Esonero contributivo e Garanzia giovani: benefici cumulabili

L’istituto, nella citata circolare, ha poi ampliato il concetto di “nuove assunzioni” (testualmente indicato dalla norma) ritenendo possibile la fruizione dell’esonero anche nei casi di conversione di contratto da tempo determinato a tempo indeterminato.
Condizioni per la fruizione dell’esonero
La fruizione del diritto all’esonero contributivo triennale è subordinata alla sussistenza, alla data dell’assunzione, delle seguenti condizioni:
- il lavoratore nei sei mesi precedenti l’assunzione non risulti occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- il lavoratore nei tre mesi precedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità non abbia avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo o con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’art. 2539 del codice civile, nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al datore di lavoro medesimo.
Inoltre il datore di lavoro deve risultare in regola con gli obblighi di natura contributiva, privo di violazioni di norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto integrale degli accordi e contratti collettivi di qualsiasi livello.
Cause ostative per l’applicazione dell’esonero risultano essere l’assunzione in violazione del diritto di precedenza in capo al lavoratore licenziato ovvero cessato da un rapporto a termine. Su questo ultimo punto occorre ricordare che affinché il diritto di precedenza si concretizzi, a differenza dal licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il lavoratore deve manifestare la sua volontà entro i sei mesi successivi alla cessazione del contratto.
Misura dell’esonero
E’ previsto l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro fino ad un massimo di 36 mesi e, comunque, nel limite massimo per ciascun lavoratore, di 8.060 euro su base annua. E’ fatta salva l’aliquota di computo ai fini pensionistici e, dunque, i contributi saranno integralmente accreditati ai fini pensionistici anche se non effettivamente versati dal datore di lavoro. Sono esclusi i premi assicurativi INAIL.
Compatibilità con “Programma Garanzia Giovani”
A seguito della modifica del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 agosto 2014, operata dal decreto direttoriale del medesimo Ministero del 23 gennaio 2015 n. 11, risulta ora possibile cumulare l’incentivo previsto dal Programma Garanzia Giovani con l’esonero contributivo di cui sopra.
