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Pos: obbligo senza sanzioni

Pos: obbligo senza sanzioni

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L’obbligo Pos è stato, nel tempo, uno degli argomenti che più è riuscito a stupire imprese e professionisti con i suoi mille colpi di scena.

Nato tra proteste accesissime, ha finito per trasformarsi in una previsione senza alcuna sanzione, per poi tornare all’attenzione della stampa specializzata in previsione di disposizioni che avrebbero introdotto sanzioni pesantissime.

La notizia di oggi è che, finalmente, possiamo stare sereni, in quanto il pericolo delle sanzioni sembra essere scampato.

Lo stato dell’arte – Attualmente è previsto l’obbligo, per imprenditori e professionisti, di accettare pagamenti di importi superiori a 30 euro con carte di debito.

Tuttavia, in mancanza della previsione di specifiche sanzioni, ad oggi, il professionista o l’imprenditore che non rispetta l’obbligo rischia soltanto la mora del creditore ai sensi dell’art. 1226 del Codice Civile.

In linea di massima, la mora del creditore impedisce a quest’ultimo di richiedere il pagamento degli interessi nel caso di tardivo pagamento, e consente altresì al debitore di chiedere il rimborso delle eventuali spese sostenute per effettuare il pagamento.

Come appare evidente comprendere non si può sicuramente parlare di vere e proprie sanzioni. Ecco il motivo per il quale l’accettazione del pagamento con carte di debito è rimasto semplicemente un “obbligo sulla carta”.

Questo fino a quanto il Parlamento, con una brusca virata, non aveva deciso di sanzionare pesantemente la mancata adozione del Pos.

Senza conoscere mezze misure, il ddl n. 1747 al vaglio della commissione finanze del senato prevedeva infatti:
– l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad euro 500, con obbligo di adeguarsi alle previsioni normative entro trenta giorni dalla notifica della sanzione stessa.
L’avvenuto adeguamento doveva essere comunicato, entro i sessanta giorni successivi alla notifica del provvedimento sanzionatorio, all’ufficio che aveva irrogato la sanzione,
– In caso di mancata comunicazione o di mancato adeguamento alle previsioni normative, era prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio dell’importo della sanzione prima richiamata, con termine di ulteriori trenta giorni per conformarsi alle previsioni normative,
– Qualora, trascorso anche quest’ultimo termine, il soggetto sanzionato non provvedeva a dotarsi di strumenti di pagamento elettronici, era disposta, da parte della Guardia di finanza, la sospensione dell’attività professionale e commerciale sino al completo adeguamento alla normativa.

Le proteste sopite erano quindi, giustamente, riesplose.

Prospettive future – Se, per ora, l’incubo “sanzioni” pare essersi allontanato, è da sottolineare come il disegno di legge sia stato in realtà soltanto accantonato, in attesa di raggiungere un accordo con tutte le categorie interessate.
Questo al fine di disegnare una nuova normativa, che, se da un lato possa garantire la diffusione degli strumenti elettronici di pagamento, dall’altra, non sia troppo penalizzante per professionisti e imprese.

Per amor del vero, però, è necessario chiarire che, in realtà, il disegno di legge non è stato accantonato per una presa di coscienza del Legislatore in merito alla gravità delle sanzioni, ma, semplicemente, perché mancavano le coperture finanziarie.

Il disegno di legge, oltre alle sanzioni, prevedeva infatti anche delle agevolazioni fiscali consistenti nella detrazione dall’imponibile reddituale del costo percentuale di ciascuna transazione eseguita per il tramite dei suddetti strumenti di pagamento.

Appare evidente come quest’ultima previsione avrebbe comportato oneri per la finanza pubblica: oneri che, per adesso, non hanno trovato alcuna copertura.

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