Come operare in caso di “assistenza fiscale da 730/4” per un dipendente licenziato
L’Agenzia delle Entrate nella Circolare di assistenza fiscale del 9 maggio 2013 n. 14 al Paragrafo 10.1 ha precisato che in caso di conguaglio a credito, il sostituto d’imposta è tenuto ad operare i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati mediante una corrispondente riduzione delle ritenute relative ai compensi corrisposti agli altri dipendenti con le modalità e nei tempi ordinariamente previsti.
Anche se L’ex datore di lavoro non ha operato il conguaglio il credito non sarà perso ma potrà essere recuperato attraverso la prossima dichiarazione dei redditi. Nello specifico si ritiene che tale credito sarà esposto nella Certificazione Unica che le sarà consegnata a breve dal suo ex datore di lavoro (ex modello CUD) relativa ai redditi corrisposti quale importo “non conguagliato”. L’importo ivi indicato potrà essere fatto valere nel modello 730/N+1 in modo da ottenere il rimborso nel corrente anno.
Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, prima dell’effettuazione delle operazioni di conguaglio, occorre distinguere fra:
Conguagli a debito – in tal caso il sostituto d’imposta non effettua le operazioni di conguaglio, ma deve tempestivamente rilasciare al contribuente apposita comunicazione contenente gli importi dovuti (a saldo ed in acconto) risultanti dalle operazioni di liquidazione. Tali importi dovranno essere direttamente versati dall’interessato tramite modello F24. Per le somme versate con modello F24, oltre il termine per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio, vanno corrisposti gli interessi mensili dello 0,40%. L’interesse deve essere calcolato mensilmente a partire dal mese successivo a quello in cui il conguaglio doveva essere effettuato.
Conguagli a credito – in tal caso il sostituto è comunque tenuto all’effettuazione del conguaglio a credito, operando quindi i rimborsi spettanti ai dipendenti cessati, sempreché la presentazione della dichiarazione al CAF o al Professionista abilitato sia avvenuta in vigenza del rapporto di lavoro. In questi casi il rimborso del conguaglio a credito deve avvenire anche se il dipendente cessato non deve percepire alcuna ulteriore retribuzione. Il sostituto da parte sua scomputerà i crediti rimborsati dalle somme da lui complessivamente dovute all’erario a titolo di ritenuta sugli altri suoi dipendenti.


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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