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Modelli 730-4: nuovo Quadro CT per la ricezione

Modelli 730-4: nuovo Quadro CT per la ricezione

fisco

Secondo la normativa, il CAF o professionista abilitato che svolge l’attività di assistenza fiscale deve comunicare all’Agenzia delle Entrate il Mod. 730-4. Sarà compito poi dell’Amministrazione Finanziaria provvedere a comunicare gli stessi prospetti al sostituto d’imposta.

Per poter consentire lo scambio dei dati tra Agenzia e sostituti d’imposta, questi ultimi devono comunicare l’utenza telematica o l’intermediario presso il quale l’Agenzia deve inviare i modelli 730-4, utilizzando il modello predisposto ad hoc.

Fino al 2014, i sostituti d’imposta hanno utilizzato per la comunicazione da inviare entro il 31 marzo, il modello CSO, “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4”, approvato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 23840 del 22 febbraio 2013).

Dal 2015
, invece, per effetto delle modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni fiscali (art. 2, comma 2 del D.Lgs n. 175/2014), sono stati disposti:
– una nuova scadenza del 7 marzo (anziché del 31 marzo) per la comunicazione telematica da parte dei sostituti d’imposta, tenuti a effettuare le operazioni di conguaglio da assistenza fiscale, dell’utenza telematica da utilizzare ovvero l’intermediario presso il quale inviare i Modelli 730-4;
– l’invio delle informazioni per la ricezione telematica dei dati contenuti nei Modelli 730-4 unitamente alla nuova Certificazione Unica che il sostituto d’imposta deve inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate entro il medesimo termine (7 marzo).

Il flusso telematico della Certificazione Unica 2015, oltre a Frontespizio e Certificazioni di lavoro dipendente/assimilati e lavoro autonomo, contiene il nuovo Quadro CT nel quale il sostituto d’imposta deve indicare l’utenza telematica (propria o di un intermediario) presso la quale ricevere i Modelli 730-4.

Anche i sostituti d’imposta abilitati ai servizi telematici possono scegliere di delegare un intermediario alla ricezione dei dati dei 730-4.

Il quadro CT, pertanto, deve essere compilato dai sostituti d’imposta che non hanno presentato, a partire dal 2011, l’apposito modello per la “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” e che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente. La comunicazione deve essere compilata per ogni fornitura in caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente.

Il quadro CT invece non dev’essere compilato:
– dai sostituti d’imposta che intendono variare i dati già comunicati a partire dal 2011. Per le variazioni (ad esempio, variazione di sede Entratel, indicazione dell’intermediario o variazione dello stesso) deve essere utilizzato il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate” disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate;
– in caso di trasmissione di una fornitura di annullamento o sostituzione.

Se l’azienda o l’intermediario abilitato inviano un Quadro CT non dovuto, ovvero omettono l’invio, qualora obbligati, del Quadro CT, entrambe le modalità di invio saranno motivo di scarto di tutte le certificazioni (sia lavoro dipendente/assimilato che autonomo) contenute nell’intera Comunicazione trasmessa dal sostituto d’imposta.

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