Norme e Giurisprudenza

Rimborsi: controlli oltre la decadenza?

Rimborsi: controlli oltre la decadenza?

normativa

È legittimo il controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza del credito d’imposta chiesto a rimborso se sono scaduti i termini ordinari per l’accertamento?

La risposta arriverà presto dalle Sezioni Unite della Cassazione, che sono state chiamate in causa dall’ordinanza interlocutoria n. 23529 del 5 novembre scorso con cui la Sezione Tributaria ha preso atto dei due diversi indirizzi interpretativi che si sono formati sulla questione in seno alla Corte.

Secondo un primo gruppo di pronunce (n. 9524/09, n. 2918/10, n. 11444/11 e n. 194/04, tanto per citarne alcune), il termine entro il quale l’A.F. deve provvedere alla liquidazione dell’imposta ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600/73 ha natura ordinaria.

Di conseguenza, il credito esposto in dichiarazione non si consolida né con lo spirare del predetto termine né laddove l’Ufficio abbia omesso di procedere ad accertamento e rettifica nel termine stabilito nell’articolo 43 del D.P.R. 600 citato. Allo stesso modo il diritto al rimborso del contribuente non è sottoposto al termine di decadenza di cui all’articolo 38 del D.P.R. n. 602/73, ma esclusivamente all’ordinario termine di prescrizione decennale, ferma restando la facoltà dell’Ufficio di opporre eccezioni alla domanda di rimborso.

La sentenza n. 9339 del 2012 è però andata in consapevole contrasto con l’indirizzo appena esposto, facendo leva sui principi di buona fede e collaborazione che devono sempre improntare i rapporti tra contribuente e Fisco.

Ha quindi affermato che, qualora il contribuente abbia presentato la dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, esponendo un credito di rimborso, l’A.F. è tenuta a provvedere sulla richiesta, salva diversa espressa previsione normativa, nei medesimi termini di decadenza stabiliti per procedere all’accertamento in rettifica sicché, decorso il termine predetto senza che sia stato adottato alcun provvedimento da parte della P.A., il diritto al rimborso esposto nella dichiarazione si cristallizza all’an e al quantum e il contribuente potrà agire in giudizio a tutela del proprio credito nell’ordinario termine di prescrizione dei diritti, rimanendo precluso all’A.F. ogni contestazione dei fatti che hanno originato la pretesa di rimborso, salve eccezioni volte a far valere i fatti sopravvenuti impeditivi, modificativi ed estintivi del credito.

Secondo le più recenti sentenze n. 21737 e n. 21735 del 2014, in relazione a un ipotetico atteggiamento dilatorio dell’Ufficio, occorrerebbe anche considerare che il contribuente, per impugnare il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso contenuta nella dichiarazione, non deve attendere il decorso dei termini di decadenza imposti all’A.F. per la liquidazione e la rettifica.

Ebbene, la Sezione Tributaria del Palazzaccio, poiché la questione oggetto di contrasto investe profili di particolari importanza, ha ritenuto opportuno rimettere gli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite.

E a noi contribuenti non resta che attendere.

FONTE: http://bit.ly/1tGXfSN

Commenta