Edicola News, Fisco e Società

E – commerce: eliminati gli obblighi di fatturazione

E – commerce: eliminati gli obblighi di fatturazione

fisco

Approvato il Decreto Legislativo che recepisce le nuove regole di tassazione IVA dei servizi elettronici
Premessa – A decorrere dal 1° gennaio 2015, per effetto delle modifiche apportate alle relative disposizioni della direttiva IVA e, in particolare, agli articoli 58 e 59 – bis della Direttiva 2006/112/UE, sono cambiati i criteri di territorialità per i servizi di e-commerce a privati consumatori comunitari.
A partire dal 1° gennaio 2015, pur in assenza del Decreto Legislativo di recepimento, le prestazione rese da un soggetto passivo italiano a un privato consumatore comunitario si considerano effettuate nel luogo in cui il fruitore del servizio è stabilito.


Il recepimento delle norme comunitarie –
Il Consiglio dei Ministri del 27.03.2015, su proposta del presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e del ministro dell’Economia e delle Finanze, Pietro Carlo Padoan, ha approvato un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/8/CE che modifica la direttiva 2006/112/CE, con il quale si interviene sui criteri di determinazione del luogo della prestazione di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta. Viene così stabilito che l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o la residenza.

Il nuovo decreto legislativo sostituisce le lettere f) e g) dell’articolo 7-sexies del D.P.R. n. 633/72 e sopprime le lettere h) ed i) del successivo articolo 7-septies, inoltre riscrive l’articolo 74-quinquies (dedicato alle imprese extra Ue che già applicavano un’analoga procedura per l’e-commerce), introducendo gli articoli 74-sexies, septies e octies.

Gli obblighi di fatturazione
– A differenza del commercio elettronico indiretto, per il commercio elettronico diretto non esistevano norme derogatorie per la fatturazione.

Nel question time n. 5-03615 del 23.09.2014, in commissione Finanze della Camera, è stato chiesto al Governo di eliminare gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi agli operatori del commercio elettronico diretto in modo da equiparare il trattamento con gli operatori del commercio elettronico indiretto.

La richiesta è stata inoltrata in vista del cambio delle regole di territorialità nei servizi di commercio elettronico diretto, come sopra esposto.

La Commissione europea aveva invitato gli Stati membri a disporre l’esonero dall’obbligo di fatturazione per le prestazioni di servizi rientranti nel commercio elettronico diretto rese a privati consumatori comunitari.

In linea con le richieste della Commissione europea, è stato chiesto al Governo di esonerare dall’obbligo di fatturazione le prestazioni rientranti nel commercio elettronico diretto rese a privati consumatori comunitari.

Nella risposta fornita dal Ministero dell’Economia è stato affermato che l’esonero dell’obbligo di fatturazione non è possibile per i rapporti B2B nel qual caso il debitore d’imposta è il destinatario.

La risposta fornita faceva presumere che tale esonero fosse invece possibile per i rapporti B2C, evitando dunque che gli effetti di una semplificazione (MOSS) siano in parte sterilizzati dal dover seguire le regole sostanziali dello Stato del committente e quelle relative alla fatturazione.

Nel Decreto Legislativo approvato nel corso del Consiglio dei Ministri del 27.03.2015, sono state esentate dalla fatturazione, le prestazioni digitali rese da fornitori italiani a consumatori ivi localizzati che operano al di fuori del MOSS, nonché le prestazioni digitali rese a privati consumatori italiani la cui IVA è dovuta italiana.

Si segnala infine che per le operazioni con privati comunitari, restano legati al Paese di consumo gli adempimenti quali l’obbligo di fatturazione e di registrazione delle transazioni, così come l’aliquota applicabile.

Commenta