Comunicazione telematica dell’offerta di conciliazione: i chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con precedente nota n. 2788 del 27 maggio 2015 sono stati forniti i primi indirizzi operativi relativi alla comunicazione telematica dell’”offerta di conciliazione”. Contestualmente sul portale del Ministero (www.cliclavoro.gov.it) è stata resa disponibile l’applicazione che consente di effettuare la comunicazione prevista dall’art. 6 del decreto legislativo n. 23 del 2015 e, seguendo ormai una consolidata consuetudine, è stata aperta una linea diretta con i soggetti interessati al provvedimento, al fine di raccogliere eventuali segnalazioni durante la prima fase di attuazione del provvedimento.
Per tale ragione, con l’ulteriore nota n. 3845 del 22 luglio 2015 il Ministero del Lavoro ritiene utile integrare le precedenti istruzioni al fine di chiarire ulteriori aspetti operativi.
In particolare, la comunicazione telematica:
- è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
- è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
- non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.
Inoltre, la nota precisa che – in modo del tutto analogo a quanto avviene per le altre comunicazioni inerenti il rapporto di lavoro – i datori di lavoro possono effettuare tale comunicazione direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati così individuati dalla normativa vigente:
- i consulenti del lavoro, abilitati a compiere per conto di qualsiasi datore di lavoro tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti per l’amministrazione del personale dipendente. Prerequisito è l’iscrizione all’albo;
- gli avvocati e procuratori legali, i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali. Per essi costituisce prerequisito l’iscrizione ai rispettivi albi e la comunicazione alla direzione del lavoro della provincia in cui esercitano la consulenza del lavoro;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese considerate artigiane, nonché delle piccole imprese, anche in forma cooperativa. Tali
servizi possono essere organizzati a mezzo dei consulenti del lavoro, anche se dipendenti delle predette associazioni; - le associazioni di categoria delle imprese agricole;
- le altre associazioni di categoria dei datori di lavoro;
- le agenzie per il lavoro, per l’invio del prospetto riguardante i propri dipendenti;
- i consorzi e gruppi di imprese, per conto di tutte le imprese del gruppo o consorziate, agendo come dei veri e propri intermediari.
