Approfondimenti, Fisco e Società

Minimi: vantaggi nella determinazione del reddito imponibile

Minimi: vantaggi nella determinazione del reddito imponibile

fisco

Il Quadro LM deve essere utilizzato per dichiarare il reddito derivante dall’esercizio di attività commerciali o dall’esercizio di arti e professioni, in base al regime di cui all’art. 27 del D.L. 98/2011 (c.d. “regime dei minimi”), il quale prevede l’applicazione di un’imposta sostitutiva del 5% e l’abolizione della ritenuta d’acconto sui compensi.
A prescindere dal fatto che il reddito conseguito nel 2014 sia di impresa o di lavoro autonomo, lo stesso deve essere determinato comparando i ricavi incassati nell’anno con i relativi costi sostenuti nel medesimo anno. Trova infatti applicazione il principio di cassa.

La deducibilità dei componenti negativi – L’aspetto di maggiore complessità nella determinazione del reddito imponibile per i contribuenti minimi riguarda la percentuale di deducibilità dei componenti negativi.
La valorizzazione delle componenti negative sostenute nel periodo d’imposta 2014, quello oggetto di dichiarazione, è effettuata nel rigo LM5.
Va in primo luogo evidenziato che le spese relative inerenti l’attività sono deducibili integralmente. Per le spese invece che si riferiscono in parte all’esercizio dell’attività e in parte ad un uso personale, sono previsti diversi criteri d’incidenza nella determinazione del reddito imponibile. Esaminiamo tale incidenza per le varie tipologie di spese, mettendole a confronto con la deducibilità dei soggetti che non si avvalgono del regime di vantaggio.

Deducibile il 50% dell’ammontare delle spese relative a beni ad uso promiscuo – Uno dei casi che si verifica con maggior frequenza è quello dei beni ad uso promiscuo. Il caso più frequente è quello delle spese relative all’auto. Le spese relative all’acquisto non soggiacciono alla procedura di ammortamento ed il costo è interamente deducibile nell’esercizio senza considerare il limite dei 18.075,99 che vale soltanto nei regimi ordinari. Da tenere ben presente che una delle condizioni per rimanere nel regime dei minimi è quella del tetto massimo di 15.000,00 per l’acquisto di beni strumentali.
Anche le spese per le auto (carburante, le spese di manutenzione, i pedaggi autostradali, il telepass) sono deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto nell’anno. Diversamente, per gli altri contribuenti il limite di deducibilità scende al 20%, ad eccezione degli agenti e dei rappresentati che fruiscono di una deduzione più elevata dell’80%. Stesse regole per le altre spese relative a beni ad uso promiscuo, come ad esempio i telefoni cellulari e l’abitazione utilizzata ad uso promiscuo.

Spese di rappresentanza integralmente deducibili – Altra importante differenza (vantaggio) per i contribuenti minimi è la possibilità di poter dedurre integralmente l’ammontare delle spese per omaggi, vitto e alloggio, a condizione che siano inerenti all’esercizio dell’attività.

Diverse invece le regole per imprese e professionisti.
Da un punto di vista fiscale, in base alle disposizioni dell’art. 108, co.2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi tra le spese di rappresentanza, sono deducibili:
integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
se di valore unitario superiore a € 50, nel rispetto dei requisiti di inerenza e congruità previsti per le spese di rappresentanza nel DM 19.11.2008, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
– 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro;
– 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro;
– 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, invece, troverà applicazione il limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere
Da segnalare che il Decreto crescita e internalizzazione, in attesa di approvazione definitiva, ha previsto nuovi limiti di deducibilità per le spese di rappresentanza, che saranno stabiliti di anno in anno dal MEF che potrà inoltre modificare la soglia prevista per la deducibilità integrale delle spese di rappresentanza.

Spese per vitto e alloggio e partecipazione a convegni – Altro vantaggio per i contribuenti minimi è la possibilità di dedurre integralmente, con evidenti intenti di semplificazione, le spese per vitto e alloggio e partecipazione a convegni, sempreché siano inerenti lo svolgimento dell’attività. Diverse invece le regole di deducibilità per imprese e professionisti:
– le spese di vitto e alloggio sono deducibili nella misura del 75%, con il limite del 2% dei compensi per i professionisti;
– le spese per partecipazioni a convegni sono deducibili nella misura del 50%.
Sono altresì deducibili:
– l’ammontare dei canoni di leasing pagati nel presente periodo d’imposta, ad eccezione di quelli relativi a beni ad uso promiscuo, deducibili al 50%;
– l’ammontare delle sopravvenienze passive realizzate nel presente periodo d’imposta;
– l’ammontare delle altre spese inerenti sostenute nel presente periodo d’imposta.

1 pensiero su “Minimi: vantaggi nella determinazione del reddito imponibile”

Commenta