Principali novità sul Tempo Determinato con le modifiche della Legge n. 78/2014 del Decreto Legge n. 34/2014.
In particolare:
- I contratti a Tempo Determinato potranno essere tutti senza motivazione per un massimo di 36 mesi.
- La regola della mancata motivazione vige anche per i rapporti in somministrazione.
- Sarà possibile assumere a TD esclusivamente nel limite del 20%dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione. Per le aziende fino a 5 dipendenti sarà possibile un solo lavoratore a TD. Detto limite non riguarda i contratti in somminitrazione.
- Durante il rapporto a TD sono previste fino ad un massimo di 5 proroghe entro il limite dei 36 mesi indipendentemente dal numero dei rinnovi ed a condizione che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato.
- Obbligo per il datore di lavoro di comunicare al lavoratore la possibilità di usufruire del diritto di precendenza.
- Le lavoratrici che durante il rapporto a TD usufruiscono del congedo obbligatorio di maternità si vedranno “accreditare” questo periodo per il raggiungimento del periodo minimo per il diritto di precedenza per le assunzioni a tempo indeterminato e a TD dei successivi 12 mesi.
Principali novità sull’ Apprendistato con le modifiche della Legge n. 78/2014 del Decreto Legge n. 34/2014.
In particolare:
- Il Piano Formativo Individuale dovrà essere compilato in forma sintetica.
- Il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la formazione di tipo professionalizzante con quella finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali qualora la Regione non provveda a comunicare al datore di lavoro, entro 45 giorni dalla comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità per usufruire dell’offerta formativa pubblica, con l’indicazione della sede e del calendario degli incontri.
- La percentuale di stabilizzazione per l’utilizzo del contratto di apprendistato è del 20% ed è limitata alle sole aziende con un organico complessivo maggiore di 50 dipendenti.
- La retribuzione durante il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (c.d. apprendistato di 1° livello), per la parte riferita alle sole ore di formazione, sarà almeno del 35% della retribuzione del livello contrattuale di inquadramento.
Il sito Dottrina Per il Lavoro pubblica una monografia sulla Legge n. 78/2014 (c.d. Jobs Act) contenente, tra le altre cose, il Decreto Legislativo n. 368/2001 (tempo determinato) ed il Decreto Legislativo n. 167/2011 (apprendistato), come modificati dalla stessa legge, oltre ad alcuni articoli di approfondimento.
SCARICA IL TESTO DELLA LEGGE N° 78/2014
FONTE: http://bit.ly/1tdXeow


