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Modello 770/2015: da replicare i dati della certificazione unica

Modello 770/2015: da replicare i dati della certificazione unica

 

Il modello 770/2015, approvato dall’Agenzia delle Entrate con due distinti provvedimenti del 15 gennaio 2015 (prot. n. 4792 e n. 4793), con riferimento al periodo d’imposta 2014, è stato interessato da un intervento di restyling sostanzialmente destinato all’integrazione in esso dei dati obbligatori della nuova Certificazione Unica 2015. Deluse le aspettative di chi sperava di andare incontro ad una abrogazione del modello nel breve termine: nessun alleggerimento è stato ancora effettuato, i dati della CU dunque vanno replicati nella dichiarazione 770.

Il modello 770 semplificato: chi, quando e come
Il modello può assumere una duplice forma:

  • il 770 Semplificato viene presentato dai sostituti d’imposta, incluse le amministrazioni dello Stato, per dichiarare i dati fiscali dei sostituiti, le certificazioni rilasciate ai soggetti percettori di reddito e i versamenti delle relative ritenute;
  • il 770 Ordinario utilizzato, oltre che dai sostituti d’imposta, anche dagli intermediari e dai soggetti che intervengono in operazioni fiscali rilevanti e che sono tenuti a comunicare le ritenute sui dividendi, i proventi da partecipazioni, le operazioni di natura finanziaria e i redditi erogati nel corso dell’anno precedente.

Soggetti obbligati a presentare la dichiarazione dei sostituti d’imposta:

✓ Enti pubblici e privati, società e amministrazioni dello Stato;
✓ Associazioni riconosciute e non;
✓ Trust;
✓ Condomini;
✓ Persone fisiche esercenti arti, professioni, commercio e imprese agricole;
✓ Curatori fallimentari e commissari liquidatori.

Che hanno erogato:

✓ somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte su redditi di capitale (Ordinario);
✓ compensi per avviamento commerciale (Ordinario);
✓ contributi a enti pubblici e privati (Ordinario);
✓ riscatti da contratti di assicurazione sulla vita(Ordinario);
✓ premi, vincite e altri proventi finanziari, compresi quelli derivanti da partecipazioni a organismi di investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero (Ordinario);
✓ utili derivanti da partecipazioni in società di capitali, titoli atipici, indennità di esproprio e redditi diversi (Ordinario);
✓ redditi di lavoro dipendente e assimilati (Semplificato);
✓ redditi di lavoro autonomo e redditi diversi (Semplificato);
✓ somme relative a pignoramenti (Semplificato).

Novità 2015
Il modello, come di consueto, si compone delle seguenti sezioni:

  • Frontespizio;
  • PARTE A – Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme;
  • PARTE B – Dati fiscali;
  • PARTE C – Dati previdenziali, assistenziali ed assicurativi;
  • PARTE D – Dati relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2014, per il periodo d’imposta 2013.

Nella sezione dedicata ai lavoratori dipendenti è previsto che siano esposti i dati relativi sia al lavoratore che al coniuge, in allineamento a quanto riportato nella CU, per acconti Irpef e addizionali.
Altra novità riguarda l’integrazione con gli eventuali dati relativi alla previdenza complementare e gli oneri deducibili.
E’ stata inoltre inserita una sezione, riservata ai percipienti esteri, nella quale, alla casella n. 43, riportare il codice dello Stato estero, da utilizzare in caso di erogazione di redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Non è più presente il campo per l’indicazione del Comune di domicilio fiscale del lavoratore al 31 dicembre dell’anno cui si riferisce la dichiarazione. Al riguardo si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.
Va inoltre ricordato, che, per effetto della proroga anche al periodo d’imposta 2014, qualora siano state corrisposte somme per l’incremento della produttività del lavoro, le somme relative dovranno essere esposte secondo le seguenti modalità:

  • nel caso in cui il sostituito non manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività, il sostituto d’imposta nella predisposizione della CU complessivo ne dovrà tenere conto, riportando i relativi dati nelle sezioni interessate;
  • nel caso in cui il sostituito manifesti la volontà di modificare la precedente modalità di tassazione delle somme erogate per l’incremento della produttività, il sostituto d’imposta nella predisposizione della CU complessivo dovrà procedere alla riliquidazione degli importi erogati precedentemente.

Un apposito riquadro è riservato al c.d. bonus Renzi: dovranno essere indicati i dati relativi al credito spettante, a quello che ha trovato capienza nell’imposta, al credito rimborsato, a quello eventualmente non riconosciuto, unitamente all’eventuale importo recuperato dal sostituto in quanto non spettante.
In ultimo, vale la pena ricordare che l’utilizzo in compensazione dei crediti per importi superiori a 15.000 euro annui è subordinata alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione da cui il credito emerge.

Ravvedimento operoso: le nuove regole
Si applicano già alla trasmissione del nuovo modello 770/2015 e ai relativi versamenti effettuati tardivamente, le nuove disposizioni in materia di ravvedimento operoso introdotte dall’ultima legge di Stabilità: risultano ampliati sia i termini che le modalità per l’adempimento. Di seguito una tabella riepilogativa di termini e riduzioni delle sanzioni.

Violazione
Termine di ravvedimento
Riduzione sanzione
Sanzione ridotta
Mancato versamento del tributo
Entro i successivi 30 giorni
1/10 del minimo
3%
Entro i successivi 14 giorni
0,020% al giorno
Errori ed omissioni di versamento
90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione (oppure 90 giorni dalla violazione se non è prevista dichiarazione)
1/9   del minimo
3,3%
Termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 1 anno se non è prevista dichiarazione)
1/8   del minimo
3,75%
Termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure 2 anni se non è prevista dichiarazione)
1/7 del minimo
4,20%
Oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva a quella relativa all’anno in cui si è commessa la violazione (oppure oltre 2 anni se non è prevista dichiarazione)
1/6 del minimo
5%
Presentazione tardiva della dichiarazione
Entro il 90° giorno successivo al termine originario di presentazione
1/10 del minimo
3%

 FONTE: http://bit.ly/1HhVTHN

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