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770 e recupero bonus 80 euro: i dubbi dei sostituti

770 e recupero bonus 80 euro: i dubbi dei sostituti

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Premessa – Con le Circolari n. 8/E e n. 9/E del 2014 sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione del credito previsto per l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”.

Si tratta del bonus Irpef di 80 euro, introdotto dal governo Renzi, dal mese di maggio 2014 (e reso a regime dalla Legge di Stabilità 2015), riconosciuto a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai quali corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti e con un reddito complessivo non superiore ai 26.000 euro.

Il bonus in questione è erogato direttamente dal sostituto d’imposta in busta paga e da questi in seguito recuperato.

La Legge 2014, n. 89/2014, pubblicata nella GU n. 143 del 23 giugno 2014, ed entrata in vigore il 24 giugno 2014, nel convertire in legge il decreto n. 66/2014, ha apportato talune modifiche all’art. 1 del decreto stesso riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
– Con la successiva Circolare n. 22/E del 2014 sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alle modalità di recupero del credito Bonus Irpef erogato dal sostituto.

In particolare, prima della modifica, il secondo periodo del comma 5 del decreto legge n. 66/2014, prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, il sostituto d’imposta utilizzasse, fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga.

In pratica, il sostituto recuperava il credito erogato al dipendente direttamente a scomputo del codice 1001.

Con le modifiche apportate, il legislatore ha disposto che le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241”.

Ne consegue, che il sostituto d’imposta eroga il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente dalla capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. Lo stesso sostituto, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarrà esclusivamente del modello di pagamento F24 e potrà utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. Inoltre, l’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24.

Al fine di consentire il recupero del credito in questione, con la Risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”.

Nella stessa circolare n. 22/E del 2014, è anche chiarito che il codice “1655”, deve essere utilizzato dal sostituto d’imposta anche nel caso in cui questi recuperi (trattenga dalla busta paga del lavoratore) il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori e lo recuperi poiché ad esempio le circostanze richiedono il ricalcolo del credito spettante e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo. In tal caso il sostituto dovrà versare all’erario l’importo recuperato utilizzando il modello F24 inserendo il codice “1655” nella sezione erario (importo a debito).

Compilazione punto “2” Quadro ST – Il prospetto ST del Modello 770/2015 si compone di due sezioni. La prima sezione deve essere utilizzata per indicare i dati riguardanti le ritenute alla fonte operate e per assistenza fiscale effettuate.

Specificamente, le istruzioni ministeriali dispongono che al punto “2” della sezione I (Erario) va riportato l’importo del credito Bonus Irpef che il sostituto ha provveduto a recuperare (quello recuperato in busta paga come da ultima parte della premessa del presente articolo, per intenderci).

Come già anticipato, la Circolare n. 22/E del 2014, ha chiarito che per tale tipologia di recupero, il sostituto deve provvedere al versamento tramite modello F24 utilizzando il codice “1655” e riportare l’importo a debito nella sezione erario dell’F24.

Tuttavia, può accadere che alcuni sostituti d’imposta abbiano versato l’importo, utilizzando il codice “1001” (modalità questa non prevista dalla Circolare ma comunque da riportare nel punto 2 del quadro ST).

Il dubbio del sostituto, in tal caso è se, prima di procedere con la compilazione e l’invio del Modello 770/2015, è necessario richiedere all’Agenzia delle Entrate la correzione (del codice tributo) del modello F24 oppure può considerare comunque corretto il versamento così come eseguito?

Poiché la Circolare nulla prevede in merito, forse la strada consigliabile è quella di richiedere la correzione del codice tributo inserito nel modello F24 da “1001” a “1655” così da eseguire l’adempimento come da chiarimenti forniti dalla stessa Amministrazione finanziaria.

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