Redditi da lavoro occasionale in Unico
Nel quadro RL si indicano i compensi percepiti e le spese sostenute
Redditi lavoro occasionale – L’art. 67, co. 1, lett. l), D.P.R. 917/1986, ricomprende tra i redditi diversi i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente. L’art. 71, co. 2, D.P.R. 917/1986, stabilisce che i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale “sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare percepito nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione”. L’Amministrazione finanziaria in numerosi documenti di prassi (da ultimo R.M. 49/E/2013) ha chiarito che tra i proventi percepiti rientrano anche i rimborsi spesa inerenti alla produzione del reddito.
Spese – In merito al concorso delle spese alla determinazione dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo occasionale, nel documento di prassi citato, l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che “mentre i redditi di lavoro autonomo abituale sono costituiti dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso, senza, quindi, prevedere un collegamento tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, i redditi di lavoro autonomo non abituale sono determinati, proprio in ragione della loro occasionalità, tenendo conto del collegamento specifico tra compenso e spesa sostenuta per conseguirlo, in quanto deducibile nel periodo di imposta in cui sono percepiti i compensi cui dette spese si riferiscono in modo specifico”.
Indicazione in unico – Per quanto riguarda l’indicazione in Unico si fa presente che nel rigo RL14, si devono indicare i corrispettivi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente mentre nel rigo RL15, bisogna indicare i compensi derivanti da attività di lavoro autonomo, anche se svolte all’estero, non esercitate abitualmente.
Compensi e Spese – Nell’esposizione dei singoli dati il contribuente deve indicare dapprima i corrispettivi lordi percepiti, compresi gli interessi moratori e quelli per dilazione di pagamento relativi a tali corrispettivi e successivamente le spese relative agli stessi.
Principio di cassa – I corrispettivi e i proventi da dichiarare vanno calcolati per cassa, cioè con riferimento alle somme effettivamente percepite nel 2014; nel caso, quindi, di riscossione dei corrispettivi in forma parziale (per dilazione di pagamento o rateazioni) vanno dichiarati, nel periodo d’imposta, solo gli importi effettivamente riscossi, rimandando ai successivi periodi la dichiarazione di quelli restanti.
Prospetto – Si ricorda che il contribuente è tenuto a compilare e a conservare un apposito prospetto indicante distintamente per ciascuno dei redditi e per ognuna delle operazioni eseguite, l’ammontare lordo dei corrispettivi e dei compensi, l’importo delle spese inerenti a ciascuna delle operazioni stesse e il reddito conseguito. Questo prospetto dovrà essere esibito o trasmesso all’ufficio tributario competente, su richiesta di quest’ultimo.


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