No agli apparecchi GPS per controllare a distanza il lavoratore

In particolare, una direzione territoriale ha chiesto al Ministero del Lavoro come comportarsi nel seguente caso al fine di rilasciare o meno l’autorizzazione richiesta dall’azienda: la società istante intendeva dotare i propri dipendenti di un apparecchio portatile GPS integrato che durante la distribuzione di materiale pubblicitario permetteva di rilevare, con frequenza, prefissata, la posizione del distributore, l’orario di campionamento e l’identificativo dell’apparecchio e di inviarne, tramite connessione telefonica, le informazioni raccolte alla banca dati centrale dell’azienda. L’operatore comunicava poi alla azienda l’avvenuta (o la mancata) consegna attivando un segnale dall’apparecchio stesso. L’apparecchio registrava data e orario. Altrettanto accadeva nel momento in cui l’operatore utilizzava altri apparecchi GPS portatili da utilizzare per lo svolgimento del proprio incarico.
Tutti i dati raccolti erano resi disponibili, sotto forma di mappe e report, anche a clienti e eventuali subappaltatori.
Secondo il Ministero occorre valutare la tutela del lavoratore quale bene inviolabile anche a scapito delle esigenze produttive e di sicurezza dell’azienda; prima di rilasciare l’autorizzazione, la DTL dovrebbe:
- verificare se gli apparecchi GPS menzionati effettivamente non consentano di risalire alla identità del lavoratore (o se sussistono in azienda procedure che annullino tale possibilità);
- accertare chi in effetti può accendere e/o spegnere gli apparecchi in oggetto.
Inoltre, è necessario, ad esempio, che l’apparecchio GPS non sia associabile alle persone fisiche che procedono alla consegna del materiale, non consenta il controllo a distanza del lavoratore e che il sistema di localizzazione satellitare sia collegato esclusivamente al materiale oggetto della consegna; inoltre, non è consentito un uso di questi apparecchi diverso da quello declinato, consentire ai lavoratori di poter verificare il corretto utilizzo del dispositivo e una serie di altri requisiti che il Ministero ritiene utile per il rilascio dell’autorizzazione.
FONTE: http://bit.ly/1sp0gtA

L’ha ribloggato su Studio Seclì.
"Mi piace""Mi piace"