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730: ultimi chiarimenti del Fisco

730: ultimi chiarimenti del Fisco

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I dubbi continuano fino agli ultimi giorni, e, sullo scadere del termine previsto per l’invio, l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al nuovo modello 730 precompilato.

Ben 22 sono i quesiti posti dalla stampa specializzata, con i quali si è cercato di portare chiarezza in questo complesso mondo della dichiarazione precompilata.

La correzione degli errori – Uno dei primi quesiti posti dalla stampa riguarda la correzione degli errori nel nuovo modello 730 da parte del singolo contribuente.

Potrebbe infatti accadere che un soggetto abbia compilato ed inviato il suo modello 730 il 30 giugno, ma si sia accorto, solo successivamente, di un errore commesso.

E’ comunque possibile correggere l’errore entro il 7 luglio o sarà necessario presentare una dichiarazione integrativa e rivolgersi dunque ad un Caf/professionista?

L’Agenzia delle Entrate, al fine di rispondere al quesito in oggetto richiama il suo Provvedimento del 9 giugno, con il quale è stata concessa ai contribuenti che avevano commesso errori nel modello 730 la possibilità di correggere i dati errati o incompleti fino al 29 giugno (21 giugno 2015 per coloro che erano senza sostituto d’imposta e con saldo a debito).

Orbene, a partire dal 30 giugno non è più possibile, per i contribuenti, correggere eventuali errori accedendo direttamente all’area dedicata, ma occorre presentare un modello 730 integrativo ad un Caf o a un professionista abilitato, entro il 25 ottobre, oppure un modello Unico correttivo nei termini o integrativo.

L’omessa indicazione dei giorni di lavoro dipendente
– Un tipico errore nel quale il contribuente avrebbe potuto incorrere riguarda l’omessa indicazione dei giorni di lavoro dipendente.
L’errore, che potrebbe apparire banale, comporta:
– il mancato calcolo delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente;
– l’omessa indicazione del bonus irpef.

Pertanto, ipotizzando che un contribuente abbia chiuso la dichiarazione con un debito e si sia successivamente accorto dell’errore, potrebbe rimediare in qualche modo?

L’Agenzia delle Entrate, anche in questo caso, nonostante le oggettive difficoltà, non ammette deroghe.

La correzione poteva infatti avvenire entro il 29 giugno, e, se non è avvenuta, le uniche strade percorribili rimangono:
– la presentazione del modello 730 integrativo entro il 25 ottobre (avvalendosi comunque di un Caf o di un professionista abilitato);
– la presentazione del modello Unico entro il 30 settembre 2015 (dichiarazione correttiva nei termini);
– la presentazione del modello Unico entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo (dichiarazione integrativa a favore).

Nel caso di presentazione del Modello Unico, il contribuente potrà scegliere di:
– chiedere il rimborso all’Agenzia;
– utilizzare in compensazione il credito;
– riportare il credito nella dichiarazione dei redditi del prossimo anno.
Il rimborso da parte del sostituto d’imposta è quindi escluso.

Il numero dei giorni che manca nella CU
– Può tuttavia accadere che non sia indicato affatto il numero dei giorni nella certificazione unica.

E’ ad esempio il caso di alcune certificazioni rilasciata dall’Inps nelle ipotesi di erogazioni di prestazioni a sostegno del reddito: talvolta non è indicato il dato relativo ai giorni se lo stesso non è stato comunicato dal datore di lavoro.

In questi casi, la Cu rilasciata dall’azienda riporta i giorni di detrazione valorizzati, pertanto, nel modello 730 occorre riportare il dato indicato in quest’ultima Cu.

Se, invece, il contribuente è in possesso di una sola Cu rilasciata dall’Inps senza indicazione di giorni e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, per il primo anno di applicazione della precompilata, nel 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato.

Nell’ipotesi, invece, di Cu relativa a indennità di mobilità, anche in presenza di altre Cu, “tenuto conto che l’erogazione dell’indennità avviene in caso di cessazione del rapporto di lavoro, in assenza del numero dei giorni nel punto 6 e in presenza dell’indicazione del periodo di lavoro, nel 730 va indicato il numero dei giorni per i quali spettano le detrazioni desumendoli dal periodo indicato nella Cu relativa all’indennità di mobilità”.

In ogni caso è bene ribadire che il numero complessivo dei giorni non può superare 365.

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