Premio INAIL. II rata in scadenza
18 maggio 2015, ultimo giorno utile per il versamento della II rata del premio di autoliquidazione 2014/2015
La riduzione – Anche per quest’anno sono applicabili gli sconti previsti dalla Legge di Stabilità 2014 (L. n. 147/2013) all’art. 1, c. 128, che ha stabilito una riduzione percentuale dell’importo dei premi e contributi dovuti per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l’anno 2014, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
In particolare, la misura della riduzione da applicare al premio di regolazione 2014 è pari al 14,17%; mentre sulla rata 2015 si applica il 15,38%.
È bene tener presente, inoltre, che lo sconto è cumulabile con altre eventuali riduzioni e/o agevolazioni spettanti all’impresa ad altro titolo. In tal caso lo sconto del 14,17% e/o 15,38% si applica per ultimo, cioè sul premio finale dovuto al netto delle altre riduzioni.
Soggetti interessati – A essere interessati all’adempimento in commento, sono i datori di lavoro che hanno scelto di usufruire del pagamento rateale dell’autoliquidazione 2014/2015. In particolare, sono obbligati all’assicurazione INAIL i datori di lavoro che, nell’esercizio delle attività, occupano persone soggette alla tutela obbligatoria prevista dal D.P.R. n. 1124/1965. In via generale, sono assicurati coloro che, in modo permanente o avventizio, prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Inoltre, sono espressamente inclusi tra gli assicurati anche i lavoratori che, pur in assenza di subordinazione, sono considerati meritevoli di tutela, quali i collaboratori coordinati e continuativi, anche nella forma di prestazione occasionale, gli artigiani, il coniuge, i figli o altri parenti del datore di lavoro che lavorino alle sue dipendenze, i partecipanti all’impresa familiare e gli associati in partecipazione che svolgono attività manuale.
Pagamento rateale – Il pagamento di quanto complessivamente dovuto a titolo di autoliquidazione può essere effettuato in unica soluzione oppure in 4 rate trimestrali, dandone comunicazione direttamente nella dichiarazione delle retribuzioni.
In particolare, i datori che si avvalgono della rateazione, pagheranno il totale del premio dovuto in quattro appuntamenti:
– entro il 16 febbraio 2015 doveva essere versata la prima rata, pari al 25% dell’importo complessivamente dovuto comprensivo di addizionale ex ANMIL;
– entro il 18 maggio 2015 devono versare la seconda rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00329178;
– entro il 20 agosto 2015 devono versare la terza rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,00669452;
– ed infine, entro il 16 novembre 2015 verseranno la quarta e ultima rata, pari al 25% del premio dovuto, maggiorandolo di interessi calcolati con il coefficiente 0,01009726.
Modalità di pagamento – La rata del premio INAIL, in scadenza il prossimo 18 maggio, va versata mediante il modello unificato F24, compilando la “SEZIONE ALTRI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI

