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Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni

Professionisti e antiriciclaggio: decadenza e prescrizione delle violazioni

normativa

I professionisti giuridico-contabili di cui all’art. 12 del D.Lgs. 231/2007, in quanto facenti parte del dispositivo di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo disposto da specifiche direttive comunitarie e recepito dall’ordinamento nazionale, da ultimo, con il citato decreto, sono soggetti a forme di controllo, finalizzate al riscontro del regolare adempimento degli obblighi espressamente previsti dalla normativa antiriciclaggio, controlli che sono di norma svolti dalla Guardia di Finanza, in quanto Organo di Polizia Economica e Finanziaria, in taluni casi contestualmente alle tradizionali attività di verifica fiscale.

All’esito di un controllo o ispezione antiriciclaggio, possono scaturire violazioni imputabili al professionista, per non aver rispettato uno o più degli obblighi previsti dal D.Lgs. 231/2007.

Le violazioni, disciplinate dallo stesso decreto, possono assumere natura amministrativa o penale; nel primo caso i verbalizzanti procederanno alla contestazione secondo le procedure previste dalla Legge 689/1981 (con le particolarità previste dall’art. 60 del decreto 231/2007); nel secondo caso procederanno secondo il disposto di cui all’art. 220 delle disposizioni attuative del c.p.p., inviando la comunicazione di notizia di reato alla competente A.G.

Le violazioni amministrative imputabili ai professionisti. Le fattispecie sanzionatorie amministrative in materia antiriciclaggio rivolte ai professionisti sono contenute nell’art. 57 e in parte nell’art. 58 del D.Lgs. n. 231/2007, come indicato nella tabella in fondo alla pagina

La contestazione. Il procedimento di accertamento della violazione amministrativa alla normativa antiriciclaggio commessa dal professionista giuridico-contabile si apre con la contestazione della violazione stessa al soggetto responsabile e all’eventuale obbligato in solido.

Tale contestazione viene effettuata mediante redazione di apposito verbale di contestazione che rappresenta l’avviso al trasgressore che l’amministrazione è a conoscenza di fatti e prove dai quali può scaturire l’irrogazione di una sanzione pecuniaria.

L’art. 60 del D.Lgs. n. 231/2007 demanda in via esclusiva l’accertamento delle violazioni di cui agli artt. 57 e 58 ai seguenti soggetti:
– UIF;
– Autorità di vigilanza di settore (CONSOB, Banca d’Italia, etc.);
– Amministrazioni interessate;
– Guardia di Finanza;
– DIA.
In relazione ai propri compiti e nei limiti delle proprie attribuzioni.

La decadenza dal potere accertativo. L’espresso richiamo operato dal citato art. 60 alle modalità di contestazione di cui alla Legge 689/1981, comporta in primis l’applicazione dell’art. 14, in virtù del quale:
la contestazione deve avvenire di regola immediatamente (ciò avviene di norma nell’ipotesi in cui la violazione sia constatata dall’organo accertatore nell’ambito di un’ispezione o controllo antiriciclaggio);
– ove ciò non sia possibile, gli estremi della violazione devono essere notificati al trasgressore entro 90 giorni dall’accertamento se residente in Italia, ovvero entro 360 giorni se residente all’estero (tuttavia la notifica non è obbligatoria per il trasgressore residente all’estero se non è nota la sua residenza, dimora o domicilio).

Il mancato rispetto dei predetti termini comporta per l’Amministrazione la decadenza del diritto di esigere la sanzione pecuniaria.


La prescrizione delle violazioni
. Ai sensi dell’art. 28 della Legge 689/1981, il diritto dello Stato alla riscossione dell’importo relativo alla sanzione amministrativa si prescrive in cinque anni dal giorno della commissione della violazione. Di conseguenza, decorso un quinquennio dall’epoca della commissione della violazione antiriciclaggio, non sarà più possibile sanzionare la condotta illegittima.

Il decorso della prescrizione è suscettibile, tuttavia, di interruzione (secondo le norme del codice civile), contrariamente a quanto avviene per la decadenza dell’azione accertativa (di cui al citato art. 14 della Legge 689/1981); in particolare costituiscono atti interruttivi:
– l’introduzione di un giudizio;
– la costituzione in mora dell’interessato ai sensi dell’art. 2943 c.c.

Inoltre, l’interruzione opera nei confronti del soggetto a carico del quale è stata irrogata la sanzione; l’orientamento prevalente della giurisprudenza tende a riconoscere efficacia interruttiva, oltre che al decreto sanzionatorio avente carattere ingiuntivo, anche all’atto di contestazione della violazione, in ragione della volontà dell’amministrazione di riscuotere l’eventuale sanzione amministrativa.

Secondo il disposto dell’art. 2938 c.c., la prescrizione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dall’interessato.

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