F24 a saldo zero solo tramite Entratel

- In un question time il ministero ribadisce l’obbligo
Nuove modalità per l’F24 – Dal 1° ottobre 2014 sono cambiate le modalità di pagamento di imposte, premi e contributi versati con il Mod. F24. L’art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 (c.d. “Decreto bonus irpef 2014”, convertito con Legge n. 89/2014) infatti, ha previsto delle novità nel caso di versamenti superiori a € 1.000 o che comportano compensazioni. In particolare nel caso in cui il saldo finale del Mod. F24 per effetto di compensazioni sia pari a zero, il contribuente è obbligato a inviare telematicamente il Mod. F24 avvalendosi esclusivamente dei servizi messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel oppure per il tramite di un intermediario abilitato che trasmette le deleghe in nome e per conto degli assistiti con il Mod. “F24 cumulativo”.
Interrogazione parlamentare – Con l’interrogazione parlamentare del 17 giugno 2015, proposta da Carla Ruocco (M5s), è stato chiesto se fosse possibile adottare iniziative volte a reintrodurre la possibilità per i contribuenti di avvalersi del servizio dell’home banking per i modelli F24 con saldo a zero.
Risposta del Governo – A tale interrogazione il governo, in persona del viceministro Luigi Casero, ha ribadito che il mod F24 a saldo zero può essere presentato solo con Entratel e Fisconline. In particolare secondo il Ministero il modello F24 «a saldo zero» non comporta trasferimento diretto di somme dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria, bensì unicamente la necessità di effettuare le regolazioni contabili tra gli enti nei confronti dei quali sono avvenuti i pagamenti e le compensazioni, indicati dal contribuente nel modello stesso. A tal fine, l’Agenzia delle Entrate addebita le somme agli enti debitori (ossia gli enti verso i quali i contribuenti vantano i crediti utilizzati in compensazione) e accredita l’importo corrispondente agli enti creditori, a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato i pagamenti. Pertanto, trattandosi di un mero scambio di informazioni tra contribuente e Agenzia delle Entrate, il legislatore ha ritenuto opportuno stabilire che tali operazioni avvengano direttamente attraverso i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia.
Crediti inesistenti – Inoltre, dato che sono stati rilevati alcuni casi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti attraverso modelli F24 «a saldo zero», il governo ha ritenuto giusto limitare tali operazioni ai servizi telematici dell’Agenzia in modo da consentire un presidio più efficace nei confronti di tali fenomeni fraudolenti.
Risparmio – Infine, si segnala che, in un’ottica di spending review, l’utilizzo dei servizi telematici dell’Agenzia per l’acquisizione dei modelli F24 «a saldo zero» consente di ottenere risparmi non trascurabili, in quanto per tali fattispecie non è prevista l’intermediazione di banche e poste e di conseguenza l’Agenzia non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la ricezione e la rendicontazione dei modelli F24. Si può, peraltro, considerare, sul piano generale, che un contribuente che è in grado di utilizzare i servizi telematici offerti dal sistema bancario ha un livello di abilità e conoscenza degli strumenti informatici che gli consente di potersi avvalere direttamente degli strumenti telematici gratuiti offerti dall’Amministrazione Finanziaria, che hanno sostanzialmente analoghe caratteristiche di utilizzo del servizio (ad es. identificazione mediante username/password e gestione tramite pin dispositivi).
