730: ultimi giorni per l’invio
La proroga porta con sé problemi per contribuenti e sostituti d’imposta
La nuova scadenza del 23 luglio, in luogo dell’originario 7 luglio, se da un lato ha consentito a intermediari e contribuenti di inviare gli ultimi modelli 730, dall’altro potrebbe avere effetti negativi nei prossimi mesi, in considerazione del fatto che, con ogni probabilità, vi sarà un generale slittamento da luglio ad agosto dei conguagli in busta paga.
Ciò potrebbe rappresentare un problema sia per i contribuenti che presentano un saldo a credito che per coloro che devono effettuare i versamenti dovuti.
I contribuenti a credito, infatti, potranno ricevere gli importi spettanti soltanto a fine agosto (ovvero quasi al termine delle ferie estive).
Allo stesso modo, i contribuenti che presentano una situazione a debito potrebbero veder slittare le trattenute degli importi dovuti (il che, sicuramente, non dispiace), ma il rischio, in questo caso, è quello di vedersi addebitati gli interessi sul tardivo versamento.
Potrebbero tuttavia giungere, a tal proposito, opportuni chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Effetti ancora più rilevanti potrebbero poi aversi nel caso in cui il contribuente abbia optato per il versamento rateale.
Ipotizziamo, a tal proposito, che sia stato scelto un piano di rateazione che prevede 5 rate.
Nel caso in cui il sostituto inizi a effettuare le trattenute d’imposta soltanto nel mese di agosto dovrà non solo calcolare gli interessi dovuti (come nel caso prima prospettato), ma dovrà altresì rideterminare il numero delle rate: se l’ultima rata deve essere necessariamente versata a novembre, il numero massimo di rate non potrà che essere di 4.
Le difficoltà per i sostituti d’imposta
Il 730 precompilato, dopo aver causato non pochi problemi ai contribuenti e agli intermediari che li assistono nella redazione dei modelli, sono fonte di notevoli perplessità anche per i sostituti d’imposta, che, oltre a dover ricalcolare gli importi dovuti e il numero delle rate previste, dovranno fare i conti anche con le novità introdotte con il decreto legislativo 175/2014, sulla gestione dei crediti da rimborsare a seguito dell’assistenza fiscale.
Come noto, infatti, da quest’anno, non sarà più possibile scomputare i crediti rimborsati con le ritenute a debito (c.d. “compensazione interna”).
Sarà invece sempre necessario indicare nel modello F24 la compensazione effettuata, utilizzando gli appositi codici tributo introdotti con la Risoluzione n. 13/E del 10 febbraio 2015:
– “1631” (somme a titolo di imposte erariali rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale);
– “3796” (somme a titolo di addizionale regionale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale);
– “3797” (somme a titolo di addizionale comunale all’Irpef rimborsate dal sostituto d’imposta a seguito di assistenza fiscale).
Tuttavia sono ancora molti i dubbi che accompagnano i sostituti d’imposta: ci si chiede, tra l’altro, se continua a trovare applicazione il principio secondo il quale il rimborso è ammesso nei limiti delle ritenute complessive operate dal sostituto.
Se infatti è vero che la compensazione deve ora trovare spazio nel modello F24, e in virtù del fatto che nel modello di pagamento in oggetto possono essere compensate anche altre imposte e contributi, è necessario capire se il rimborso può essere erogato anche per importi superiori alle ritenute operate.

