Bonus occupazionale Garanzia Giovani anche oltre gli aiuti “de minimis”

La nuova modifica interviene sull’art. 7, comma 1 del D.D. n. 1709/2014, relativo alla compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato e cumulabilità con altri incentivi.
Più nello specifico, grazie a quest’ultimo intervento – in attesa della prescritta autorizzazione da parte della Commissione Europea a seguito della notifica – gli incentivi sono fruiti non più solo nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», ma anche oltre i suddetti limiti sugli aiuti “de minimis”, qualora l’assunzione del giovane aderente al programma comporti un incremento occupazionale netto.
Al nuovo Decreto Direttoriale è allegata una nuova tabella (Allegato 1) con l’indicazione delle risorse stanziate per ogni Regione/Provincia Autonoma, nonché la tipologia contrattuale incentivata.
Da un’analisi della citata tabella emerge che, in generale, sono incentivate tutte le tipologie di contratto di cui all’art. 4 della versione consolidata del DD. N. 1709/2014, eccezione fatta per le Regioni Emilia – Romagna, Friuli – Venezia Giulia e Puglia, in cui sono ancora incentivati solo i contratti a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione.
