Prospetto informativo disabili: base di computo e compilazione del modello
I datori di lavoro che, rispetto all’ultimo prospetto telematico inviato, non hanno operato variazioni della situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, non sono tenuti ad inviare il prospetto informativo.
I prospetti sono pubblici e sono consultabili presso le sedi delle Direzioni territoriali. Sono obbligati all’invio del prospetto informativo tutti i datori di lavoro sia pubblici che privati che occupano almeno 15 dipendenti costituenti base di computo in una o più sedi dislocate sul territorio nazionale.
Soggetti abilitati all’invio
Sono abilitati ad accedere ai servizi di invio del prospetto informativo:
- i datori di lavoro privati, enti economici pubblici, enti della pubblica amministrazione in caso di invio diretto del prospetto;
- le agenzie per il lavoro autorizzate dal Ministero del Lavoro a svolgere attività di intermediazione del lavoro per l’invio del prospetto riguardante il personale dell’Agenzia;
- i Consulenti del Lavoro e gli altri professionisti abilitati ai sensi della L. n. 12/1979;
- i servizi istituiti dalle associazioni di categoria delle imprese piccole, artigiane, cooperative e dalle associazioni di categoria dei datori di lavoro.
Per le aziende che hanno sede legale e unità produttive ubicate in due o più Regioni, il prospetto deve essere inviato presso il servizio informatico della Regione ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Tuttavia, qualora l’obbligo dell’invio del prospetto sia adempiuto attraverso un intermediario, quest’ultimo trasmette l’intero prospetto informativo tramite il servizio informatico in cui è ubicata la propria sede legale.
Determinazione della base di computo
La riforma del lavoro del 2012 ha stabilito che al fine di determinare il numero di soggetti disabili da assumere, sono computati di norma tra i dipendenti tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
Sono previste specifiche esclusioni dalla base di computo, che riguardano:
- lavoratori occupati ai sensi della normativa in materia di disabili (L. n. 68/1999);
- lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a sei mesi;
- soci di cooperative di produzione e lavoro;
- dirigenti;
- lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- lavoratori occupati con contratto di somministrazione;
- lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero per la durata di tale attività;
- soggetti impegnati in lavori socialmente utili;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori che sono diventati inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di un infortunio o una malattia che abbia comportato una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 60%;
- lavoratore divenuto disabile con un grado di invalidità superiore al 33% in costanza di rapporto di lavoro per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
I lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale sono considerati per la quota di orario effettivamente svolto; i lavoratori intermittenti sono computati nell’organico dell’impresa in proporzione all’orario effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Per le imprese da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di assunzione sorge nel momento in cui si decide di procedere a una nuova assunzione e, entro 60 giorni, è necessario procedere alla richiesta di assunzione.
Obbligo di assunzione soggetti disabili
| Forza aziendale | Obbligo assunzione disabili | Obbligo assunzione categorie protette |
| Fino a 14 lavoratori | No | No |
| Da 15 a 35 lavoratori | Solo in caso di ulteriore assunzione | No |
| Da 36 a 50 lavoratori | Si | No |
| Oltre 50 lavoratori | Si | Si |
Per le aziende che occupano da 15 a 35 dipendenti, l’obbligo di assunzione del lavoratore disabile scatta solo in caso di nuova assunzione. In caso di nuova assunzione aggiuntiva tali aziende sono tenuti ad assumere un lavoratore disabile entro i 12 mesi successivi alla data in cui si effettua la predetta nuova assunzione. Qualora, nel corso di tale periodo, il datore effettui una seconda nuova assunzione, lo stesso sarà tenuto ad adempiere contestualmente all’obbligo di assunzione del lavoratore disabile.
Determinazione della base di computo
| Numero lavoratori computabili | Numero assunzioni obbligatorie | Obbligo di assunzione |
| da 15 a 35 | 1 disabile | Nominativa |
| da 36 a 50 | 2 disabili | 1 nominativa e 1 numerica |
| da 51 a 150 | 7% dei lavoratori occupati + 1 categorie protette | 60% nominativa e 40% numerica |
| oltre 150 | 7% dei lavoratori occupati + 1% categorie protette | 60% nominativa e 40% numerica |
Sanzioni
Il tardivo o il mancato invio del prospetto informativo è punito con una sanzione amministrativa, diffidabile, pari a € 635,11, maggiorata di € 30,76 per ogni giorno di ritardo.
FONTE: http://bit.ly/1yG4Bve


L’ha ribloggato su Studio Seclì.
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