Professionisti antiriciclaggio: contestazioni e difese
Tuttavia, per effetto delle previsioni di cui all’art. 2, co. 4-bis del D.L. 138/2011 convertito dalla Legge 148/2011 (e del Decreto direttoriale attuativo 17/11/2011), a decorrere dal 1° settembre 2011, le sanzioni di cui all’art. 58 sono applicate dalle Ragionerie Territoriali dello Stato (RTS).
In tale ultima disposizione sono ricomprese le violazioni alle norme limitative sulla circolazione dei contanti e dei titoli al portatore, nonché la violazione dell’obbligo comunicativo, imputabile anche al professionista, concernente le medesime violazioni.
Il procedimento sanzionatorio del Mef. In seguito all’avvenuta contestazione al professionista di una violazione prevista dal citato art. 57 (es: omessa istituzione del registro della clientela di cui all’articolo 38, punita con una sanzione amministrativa da 5.000 a 50.000 euro), lo stesso ha la possibilità, ai sensi dell’art. 18, co. 1 Legge 689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notifica memorie difensive scritte o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Direzione V “Prevenzione dei reati finanziari” presso il Dipartimento del Tesoro.
Quest’ultima, una volta ricevuto il verbale di contestazione, debitamente notificato al trasgressore e all’eventuale obbligato in solido, sentiti gli interessati, ove questi ultimi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, acquisisce il parere obbligatorio (non vincolante) della Commissione consultiva per le infrazioni valutarie e antiriciclaggio; quindi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione e agli obbligati in solido; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (comunicandola all’organo che contestato la violazione).
Il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato entro 5 anni dall’avvenuta notifica della contestazione agli autori delle violazioni.
Il procedimento sanzionatorio delle Ragionerie Territoriali. Una volta acquisita la segnalazione di una violazione trasmessa dai soggetti cui è demandata l’attività di vigilanza e controllo ai fini antiriciclaggio o assoggettati agli obblighi antiriciclaggio (ivi compresi i professionisti di cui all’art. 12 D.Lgs. 231/2007), le Ragionerie Territoriali dello Stato devono procedere alla notificazione della violazione al trasgressore (e all’eventuale responsabile solidale) nel termine di 90 giorni dall’assunzione in carico della medesima segnalazione (360 giorni per i soggetti residenti all’estero).
Ovviamente, qualora sia necessaria un’attività istruttoria integrativa, il termine decorrerà dal completamento di tale ulteriore attività.
Tale notificazione non sarà necessaria qualora sia già stato redatto verbale di contestazione (ad es: da parte di un Reparto della Guardia di Finanza) per l’immediata contestazione della violazione rilevata nell’ambito della propria attività istituzionale.
In seguito all’avvenuta contestazione della violazione il trasgressore (persona fisica o giuridica) ha la possibilità, ai sensi dell’art. 18, co. 1 Legge 689/1981, di inviare entro 30 giorni dalla notifica memorie difensive scritte o chiedere di essere ricevuto in audizione dalla Ragioneria territoriale competente. In merito, nella Circolare 29404 del 02/04/2012, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha precisato che le memorie possono essere inviata alla competente RTS anche oltre il termine di 30 giorni previsto dal citato art. 18 (ma ovviamente prima che sia emesso il provvedimento sanzionatorio).
La medesima RTS, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti (eventualmente comunicandola all’organo che ha redatto il rapporto).
L’opposizione al provvedimento sanzionatorio. Ai sensi dell’art. 60, co. 2-bis D.Lgs. 231/2007 (inserito dall’art. 27, comma 1, lett. ee), D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come modificato dall’ art. 18, comma 1, D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169), avverso il decreto emesso dal Mef per l’irrogazione delle sanzioni previste dall’articolo 57, può essere proposta opposizione, ai sensi dell’articolo 22 della Legge 689/1981, secondo la procedura e i termini stabiliti dall’articolo 6 D.Lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla relativa notificazione (60 giorni se il soggetto è residente all’estero).
La stessa norma precisa che, per l’opposizione a tali provvedimenti, è competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.
In base al medesimo articolato, i provvedimenti sanzionatori emessi dalle RTS possono essere impugnati negli stessi termini innanzi al Tribunale ordinario del luogo ove abbia avuto luogo l’infrazione (art. 6, co. 2 e 4 lett. f) D.Lgs. 150/2011).
Il ricorso in opposizione non produce effetti sospensivi, ma l’efficacia esecutiva del provvedimento può essere sospesa dal giudice su richiesta dell’interessato ai sensi dell’art. 5 del medesimo D.Lgs. 150/2011.
Non esistono disposizioni specifiche sull’appello, per cui la sentenza di primo grado sarà assoggettata ai normali mezzi di impugnazione delle sentenze; la stessa potrà pertanto essere impugnata innanzi alla corte d’appello nella cui circoscrizione ha sede il tribunale che ha pronunciato la sentenza.
Nei procedimenti in questione il ricorrente deve pagare il contributo unificato e le spese forfetizzate; per il resto, gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.
Una volta notificato il decreto e scaduti i termini di impugnabilità dinanzi al Tribunale, qualora non sia stato eseguito il pagamento intimato, l’ufficio deve inoltrare una lettera di sollecito di pagamento, prima dell’eventuale iscrizione a ruolo dell’importo della violazione tramite Equitalia.

