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Delega fiscale: 5 nuovi decreti per riformare il Fisco

Delega fiscale: 5 nuovi decreti per riformare il Fisco

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Corsa contro il tempo per evitare la decadenza dei cinque decreti attuativi della legge delega: il Consiglio dei ministri di venerdì 26 giugno 2015, ha infatti approvato, a 24 ore dal termine dell’esercizio della delega fiscale, in esame preliminare, cinque decreti legislativi di attuazione della legge 11 marzo 2014, n. 23.
La parola passa ora alle commissioni parlamentari, per i prescritti pareri.

Moltissime le riforme sul piatto: dalle novità in tema di sanzioni amministrative e penali, alla riscossione tributaria, senza dimenticare il contenzioso e gli interpelli.

La riscossione tributaria
– Al fine di favorire la compliance fiscale viene profondamente riformato l’ambito della riscossione tributaria.
Viene introdotto il principio del “lieve inadempimento”, secondo il quale non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto (con un limite massimo di 10.000 euro).

Cambiano inoltre le regole sulla decadenza, la quale sarà prevista a seguito del mancato pagamento di sole 5 rate (e non più 8), ma non farà scattare subito le procedure esecutive: prima di procedere a pignoramenti e blocchi, l’Agente della riscossione dovrà infatti consentire al contribuente di porre rimedio al mancato pagamento versando tutto l’arretrato dovuto.

Ridotto inoltre l’aggio per i concessionari della riscossione, che passa dall’8% al 6%, e dovrà essere commisurato agli effettivi costi del servizio.
L’aggio, inoltre, si chiamerà “oneri di riscossione”, e non rimarrà più nelle casse Equitalia ma confluirà in quelle dello Stato.

Aumentano poi le rate previste in caso di definizione concordata dell’accertamento: il pagamento potrà infatti essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici.

Anche la rateazione Equitalia diventerà più semplice: l’agente della riscossione potrà infatti concedere una dilazione fino ad un massimo di 72 rate dietro semplice richiesta del debitore che dichiari la sua situazione di difficoltà

Riforma delle agenzie fiscali – Il potenziamento dell’efficienza dell’azione amministrativa e della razionalizzazione della spesa passa anche attraverso la revisione dell’organizzazione delle agenzie fiscali, istituite ben 15 anni fa.

Gli obiettivi di riforma viaggiano su due binari:
– da un lato promuovere controlli meno invasivi. La riorganizzazione delle agenzie deve infatti garantire un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale, imprese e cittadini e la loro attività deve essere ispirata al principio del “controllo amministrativo unico”. In questo modo si evitano duplicazioni e sovrapposizioni e si riduce il disagio per l’attività dell’impresa.
– dall’altro, favorire l’adozione delle nuove tecnologie. Grazie alle nuove forme di comunicazione sarà infatti possibile facilitare gli adempimenti tributari, promuovendo scambi di informazioni anche prima delle scadenze fiscali previste. L’obiettivo è quello di delineare un modello «2.0» di agenzie fiscali.

Nell’operazione di riorganizzazione delle agenzie è prevista inoltre una riduzione dell’organico dirigenziale. Si potrà inoltre diventare dirigenti solo a seguito di concorsi pubblici per esami.

Riforma del sistema sanzionatorio penale e amministrativo – Sicuramente la riforma più attesa è quella del sistema sanzionatorio penale e amministrativo: l’obiettivo è quello di una riduzione delle sanzioni per quei comportamenti che, seppure illeciti, sono comunque privi di elementi fraudolenti e quindi meno gravi, ma, contemporaneamente contrastare con sanzioni penali più severe i comportamenti fraudolenti.

Finalmente, quindi, viene introdotta la soglia di punibilità pari a 200.000 euro per ciascun periodo di imposta per l’omesso versamento dell’iva (si ricorda che, attualmente, il reato scatta se l’importo supera 50.000 euro). Al di sotto di tale soglia si applicano le sanzioni amministrative.

Riformate anche le sanzioni previste in caso di omessa dichiarazione: la sanzione sarà proporzionale al ritardo nell’adempimento, e, se la dichiarazione viene poi presentata entro il termine per la dichiarazione dei redditi successiva, la sanzione base è ridotta della metà.

E’ prevista inoltre la riduzione di un terzo della sanzione base nel caso in cui la maggiore imposta accertata o il minore credito accertato siano complessivamente inferiori al 3% rispetto all’imposta o al credito dichiarato. Nei casi di condotte fraudolente, invece, la sanzione viene aumentata del 50%.

Novità anche in tema di frode fiscale: la pena rimane quella attualmente prevista del carcere fino a 6 anni e resta la norma oggi in vigore secondo cui, sotto i 30.000 euro di imposta evasa, il contribuente non incorre nel reato di frode fiscale, ma:
– viene dettagliata la tipologia delle condotte fraudolente che si hanno quando
1) si mettono in atto operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o artifizi per ostacolare l’attività di accertamento;
2) il contribuente si avvale di documenti falsi, fatture false o altri mezzi fraudolenti.
– viene rivista la soglia di punibilità del reato in riferimento all’ammontare dei ricavi non dichiarati, che deve essere superiore a 1,5 milioni di euro (anziché un milione).
Si configura la frode fiscale anche quando l’ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie che vengono portate in diminuzione dell’imposta, è superiore al 5% dell’imposta complessiva, o comunque a 30.000 euro.

Sale inoltre la soglia di punibilità prevista per il reato di dichiarazione infedele: da 50.000 euro a 150.000 euro di imposta evasa. Il reato scatta anche quando l’imponibile evaso supera i 3 milioni di euro (prima il limite era di 2 milioni) o comunque il 10% del totale dei ricavi.
In questo caso il reato è punito con il carcere fino a 3 anni.

Contenzioso – La mediazione si “allarga”: se infatti è attualmente prevista solo per gli atti posti in essere dall’Agenzia delle Entrate con valore non superiore ai 20.000 euro, a breve il reclamo finalizzato alla mediazione si applicherà a tutte le controversie, indipendentemente dall’ente impositore, comprese quindi quelle degli enti locali.
Il reclamo verrà quindi esteso anche alle controversie catastali (classamento, rendite, ecc) che a causa del valore indeterminato ne sarebbero state escluse.
Dal punto di vista soggettivo il reclamo è esteso poi a Equitalia e ai concessionari della riscossione.

Un’altra novità riguarda la conciliazione, finora limitata alle cause di primo grado, che si applicherà anche al giudizio di appello.

Anche la tutela cautelare viene estesa a tutte le fasi del processo tributario. Ciò comporta che:
– il contribuente può chiedere la sospensione dell’atto impugnato in presenza di un danno grave;
– le parti possono sempre chiedere la sospensione degli effetti della sentenza, sia di primo grado che di appello, analogamente a quanto previsto dal codice di procedura civile.

Interpello – Con il decreto vengono individuate cinque categorie di interpello: ordinario, qualificatorio (per chiedere la corretta qualificazione di alcune fattispecie), probatorio (per chiedere l’accesso a determinati regimi fiscali), anti abuso (per sapere se le operazioni che si intende realizzare costituiscano o meno un abuso del diritto), disapplicativo (per disapplicare limiti a deduzioni, crediti, ecc.).

E’ inoltre prevista una riduzione dei tempi di risposta per gli appelli ordinari che passano da 120 giorni a 90 giorni. Per i nuovi interpelli qualificatori viene assegnato lo stesso termine di 90 giorni mentre per tutte le altre tipologie la risposta deve essere fornita entro 120 giorni.

Vige la regola del silenzio-assenso, per cui qualora una risposta non pervenga entro il termine previsto diventa valida la soluzione prospettata dal contribuente.
Viene infine espressamente previsto che le risposte alle istanze non sono inoltre impugnabili, eccezion fatta per l’interpello “anti-abuso”, per il quale è prevista l’impugnabilità insieme all’atto impositivo.

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