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Falso lavoro autonomo in edilizia: quando scatta la presunzione di subordinazione

Falso lavoro autonomo in edilizia: quando scatta la presunzione di subordinazione

Falso lavoro autonomo in edilizia: quando scatta la presunzione di subordinazione

Sul fronte del contrasto al falso lavoro autonomo in edilizia il Ministero del Lavoro ha indicato al personale ispettivo le presunzioni di subordinazione per i lavoratori addetti a specifiche attività. Tra queste sono perfettamente inquadrabili, quali prestazioni autonome, le attività che intervengono nella fase del completamento dell’opera, ovvero in sede di fornitura e realizzazione impiantistica della stessa. Non possono invece rientrare nell’ambito dell’autonomia le attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati.

Elementi da valutare per stabilire se si tratti effettivamente di lavori autonomi

  • possesso e disponibilità di una consistente dotazione strumentale, rappresentata da macchine e attrezzature, da cui sia possibile evincere una effettiva, piena ed autonoma capacità organizzativa e realizzativa delle intere opere da eseguire. In tal senso occorre constatare se dall’esame della documentazione risulti la proprietà, la disponibilità giuridica o comunque il possesso dell’attrezzatura necessaria per l’esecuzione del lavori (ponteggi, macchine edili, motocarri, escavatori, apparecchi di sollevamento) e che la stessa sia qualificabile come investimento in beni strumentali, economicamente rilevante ed apprezzabile, risultante da registro dei beni ammortizzabili;
  • elemento sintomatico, ma non decisivo è la monocommittenza. In particolare occorre valutare se, nell’arco di un periodo non troppo breve, il sedicente lavoratore autonomo abbia lavorato e fatturato per un solo committente.

Indici di presunzione
Il Ministero del Lavoro ha posto al personale ispettivo una presunzione di subordinazione dei lavoratori autonomi addetti alle seguenti attività:

  • Manovalanza;
  • Muratura;
  • Carpenteria;
  • Rimozione amianto;
  • Posizionamento di ferri e ponti;
  • Addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o appaltatore.

Attività nella fase di completamento dell’opera
Non sono mai sorti problemi di inquadramento quale prestazione autonoma per tutte quelle attività che intervengono nella fase del c.d. completamento dell’opera ovvero in sede di fornitura e realizzazione impiantistica della stessa (lavori idraulici, elettrici, posa in opera di rivestimenti, operazioni di decoro e di restauro architettonico, montaggio e smontaggio di infissi e controsoffitti).

Opere di elevazione
Nelle attività di realizzazione delle opere in elevazione legate al ciclo del cemento armato ovvero nel montaggio di strutture metalliche e di prefabbricati, le modalità di esecuzione – richiedendo la simultanea presenza di maestranze convergenti alla costruzione di un unico prodotto, in forza di indicazioni tecniche e direttive necessariamente univoche ed unitarie – non si conciliano affatto con pretese forme di autonomia realizzativa dell’opera che invece il presupposto fondamentale per una corretta identificazione della prestazione secondo la tipologia del lavoro autonomo, come definito dall’art. 2222 del codice civile.

Sanzioni
In tutti i casi di disconoscimento della natura autonoma delle prestazioni, il personale ispettivo è tenuto a contestare al soggetto utilizzatore, oltre che le violazioni di natura lavoristica connesse alla riconduzione delle suddette prestazioni al lavoro subordinato, anche l’omissione degli obblighi di cui al D.Lgs. n. 81/08. In particolare:

  • mancata effettuazione della sorveglianza sanitaria, ove prevista, che prevede l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro (art. 18, comma 1, lettera c);
  • mancata informazione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 36, comma 1 e 2);
  • mancata formazione, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro (art. 37, comma 1);
  • mancata fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale, ove necessari, che prevede l’arresto da 2 a 4 mesi o l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro (art. 18, comma 1, lettera d).

Il datore di lavoro di fatto dovrà: abbandonare immediatamente il cantiere; regolarizzare i rapporti di lavoro, o in alternativa cessare i rapporto di lavoro irregolari, notificando all’organo di vigilanza la decisione assunta ottemperando a tutte le prescrizioni impartite relative ai reati contestati.
Le lavorazioni potranno riprendere da parte degli stessi soggetti solamente attraverso la regolarizzazione del rapporto di lavoro subordinato o in alternativa costituendo una nuova società. Diversamente i lavori dovranno essere affidati ad un’altra impresa esecutrice valutata idonea.

Ricorso ai buoni lavoro
Anche nel settore dell’edilizia il lavoro occasionale non si deve prestare a fenomeni di destrutturazione di altre tipologie contrattuali e a possibili fenomeni di dumping sociale nell’ambito degli appalti.
In tale ottica il lavoro accessorio è utilizzabile in relazione a prestazioni rivolte direttamente a favore dell’utilizzatore della prestazione stessa senza il tramite di intermediari.
Il ricorso ai buoni lavoro è dunque limitato al rapporto diretto tra prestatore ed utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi come nel caso di appalto e somministrazione.
La comunicazione dell’utilizzo del lavoro accessorio deve essere preventiva e può essere richiesto l’utilizzo di voucher per un periodo non superiore a 30 giorni.
Il personale ispettivo, in sede di accertamento, deve pertanto verificare la durata della prestazione resa secondo le modalità accertative proprie del lavoro subordinato.
Le possibili violazioni della disciplina in materia di lavoro accessorio riguardano i limiti quantitativi previsti o l’utilizzo di voucher fuori del periodo consentito (30 giorni). Il personale ispettivo, per valutare il superamento dei predetti limiti, può solo procedere ad acquisire dichiarazioni dal lavoratore.

Sanzioni
Il superamento degli importi determinerà la trasformazione del rapporto in un rapporto di lavoro di natura subordinata a tempo indeterminato, con applicazione delle seguenti sanzioni:

Omesse registrazioni del libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo
La sanzione amministrativa è pari ad euro 1.200,00 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 è pari ad euro 2.400,00 (art. 13 del D.Lgs. n. 124/04)
Mancata consegna al lavoratore di una copia del contratto individuale
La sanzione amministrativa è pari ad euro 250,00 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 è pari ad euro 500,00 (art. 13 del D.Lgs. n. 124/04)
Mancata comunicazione al competente Centro per l’impiego prima dell’immissione al lavoro del dipendente
La sanzione amministrativa è pari ad euro 100,00 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 è pari ad euro 166,66 (art. 13 del D.Lgs. n. 124/04)

In mancanza di voucher o della mancata attivazione, il lavoratore è da considerarsi in nero con applicazione delle seguenti sanzioni:

Mancata consegna al lavoratore di una copia del contratto individuale di lavoro
La sanzione amministrativa è pari ad euro 250,00 e la sanzione amministrativa determinata ai sensi dell’art. 16 della Legge 689/81 è pari ad euro 500,00 (art. 13 del D.Lgs. n. 124/04)
Maxisanzione
Sanzione amministrativa da euro 1.950 a euro 15.600 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 195 per ciascuna giornata di lavoro effettivo. (Sanzioni incrementate del 30% ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. b), del D.L. 145/2013, conv. con modificazioni dalla L. n. 9/2014; ai sensi del secondo periodo del citato articolo non è ammessa la procedura di diffida di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 e s.m.i

FONTE: http://bit.ly/17RjTRr

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