziende per cessazione dell’attività: indicazione del termine ultimo (fissato al 31.12.2015) per l’inoltro della domanda da parte dei lavoratori che risultano (sulla base di un accertamento definitivo) essere stati esposti all’amianto per oltre 10 anni (secondo il piu’ vantaggioso regime previsto fino al 2.10.2003).
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1° gennaio 2015
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Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato
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Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato previsti al fine di promuovere forme di occupazione stabile: riconoscimento, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo,con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato (eccetto apprendistato e dei contratti di lavoro domestico) decorrenti dal 1° gennaio 2015 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2015, per un periodo massimo di 36 mesi, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Esonero riconosciuto nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua e fatti salvi i casi in cui comunque la legge lo esclude.
Soppresso, con riferimento alle assunzioni dei lavoratori ivi indicati decorrenti dal 1° gennaio 2015, lo sgravio contributivo legato alle assunzioni ex legge n. 407/90:
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1° gennaio 2015
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Pubblico impiego: proroga del blocco della contrattazione e degli incrementi di stipendi
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Prorogato fino al 31 dicembre 2015 il blocco economico della contrattazione nel pubblico impiego, già previsto fino al 31 dicembre 2014 dalla normativa vigente, con conseguente slittamento del triennio contrattuale dal 2015-2017 al 2016-2018; si estende fino al 2018 l’efficacia della norma in base alla quale l’indennità di vacanza contrattuale da computare quale anticipazione dei benefìci complessivi che saranno attribuiti all’atto del rinnovo contrattuale è quella in godimento al 31 dicembre 2013; si proroga fino al 31 dicembre 2015 il blocco degli automatismi stipendiali del personale non contrattualizzato, ferma restando l’esclusione dal blocco dei magistrati; si introduce il divieto di cumulo dei trattamenti accessori del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità.
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1° gennaio 2015
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Blocco assunzione di nuovi ispettori
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Abrogazione della norma che consentiva l’assunzione di nuovi ispettori. In particolare, si prevede la soppressione della norma che autorizza il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad un’integrazione della dotazione organica pari a 250 unità di personale ispettivo.
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1° gennaio 2015
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Cure termali
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Si prevede la soppressione della norma che vuole le prestazioni economiche accessorie erogate dall’INPS e dall’INAIL con oneri a carico delle rispettive gestioni previdenziali.
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1° gennaio 2015
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Pagamento pensioni
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I trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell’INAIL sono posti in pagamento il giorno 10 di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico pagamento, ove non esistano cause ostative, nei confronti dei beneficiari di più trattamenti.
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1° gennaio 2015
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2, co. 58-59
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Prestazioni Inps in denaro erogate dopo il decesso dell’avente diritto: il versamento su un conto corrente presso un istituto bancario o postale è effettuato con riserva. L’istituto bancario e la società Poste italiane Spa sono tenuti alla loro restituzione all’Inps qualora esse siano state corrisposte senza che il beneficiario ne avesse diritto. L’obbligo di restituzione sussiste nei limiti della disponibilità esistente sul conto corrente.
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1° gennaio 2015
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Patronati e istituti di assistenza sociale
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Modifiche alla legge che ne regola istituzione ed esercizio. Ridotti anche gli stanziamenti in loro favore (dopo i lavori delle Commissioni si riduce a 75 milioni di euro – dai 150 milioni previsti dal disegno di legge – il taglio delle risorse destinate per il 2015 al finanziamento degli istituti).
Nello specifico, si intende introdurre norme volte a
– individuare nuovi criteri di rappresentatività minimi ai fini della costituzione dei patronati (basati sulla popolosità delle province in cui gli istituti operano)
– ampliare l’ambito delle attività esercitabili dagli istituti privati),
– garantire maggiore trasparenza gestionale (con l’introduzione dell’obbligo di adottare uno schema di bilancio analitico di competenza, redatto secondo modalità definite dal Ministero del lavoro),
– commissariare gli istituti non sufficientemente attivi in relazione alle attività oggetto di finanziamento pubblico e a rimodulare le modalità di sostegno, come sopra indicato.
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1° gennaio 2015
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Sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II livello
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Riduzione degli stanziamenti a favore del fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di II livello. In particolare, la dotazione del fondo è ridotta di 238 milioni di euro per l’anno 2015 e di 200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
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1°gennaio 2015
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Tassazione fondi pensione
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Modifiche al regime tributario dei fondi pensione. In particolare, si segnala l’innalzamento dell’aliquota di tassazione dall’11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall’11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR (trattamento di fine rapporto).
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Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014
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Lavoratori frontalieri/residenti a Campione d’Italia
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Regime fiscale applicato ai lavoratori frontalieri/residenti a Campione d’Italia: innalzamento/introduzione della franchigia Irpef.
In particolare, sarebbe previsto
– l’innalzamento da 6.700 a 7.500 euro , a decorrere dal 2015, della franchigia IRPEF operante per il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri paesi limitrofi al territorio nazionale da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano (cd. lavoratori frontalieri (il richiamo e’ alla norme contenute nell’ultima legge di stabilità 2014);
– l’introduzione di una franchigia IRPEF, applicabile dal 1° gennaio 2015, per i redditi da pensione e da lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia, i quali concorreranno a formare l’imponibile IRPEF per l’importo eccedente 6.700 euro.
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1°gennaio 2015
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Tetto alle pensioni più alte
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Modifiche alla riforma Fornero sulle pensioni: viene introdotto un limite ai trattamenti pensionistici, prevedendo che non possano eccedere l’importo che sarebbe stato liquidato secondo le regole di calcolo vigenti prima dell’entrata in vigore della riforma pensionistica (di cui all’articolo 24 del D.L. 201/2011, cd. Riforma Fornero). Ai fini della determinazione del trattamento, si computa l’anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla pensione, integrata dai periodi contributivi maturati tra la data del conseguimento del diritto alla pensione e la data di decorrenza del primo periodo utile ai fini dell’erogazione della pensione medesima. Il limite si applica anche ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della legge.
Inoltre, resta fermo, in ogni caso, il termine di 24 mesi (per i lavoratori pubblici che accedano al pensionamento con un’età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età) per la liquidazione dei trattamenti di fine servizio.
Le economie, accertate a consuntivo, derivanti dall’applicazione del limite di calcolo dei trattamenti pensionistici, affluiscano in un apposito Fondo (istituito presso l’INPS) finalizzato a garantire l’adeguatezza delle prestazioni pensionistiche in favore di particolare categorie, da individuare con apposito DPCM (con il quale si definiscono anche i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo).
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1°gennaio 2015
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Pensione anticipata per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
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Accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti: riduzione dello stanziamento dei relativi oneri per benefici contributivi consistenti nell’accesso anticipato alla pensione rispetto alle norme ordinarie (riduzione prevista di 150 milioni di euro annui, a decorrere dal 2015).
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1° gennaio 2015
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Fondi interprofessionali per la formazione continua
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Con effetto dall’anno 2015 è disposto il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, da parte dell’INPS, di 20 milioni di euro per l’anno 2015 e di 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016; tali risorse gravano sulle quote destinate ai fondi interprofessionali per la formazione continua.
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1° gennaio 2015
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FONTE: http://bit.ly/1AjhZld
