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730: rimborsi sopra i 4.000 euro in tempi lunghi

730: rimborsi sopra i 4.000 euro in tempi lunghi

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Se il 730 precompilato viene presentato senza effettuare modifiche direttamente tramite il sito internet dell’Agenzia oppure al sostituto d’imposta non sarà effettuato il controllo preventivo in caso di rimborsi d’imposta superiori a 4.000,00 euro. Negli altri casi, l’Agenzia delle entrate, entro sei mesi dal 7 luglio (oppure entro sei mesi dalla data della trasmissione del modello 730, se questa è successiva alla scadenza del 7 luglio), effettua dei controlli preventivi, anche documentali, pur in assenza di detrazioni per carichi di famiglia.

Il rimborso spettante a seguito delle operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate (con le stesse modalità, previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta) entro il settimo mese successivo alla data della trasmissione del modello 730 (in genere entro sette mesi dalla data del 7 luglio). In altre parole, i controlli saranno effettuati dall’Agenzia delle Entrate, entro il 31 gennaio 2016 (o nei sei mesi successivi alla trasmissione, se la dichiarazione è trasmessa oltre il termine ordinario del 7 luglio 2015), mentre il rimborso spettante verrà erogato entro il 29 febbraio 2016 (Legge n. 147/2013, comma 587).

Inoltre, la Legge di Stabilità 2015, intervenendo sul citato comma 587, Legge n. 147/2013, ha disposto che l’erogazione dei rimborsi superiori a € 4.000,00 è effettuato entro:
– il 29 febbraio 2016, se il Mod. 730 è trasmesso entro l’ordinario termine del 7 luglio 2015;
– i sette mesi successivi alla trasmissione, qualora la dichiarazione sia trasmessa oltre il citato termine ordinario.
In un incontro con la stampa specializzata l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite di € 4.000,00 deve essere considerato al netto di eventuali compensazioni.
Questo è quanto emerge dalla nuova normativa prevista per il 2015, che considera un rimborso immediato direttamente dal datore di lavoro (o l’utilizzo in compensazione da parte del contribuente) solo nel caso in cui il contribuente accetti integralmente la dichiarazione precompilata.

L’Agenzia delle entrate con la Circolare 10/E/2014 paragrafo 10.3. ha chiarito che la disciplina in oggetto si applica non solo in presenza di detrazioni per carichi di famiglia con rimborsi superiori a 4.000 euro, ma anche in presenza di crediti generati da eccedenze d’imposta di periodi precedenti che complessivamente superano 4.000 euro e questo indipendentemente dalla presenza o meno di detrazioni per carichi di famiglia.

Con l’introduzione poi del modello 730 precompilato le norme sono state in parte riviste: le specifiche tecniche al modello 730 sottolineano ora che, se la dichiarazione viene trasmessa per il tramite di un Caf o di un professionista abilitato, il rimborso deve essere effettuato sempre dal datore di lavoro, senza dover passare attraverso il controllo dell’Ufficio, indipendentemente dall’importo del credito risultante dalla liquidazione. Non è necessario il controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, nemmeno nel caso in cui vi sia invio diretto da parte del contribuente della precompilata senza modifiche anche in presenza di detrazioni per carichi di famiglia con un credito superiore ai 4.000 euro.

Al contrario il rimborso rimane posticipato con il relativo controllo se vi è invio diretto con modifiche del modello precompilato da parte del contribuente. Questo nel caso in cui il rimborso di importo superiore a 4.000 euro sia determinato:
– da detrazioni per familiari a carico, oppure
– da crediti riportati dalla dichiarazione dei redditi dell’anno precedente.

In definitiva, nel caso in cui dal 730/2015 un contribuente veda emergere un credito, derivante da Unico 2014 superiore a 4.000 euro, egli dovrà rivolgersi ad un Caf o ad un professionista abilitato per poter godere subito della somma spettante e scongiurare tempi di attesa lunghi.

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