Contributi figurativi per aspettativa solo se il rapporto di lavoro è già esistente

In particolare l’Istituto risponde al seguente quesito: la copertura figurativa dell’aspettativa fruita per mandato politico o incarico sindacale (art. 31 della legge n. 300/1970 e 3 del D.Lgs. n. 564/1996) può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta? Inoltre, la copertura figurativa di cui alla citata normativa può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico?
L’INPS al riguardo fa presente che il legislatore non intende tutelare il periodo di mandato politico o di incarico sindacale in quanto tali, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente al momento della proclamazione dell’eletto o dell’incarico sindacale.
Di conseguenza, spiega l’INPS, deve escludersi il riconoscimento della contribuzione figurativa a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione elettorale o dell’incarico sindacale, sia stato assunto, successivamente, nel corso dello svolgimento del mandato o dell’incarico per il quale è fatta richiesta.
Del pari, la copertura figurativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di un rapporto successivo a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione o è stato conferito l’incarico.
FONTE: http://bit.ly/1yu0Eun

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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