Calcolo del premio INAIL in presenza di più benefici

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con il parere n. 1 del 2 febbraio 2015, fornisce chiarimenti in merito all’autoliquidazione INAIL, con riferimento ai casi di coesistenza della riduzione artigiani (7,99%) e della riduzione L. 147/2013.
In particolare, secondo la Fondazione Studi, la riduzione ex legge n. 147/2013 deve essere sempre applicata al premio, al netto di tutte le altre riduzioni, agevolazioni e sconti e prima dell’applicazione dell’addizionale Fondo amianto.
Tale criterio è contenuto nella circolare n. 25/2014 in cui al paragrafo “2. Riduzione percentuale per il 2014 e modalità di applicazione” si precisa che “La riduzione si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni già previste dalla normativa vigente ad altro titolo per specifici settori o per incentivare l’occupazione di determinate categorie di lavoratori e si applica al premio finale dovuto al netto di tutti gli altri “sconti” ed agevolazioni.
Sull’importo del premio o contributo determinato a seguito della riduzione si applicano infine le eventuali addizionali stabilite dalle vigenti disposizioni”.
In questo senso devono, dunque, essere letti gli esempi riportati nella guida Autoliquidazione 2014/2015 Premi e contributi associativi, e in questo senso funziona il calcolo del software ALPI.
Pertanto, in presenza di sconti con codice tipo sconto 1, 3, 6 e 7, riduzione artigiani legge n. 296/2006, art. 1, c. 780-781 e riduzione legge 147/2013 occorre:
- Determinare l’importo delle retribuzioni da prendere a base per il calcolo del premio (retribuzioni totali riportate nel campo A della dichiarazione delle retribuzioni, meno le quote di retribuzioni parzialmente esenti del campo B);
- Calcolare il premio moltiplicando le retribuzioni per il tasso applicato;
- Sottrarre l’importo degli sconti 1, 3, 6, 7 riduzione artigiani;
- Calcolare sul premio al netto degli sconti e della riduzione artigiani la riduzione legge 147/2013.

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"