Equitalia: lo stralcio dei debiti
Effettivamente, negli ultimi tempi, si parla spesso della procedura di composizione della crisi di sovraindebitamento, e anche alcuni noti programmi televisivi si sono soffermati sui principali aspetti di questa disciplina.
È tuttavia necessario approfondire la questione e analizzare meglio questo nuovo istituto.
La circolare dell’Agenzia delle Entrate
La grande attenzione mostrata per questo istituto ha fatto sì che anche l’Agenzia delle Entrate si sia soffermata sullo stesso, con la circolare n.19/E del 6 maggio 2015.
Nella circolare in oggetto si ricorda che il Capo II della Legge n. 3 del 2012 ha istituito apposite procedure volte a gestire le situazioni di crisi che investono i soggetti non fallibili.
Sono pertanto interessati dalle disposizioni in oggetto:
– le persone fisiche che hanno assunto debiti per scopi estranei all’attività di carattere imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
– gli imprenditori commerciali che non superano le soglie dimensionali previste per la fallibilità;
– altri soggetti non fallibili (a esempio: imprenditori agricoli, associazioni professionali, start-up innovative).
I soggetti appena richiamati possono quindi risanare anche i debiti di natura tributaria attraverso la composizione della crisi da sovraindebitamento.
Più precisamente:
– il soggetto non fallibile può presentare un accordo del debitore;
– il consumatore che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta può chiedere l’omologazione del piano del consumatore (oltre a poter richiedere l’accordo del debitore).
Quest’ultima procedura, tuttavia, a differenza della prima, non prevede l’adesione dei creditori, basandosi esclusivamente su una valutazione giudiziale di fattibilità della proposta e di meritevolezza della condotta d’indebitamento adottata dal consumatore;
– sia il consumatore, che il debitore non fallibile possono accedere alla procedura di liquidazione dei beni.
I crediti non soddisfatti integralmente attraverso la liquidazione del patrimonio sono dichiarati inesigibili grazie alla procedura di esdebitazione.
Ecco quindi che, grazie a queste procedure, si offrono importanti opportunità anche ai privati per far fronte alle pendenze tributarie.
Merita a tal proposito di essere sottolineato che:
– analogamente a quanto stabilito dall’articolo 182-ter della L.F. per la transazione fiscale, anche in questo caso è comunque esclusa la possibilità di falcidiare l’IVA e le ritenute operate e non versate. Con riferimento a queste fattispecie è quindi esclusivamente ammessa la dilazione di pagamento;
– diversamente da quanto previsto dall’articolo 182-ter della L.F., la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento non opera con riferimento ai soli “tributi amministrati dalle agenzie fiscali”, ma si estende anche i tributi locali.
Gli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate
La proposta di accordo o di piano, non oltre tre giorni dal deposito presso la cancelleria del Tribunale, va presentata, a cura dell’organismo di composizione della crisi, all’Agente della riscossione e agli Uffici fiscali.
Sebbene le disposizioni di legge non disciplinino gli adempimenti in capo all’Agente della riscossione e agli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.19/2015 è stato ritenuto che, analogamente a quanto previsto per la transazione fiscale proposta nell’ambito del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione, l’Ufficio è tenuto, nel più breve tempo possibile, alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, alla notifica degli avvisi di irregolarità e degli avvisi di accertamento, nonché a predisporre e trasmettere al debitore una certificazione attestante il complessivo debito tributario.
La certificazione dell’Ufficio non riporterà le somme iscritte in ruoli già consegnati all’Agente della riscossione ovvero riferite ad avvisi di accertamento per i quali la riscossione sia già stata affidata in carico all’Agente, in quanto gli importi in oggetto saranno contenuti, appunto, nella certificazione dello stesso Agente della riscossione, che sarà distinta dalla prima.
Nella circolare viene altresì chiarito che:
– in relazione ai tributi non iscritti a ruolo ovvero non ancora consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso con atto del Direttore dell’Ufficio;
– per i tributi iscritti a ruolo già consegnati all’Agente della riscossione alla data di presentazione della proposta, l’assenso è espresso dall’Agente della riscossione su indicazione dell’Ufficio competente.

